La presunta inerzia nell’attivazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato per guida in stato di ebbrezza

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 23 marzo 2020, n. 10562

Massima estrapolata:

La presunta inerzia nell’attivazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità da parte del condannato per guida in stato di ebbrezza, non è sufficiente affinché il Gip revochi la misura meno afflittiva, ripristinando l’arresto e l’ammenda. Egli ha infatti prima il dovere di verificare se il Pm ha dato corso alla notifica del provvedimento all’ente di destinazione. Non essendovi alcun obbligo del condannato di dare avvio al procedimento.

Sentenza 23 marzo 2020, n. 10562

Data udienza 16 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Guida sotto l’influenza dell’alcool – Patteggiamento – Ammenda – Revoca del lavoro di pubblica utilità – GIP – Omessa notificazione della sentenza di condanna all’ente benefico – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – rel. Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso l’ordinanza n. 302/2018 del GIP del Tribunale di Pisa in data 11/04/2019;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Minchella;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. Pietro Molino, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 11/04/2019 il GIP del Tribunale di Pisa revocava la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ per giorni 126 nei confronti di (OMISSIS), ripristinando la pena originaria di mesi quattro di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda a lui inflitta dal medesimo GIP con sentenza di patteggiamento n. 383/2015 del 07/10/2015 per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186. Rilevava il giudice che il condannato non risultava essersi mai presentato presso la “Confraternita di Misericordia” individuata al fine di concordare l’inizio dei lavori di pubblica utilita’, per cui questo atteggiamento andava considerato come un’ingiustificata e grave violazione degli obblighi, considerato anche il lungo decorso di tempo dalla pronunzia della sentenza.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv. (OMISSIS), deducendo, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), erronea applicazione di legge e manifesta illogicita’ della motivazione: sostiene che la sentenza di condanna non era mai stata notificata all’ente benefico, per cui il giudice avrebbe dovuto verificare previamente se il P.M. aveva effettuato le dovute notifiche poiche’ soltanto cosi’ sarebbe iniziato il procedimento; infatti, il ricorrente si era piu’ volte recato presso la sede dell’ente, non ottenendo mai una risposta sull’inizio dei lavori di pubblica utilita’ (proprio a causa della mancata comunicazione al predetto ente): del resto, un condannato non aveva l’obbligo di avviare il procedimento; pertanto, il ricorrente non si era mai sottratto all’esecuzione della sanzione sostitutiva.
3. Il P.G. chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
La revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ e il contestuale ripristino della pena detentiva sono stati disposti dal giudice territoriale sul mero presupposto dell’inerzia del condannato nel dare avvio ai lavori di utilita’ sociale: ma cio’ e’ stato disposto in assenza di prove circa la notificazione della sentenza applicativa all’Ente deputato per il servizio lavorativo.
In effetti, la mera lettura della decisione primigenia e del foglio allegato con traccia delle notifiche effettuate rende evidente che non vi era stata rituale comunicazione alla “Confraternita di Misericordia” presso la quale avrebbe dovuto svolgersi il lavoro di pubblica utilita’: cio’ giustificava la mancata conoscenza della decisione da parte dell’Ente e quindi la mancanza di un piano organizzativo del lavoro medesimo, senza che cio’ potesse essere addebitato al ricorrente.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, che questo Collegio condivide “ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria – irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti – con quella del lavoro di pubblica utilita’, l’individuazione delle modalita’ attuative della predetta sanzione sostitutiva e’ demandata al giudice procedente, che non puo’ imporre oneri al condannato, il quale ha la facolta’ di sollecitare l’applicazione della sanzione sostitutiva ovvero puo’ dichiarare di non opporsi ad essa, ma non e’ tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilita’, ne’ ad avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attivita’ individuata (Sez. 1, 18.6.2015, n. 35855, RV 264546).
Nella citata sentenza e’ stato osservato che “l’attivazione del procedimento finalizzato all’esecuzione dell’attivita’ di pubblica utilita’, cosi’ come le scelte discrezionali legate alla sua imposizione ed alle modalita’ di prestazione, sono rimesse all’iniziativa, non dell’obbligato, ma dell’autorita’ penale. In particolare, come riconosciuto da questa Corte, “attraverso il richiamo operato dall’articolo 186 cit. alla disposizione dettata nell’ambito della disciplina della competenza penale del Giudice di pace, la determinazione delle modalita’ di svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ e’ in ogni caso affidata ad un decreto del Ministro della giustizia da adottare d’intesa con la Conferenza unificata di cui al Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 8. Decreto che ha visto la luce il 26 marzo 2001 (“Norme per la determinazione delle modalita’ di svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ applicato in base al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 54, comma 6”). Tale provvedimento, dopo aver individuato il tipo di prestazioni dovute e richiamato le convenzioni da stipulare con il Ministro della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, dispone all’articolo 3 che “con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilita’, il giudice individua il tipo di attivita’, nonche’ l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati” (Sez. 4, n. 27987 del 3/07/2012, Cirina, rv. 253589, nonche’ nei termini Rv. 255523 e Rv 255524). La configurdzione normativa dell’istituto demanda quindi al giudice della cognizione sul reato commesso in violazione dell’articolo 186 C.d.S. il potere di comminare la sanzione sostitutiva e di individuarne modalita’ attuative senza imporre oneri in capo al condannato, il quale puo’ soltanto sollecitare il potere del giudice all’assunzione di tale decisione o dichiarare di non opporsi, ma non e’ tenuto ad attivarsi per indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilita’. Parimenti, deve ritenersi che sull’obbligato non gravi l’onere di avviare il procedimento per lo svolgimento in fase esecutiva dell’attivita’ che e’ tenuto a svolgere.
In primo luogo, il sistema processuale stabilisce all’articolo 661 c.p.p. che per l’esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libera’ controllata sia il pubblico ministero a trasmettere l’estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Piu’ in generale e’ il p.m. l’organo che, a norma dell’articolo 655 c.p.p., cura l’esecuzione dei provvedimenti di condanna; si tratta dello stesso organo giudiziario che, per effetto del Decreto Ministeriale Giustizia 26 marzo 2001, articolo 5 ha il compito di eseguire la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ e di formulare, ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 44 al giudice le proprie richieste di modifica delle modalita’ di esecuzione in caso in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente presso il quale si debba svolgere l’attivita’ non sia piu’ convenzionato o abbia cessato operativita’, nonche’ di incaricare l’autorita’ di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza di verificare la regolare prestazione del lavoro”.
In applicazione del superiore principio, spetta all’ufficio di Procura competente avviare la fase di esecuzione della sanzione sostitutiva mediante comunicazione della sentenza di condanna all’Ente individuato nella sentenza; e cio’ anche in considerazione del disposto dell’articolo 73, comma 10, dell’ordinamento giudiziario che, tra le attribuzioni del pubblico ministero, prevede quella di fare “eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge”.
Ne consegue che non risponde alla disciplina specifica dell’istituto e nemmeno ai principi generali in materia di esecuzione del giudicato penale sanzionare il ricorrente con la revoca della misura sostitutiva per la mancata prestazione del lavoro di pubblica utilita’ a fronte della sua presunta inerzia (Sez. 1, n. 7172 del 13/01/2016, Rv 266618).
Eventuali ritardi imputabili esclusivamente alle pubbliche istituzioni, qualora effettivamente ricorrenti, non possono ricadere sul condannato, che solo per questi altrui inadempimenti si vedrebbe negato il beneficio in questione (Sez. 1, n. 53684 del 04/05/2016, Rv. 268551).
2. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al GIP del Tribunale di Pisa per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Pisa per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *