Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21841.
Ordinanza 7 settembre 2018, n. 21841
Data udienza 20 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente
Dott. PERRINO Angelina – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18924 del ruolo generale dell’anno 2011, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to (OMISSIS) e dall’avv.to (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 486/39/10 depositata in data 27 maggio 2010, non notificata;
e sul ricorso iscritto al numero 19284 del ruolo generale dell’anno 2011, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv.to (OMISSIS) e dall’avv.to (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in (OMISSIS);
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 485/39/10 depositata in data 27 maggio 2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che
– in relazione al ricorso R.G. n. 18924 del 2011, con sentenza n. 486/39/10 depositata in data 27 maggio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), avverso la sentenza n. 168/02/07 della Commissione tributaria provinciale di Latina, dichiarando, in conferma di quest’ultima, la illegittimita’ dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di finanza di Ponza, aveva contestato alla societa’, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2003, maggiore reddito d’impresa per omessa contabilizzazione di ricavi in relazione allo svolgimento di fatto e in prevalenza – rispetto a quella dichiarata di mediatore immobiliare – di un’attivita’ di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con fornitura degli annessi servizi accessori -di pulizia appartamenti, camere e biancheria letti – riconducibili a prestazioni di servizio di natura alberghiera;
– in relazione al ricorso R.G. n. 19284 del 2011, con sentenza n.
485/39/10 depositata in data 27 maggio 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), avverso la sentenza n. 169/02/07 della Commissione tributaria provinciale di Latina, dichiarando, in conferma di quest’ultima, la illegittimita’ dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di finanza di Ponza, aveva contestato alla societa’, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2003, maggiore reddito d’impresa per omessa contabilizzazione di ricavi in relazione allo svolgimento di fatto e in prevalenza – rispetto a quella dichiarata di mediatore immobiliare – di un’attivita’ di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con fornitura degli annessi servizi accessori – di pulizia appartamenti, camere e biancheria letti – riconducibili a prestazioni di servizio di natura alberghiera;
– in entrambe le sentenze, la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che 1) l’attivita’ esercitata dalla contribuente era quella di mediazione immobiliare e la giacenza di biancheria nei locali della societa’ non giustificava – in mancanza di ulteriori elementi probatori – la contestazione di un reddito di impresa; 2) il nolo della biancheria rinvenuta, stante anche la mancanza di idonei servizi di lavanderia nell’isola di (OMISSIS), costituiva un servizio aggiuntivo peraltro solo eventuale e di cui non vi era prova di remunerazione che non snaturava le caratteristiche proprie dell’attivita’ di mediazione svolta dalla societa’;
– avverso le sentenze n. 485/39/10 e 486/39/10 della CTR, l’Agenzia delle entrate propone separati ricorsi per cassazione affidati a un motivo, cui, con controricorso, resiste (OMISSIS) s.r.l.;
– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1, introdotti dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che:
– deve, preliminarmente, essere disposta la riunione del ricorso iscritto al n. 19284/11 R.G. a quello recante il piu’ antico numero di ruolo, in ragione della evidente connessione sussistente tra i due giudizi, tra le stesse parti, avverso sentenze con identica motivazione, concernenti il medesimo avviso di accertamento, oggetto di duplice impugnazione;
– con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio concernenti la configurabilita’ in capo alla societa’ contribuente di un’attivita’ di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con fornitura degli annessi servizi accessori;
