La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19325.

La presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che con l’uso dell’ordinaria diligenza, per la sua intrinseca grossolanità, è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d’appello che in un procedimento ex art. 337 c.c., nel disporre la conferma dell’affidamento del figlio minore al comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che “non sussistevano ragioni per escludere l’affido condiviso”).

Ordinanza 17 settembre 2020, n. 19325

Data udienza 1 luglio 2020

Tag/parola chiave: Figlio minore – Affidamento esclusivo – Esclusione – Conflittualità elevata tra i genitori – Affidamento familiare

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 29245/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 1/8/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2020 dal cons. PAZZI ALBERTO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli – con decreto depositato il 5 febbraio 2018 reso nella procedura ex articolo 337 c.c. concernente l’affidamento della minore (OMISSIS), il regime e le modalita’ di visita del padre non convivente (OMISSIS) e il contributo di mantenimento da questi dovuto – disponeva, fra l’altro, che la minore fosse affidata al Comune di Napoli, con residenza prevalente presso l’abitazione materna, e conferiva ai servizi sociali municipali il compito di adottare ogni formale decisione, sentiti i genitori, in merito agli interventi a tutela della bambina nonche’ a tutte le eventuali scelte scolastiche e mediche, attribuendo invece alla madre (OMISSIS) le questioni inerenti l’ordinaria amministrazione.
2. La Corte d’appello di Napoli, a seguito del reclamo proposto dalla (OMISSIS), riteneva che non fossero emerse ragioni che giustificassero la richiesta materna di affido esclusivo, che era stata correttamente rigettata dal primo giudice in ragione della situazione di elevata conflittualita’ sussistente fra le parti, come messo in luce dalle risultanze della consulenza tecnica espletata.
3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso (OMISSIS) prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (OMISSIS).
L’intimato Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso – sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in combinato disposto con gli articoli 337 ter e 337 quater c.c. (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 4), articolo 10 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (resa esecutiva in Italia con la L. 176/1991), articolo 6 CEDU e articolo 111 Cost. nonche’ articolo 24 Carta dei diritti fondamentali della U.E.” – assume che la Corte di appello abbia rigettato la richiesta di affido esclusivo presentata dalla madre valorizzando solo l’alta conflittualita’ fra i genitori e sottacendo del tutto l’imputazione a carico del padre per i reati di cui agli articoli 81 cpv. e 609-bis c.p. e articolo 609-ter c.p., u.c., commessi ai danni della figlia minore; una simile omissione avrebbe comportato la violazione del principio di necessaria tutela del superiore interesse della minore e dei diritti alla stessa riconosciuti dal compendio normativo evocato.
4.2 Il secondo mezzo, sotto una rubrica di coincidente tenore, lamenta che la Corte territoriale abbia implicitamente disatteso ogni doglianza sollevata dalla reclamante in ordine alle risultanze della C.Testo Unico svolta in primo grado, malgrado la perizia avesse trascurato l’esistenza di un processo penale a carico del (OMISSIS) e fosse giunta a una diagnosi di sindrome di personalita’ borderline rispetto alla madre facendo uso di uno scorretto strumento diagnostico.
La Corte di merito, oltre a non esaminare la richiesta di remissione in termini avanzata in primo grado al fine di presentare osservazioni alla consulenza, con la conseguente violazione del diritto di difesa della reclamante, ed a travisare i fatti processuali, avrebbe dapprima riconosciuto la sussistenza di elementi sufficienti per disporre l’affido condiviso e quindi rigettato il reclamo presentato, con una contraddizione motivazionale del tutto insanabile.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione dei coincidenti vizi che li accomunano, sono nel loro complesso inammissibili, per una pluralita’ di ragioni.
5.1 Il collegio di merito ha ritenuto che la “elevata conflittualita’ sussistente fra le parti” costituisse impedimento all’affidamento a entrambi i genitori o a uno solo di essi, come sollecitato dalla reclamante.