– al riguardo, la ricorrente deduce il vizio motivazionale della sentenza impugnata per essersi la CTR limitata a ritenere il rinvenimento della biancheria presso la sede della societa’ elemento insufficiente a comprovare lo svolgimento, di fatto, da parte di quest’ultima – oltre a quella dichiarata di mediazione immobiliare – di un’attivita’ di “affittacamere” e di gestione di case per vacanza, con annessi servizi accessori, senza argomentare alcunche’ in ordine alle specifiche contestazioni mosse dall’Ufficio nell’avviso di accertamento, sulla scorta dei rilievi di cui al p.v.c. della Guardia di finanza;
– il motivo e’ fondato;
– il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 15489 del 2007);
– in particolare, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sussiste quando nella motivazione, sia chiaramente illustrato il percorso logico seguito per giungere alla decisione e risulti comunque desumibile la ragione per la quale ogni contraria prospettazione sia stata disattesa, senza pero’ che il giudice abbia l’obbligo di esaminare tutti gli argomenti logici e giuridici prospettati dalle parti per sostenere le loro domande ed eccezioni (Cass. n.11193 del 2007; Cass. n. 5169 del 1997);
– la doglianza mossa in ricorso e’ strettamente ancorata al percorso motivazionale della sentenza impugnata, di cui viene lamentata l’illogicita’ delle conclusioni raggiunte in relazione agli elementi considerati o non considerati per giustificare le stesse, sicche’ non si risolve in una nuova richiesta di accertamento dei fatti;
– in ordine alla ritenuta mancata configurabilita’ in capo alla (OMISSIS) s.r.l. di un’attivita’ di “affittacamere” e di gestione di case e di appartamenti per vacanza, con annessi servizi accessori, la CTR ha affermato che “l’attivita’ esercitata dalla contribuente e’ quella di mediazione e non imprenditoriale, sicche’ gli elementi forniti dall’Organo Verificatore (servizi di biancheria) non sono di per se’ sufficienti a ritenere fondato l’accertamento operato trattandosi di meri indizi non supportati da ulteriori validi elementi probatori” e che “il nolo della biancheria rinvenuta, stante anche la mancanza di idonei servizi di lavanderia nell’isola di (OMISSIS), costituisce un servizio aggiuntivo – peraltro solo eventuale e di cui non vi e’ prova che sia stato remunerato – che non snatura le caratteristiche proprie dell’attivita’ svolta che restava quella di semplice mediazione a favore di entrambi i contraenti”, senza esplicitare le ragioni per le quali le specifiche deduzioni dell’Ufficio, documentalmente supportate dai rilevi compiuti dalla Guardia di Finanza, fossero state disattese ed, in particolare, senza motivare in ordine alle specifiche contestazioni poste dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento,concernenti – oltre al rinvenimento presso i locali di (OMISSIS) s.r.l. di svariata biancheria e di materiali per la pulizia risultanti da fatture di acquisto intestate a quest’ultima -: 1) la disponibilita’ da parte della societa’ di svariati immobili per vacanza pubblicizzati su sito internet per l’affitto estivo ivi compresa la fornitura di annessi servizi accessori, tra cui pulizie iniziali e finali e fornitura di biancheria; 2) l’esibizione da parte della contribuente, a fronte degli immobili pubblicizzati sul sito internet, di soli otto mandati da parte di quattro proprietari; 3) la sottoscrizione da parte della medesima societa’ dei contratti con i turisti affittuari – di durata non superiore ai trenta giorni – in nome e per conto dei rispettivi proprietari degli immobili; 4) gli accertamenti bancari effettuati sui conti correnti, intestati alla societa’ e ai soci, da cui erano risultate operazioni di accredito in ordine alle quali la contribuente non aveva fornito spiegazioni;
– e’ evidente, pertanto, il deficiente esame da parte del giudice di appello di punti decisivi della controversia, avendo quest’ultimo, da un lato, inadeguatamente considerato e, dall’altro, invece, inspiegabilmente omesso di valutare una serie di elementi presuntivi posti dall’Amministrazione finanziaria a fondamento dell’accertamento, in tal modo venendo meno all’obbligo di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente ed esponendo percio’ la decisione da esso adottata ad un vulnus motivazionale che ne giustifica la cassazione;
– in conclusione, i ricorsi vanno accolti, con cassazione delle sentenze impugnate e rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinche’ riesamini il merito della vicenda.
P.Q.M.
la Corte:
riunisce al ricorso RG. n. 18924 del 2011 il ricorso RG n. 19284 del 2011 e li accoglie; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione;
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