A fronte di tale impossibilita’ la Corte – in applicazione del disposto dell’articolo 337-ter c.c., comma 2, a mente del quale il giudice “adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita’ di affidare il minore a uno dei genitori, l’affidamento familiare” – ha individuato nell’affidamento al Comune di Napoli l’opzione preferibile per assicurare l’interesse morale e materiale della minore.
L’odierna ricorrente lamenta che una simile decisione sia stata adottata da un lato senza tenere in conto la vicenda giudiziaria che vede il (OMISSIS) imputato del reato di violenza sessuale continuata ai danni della figlia, dall’altra disattendendo tutte le critiche sollevate nei confronti della consulenza espletata in primo grado.
5.2 In questo modo tuttavia il ricorso non ha evidenziato alcuna criticita’ in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma ha allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.
Il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 consiste infatti nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale e’ sottratta al sindacato di legittimita’ (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016).
Ed il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6587/2017).
5.3 D’altra parte il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben puo’ attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato “della valutazione delle prove” (Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016, Cass. 5009/2017).
Spetta quindi al giudicante, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
La valorizzazione da parte della Corte di merito, nell’ambito della complessiva congerie istruttoria, delle risultanze attestanti l’elevata conflittualita’ esistente fra i genitori non e’ dunque sindacabile in questa sede, posto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
5.4 Per di piu’ la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il (OMISSIS) non riveste alcuna decisivita’ ai fini del decidere, ove si consideri che la ricorrente ha lamentato il mancato affidamento in suo favore della figlia minore e dunque ha mosso contestazioni alla valutazione fatta rispetto non al padre della minore, ma alla sua persona quale soggetto in favore del quale fosse possibile disporre l’affidamento esclusivo.
In altri termini, trattandosi di verificare la possibilita’ di affidare la minore in via esclusiva alla madre, assumevano rilievo le circostanze che ne dimostravano l’idoneita’ a svolgere un simile compito mentre risultavano irrilevanti quelle concernenti l’eventuale impossibilita’ di disporre l’affidamento coinvolgendo anche il padre, dato che tale profilo non rientrava nei motivi di reclamo presentati.
5.5 La Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione i passaggi della relazione peritale che danno conto dell’elevata conflittualita’ esistente fra i genitori, tralasciando le ulteriori parti.
La porzione della relazione non presa espressamente in esame dalla Corte di merito avrebbe espresso – a dire della stessa ricorrente -, seppur erroneamente, una valutazione psicodiagnostica di personalita’ borderline.
L’accertamento peritale rimane pero’ non decisivo per gli aspetti trascurati dalla Corte di merito, dato che gli stessi non sono stati posti a fondamento della decisione assunta.
5.6 La Corte d’appello, dopo essersi impegnata a prendere in esame la domanda della (OMISSIS) di affido esclusivo ed aver argomentato in merito all’impossibilita’ di disporne l’accoglimento, ha aggiunto subito dopo un passaggio motivazionale del tutto dissociato dal proprio precedente incedere argomentativo, al cui interno ha ritenuto che “non sussistono ragioni per escludere l’affido condiviso”.
Si tratta, all’evidenza, di un refuso nella redazione della motivazione, come dimostra il fatto che gli argomenti ivi illustrati rimangono del tutto scollegati dal precedente sviluppo dell’iter logico della motivazione, con cui la Corte di merito si e’ fatta carico di ricostruire la vicenda processuale, indicare i motivi di reclamo presentati dalla (OMISSIS) e le repliche addotte dal (OMISSIS) e illustrare gli argomenti posti a fondamento del rigetto dell’impugnazione.
L’errore, per la sua intrinseca grossolanita’, era immediatamente riconoscibile, con l’uso dell’ordinaria diligenza, come errore meramente materiale e non determina alcuna conseguenza in termini di nullita’ della motivazione (Cass. 18877/2003, Cass. 12546/2002).
6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il procedimento e’ esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 10, comma 2, di modo che non trova applicazione il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri titoli identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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