Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 9 luglio 2020, n. 14527.
La massima estrapolata:
La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi dell’art. 55 c.1, L. Fall., viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’esecutivita’ dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi della L. Fall., articolo 209, comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi della L. Fall., articolo 207, comma 1.
Sentenza 9 luglio 2020, n. 14527
Data udienza 22 gennaio 2020
Tag – parola chiave: Fallimento – Interessi post fallimentari – Sospensione del decorso degli interessi – Interno del concorso – Singoli rapporti – Estensione – Esclusione – Prescrizione dei crediti chirografari – Maturazio9ne nel corso della procedura concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2094/2018 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria, e (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei rispettivi commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
Societa’ (OMISSIS) s.p.a. in Liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e sul ricorso:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente successivo –
e contro
Societa’ (OMISSIS) s.p.a. in Liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.p.a. in amministrazione straordinaria, e (OMISSIS) s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei rispettivi commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce ai ricorso principale;
– controricorrente ai ricorsi incidentali –
avverso la sentenza n. 2531/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata l’08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS Stanislao, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi principali assorbiti i ricorsi incidentali;
udito, per la ricorrente successiva (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS) che si riporta, accoglimento del principale rigetto dell’incidentale;
udito, per la ricorrente (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Societa’ (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS), con delega avv. (OMISSIS), che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Soc. (OMISSIS) in liquidazione, l’avvocato (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del proprio controricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- La s.p.a. Societa’ (OMISSIS) e’ stata sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ex L. 30 gennaio 1979, n. 95, con decreto del Ministero dell’Industria emesso il 23 dicembre 1983.
Il riparto finale dell’attivo, che ha fatto seguito a quattro riparti parziali (rispettivamente del 1998, 1999, 2002 e 2007), ha previsto, per i crediti privilegiati, l’integrale pagamento della linea capitale e per gli interessi nei limiti di cui alla L. Fall., articoli 55 e 54, come richiamati dalla L. n. 95 del 1979; per i crediti chirografari, l’integrale pagamento della voce capitale.
La procedura e’ stata chiusa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 15 luglio 2013.
2.- Successivamente, la s.p.a. (OMISSIS) – che si era insinuata nel passivo fallimentare per crediti privilegiati e per chirografi – ha convenuto avanti al Tribunale di Padova la predetta Societa’ (OMISSIS) per sentirla condannare al pagamento degli interessi maturati a far tempo dalla data di dichiarazione di insolvenza di questa, secondo la misura fissata nel titolo convenzionale o in subordine in quella legale.
La convenuta si e’ costituita, con richiesta di reiezione delle pretese attoree. Nel corso del giudizio sono intervenute la s.p.a. (OMISSIS) produzioni industriali e la s.p.a. (OMISSIS), entrambe socie della detta (OMISSIS), a sostegno della posizione di quest’ultima.
E’ altresi’ intervenuta la s.r.l. (OMISSIS), assumendo di essere cessionaria dei crediti per interessi, azionati dalla Cassa di Risparmio.
3.- Con sentenza depositata in data 3 maggio 2016, il Tribunale di Padova ha respinto la richiesta attorea.
In particolare, ha rilevato che “il creditore potra’ agire contro il fallito tornato in bonis… per gli interessi maturati prima dell’apertura della procedura e quelli maturati, sull’eventuale capitale insoddisfatto dopo la chiusura della procedura; mentre si deve ritenere che gli interessi post-fallimentari non maturino nei confronti del debitore fallito”.
Ha altresi’ aggiunto che comunque – quand’anche si ammettesse, cioe’, la decorrenza degli interessi post-fallimentari – nella specie il relativo credito risulterebbe prescritto, ai sensi dell’applicato termine quinquennale disposto dalla norma dell’articolo 2948 c.c., n. 4.
4.- Avverso questo provvedimento hanno proposto impugnazione avanti alla Corte di Appello di Venezia le societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
Le appellate societa’ si sono tutte costituite.
Con sentenza depositata l’8 novembre 2017, la Corte veneziana ha rigettato l’appello, cosi’ confermando la sentenza del primo grado di giudizio.
5.- Per tale proposito, la decisione ha prima di tutto ritenuto “non condivisibile” la tesi svolta dal Tribunale di Padova, osservando che “la dichiarazione di fallimento comporta, L. Fall., ex articolo 55, che il corso degli interessi sui crediti pecuniari, siano questi convenzionali o legali, sia sospeso, salvo che si tratti di crediti privilegiati”.
“Tale sospensione dura” – ha aggiunto la pronuncia, anche richiamando l’arresto di questa Corte 5 febbraio 2014, n. 2608 – “sino alla chiusura del fallimento e ha una portata limitata agli effetti del concorso; con la conseguenza che gli interessi decorrono senza sospensione alcuna nei rapporti tra singoli creditori e debitore, cioe’ al di fuori del fallimento, e possono essere pretesi in caso di revoca o dopo la chiusura del fallimento. La sospensione equivale a una sorta di inesigibilita’ temporalmente limitata al concorso”.
6.- Nel prosieguo della motivazione, la sentenza ha invece ritenuto condivisibile la tesi dell’avvenuta prescrizione del credito per interessi, che pure era stata avanzata dal Tribunale padovano.
Il termine prescrizionale – ha osservato la Corte territoriale – “e’ iniziato a decorrere non gia’ dalla chiusura della procedura di a.s., bensi’ all’atto del pagamento, intervenuto nel 2007, dei crediti ammessi alla procedura di a.s. vantati da (OMISSIS), che prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado non ha in alcun modo interrotto il termine… di cui all’articolo 2948, n. 4, c.c., costituendo in mora la (OMISSIS) con una intimazione di pagamento”.
Riportando la pronuncia di questa Corte 24 marzo 2011 n. 6734, la sentenza ha in specie osservato che “cosi’ come nulla vieta a un creditore di ottenere verso il fallito personalmente un decreto ingiuntivo per il suo credito per capitale, nulla vieta di ottenerlo anche per interessi”. Sarebbe “contraddittorio e irragionevole ritenere al contempo la maturazione degli interessi e l’esclusione della prescrizione degli stessi interessi nel corso della procedura”.
7.- Avverso questa pronuncia ha presentato ricorso la s.r.l. (OMISSIS), sviluppando un motivo di cassazione. A questo ha fatto seguito un ulteriore ricorso, presentato dalla (OMISSIS) e pure composto da un motivo di cassazione.
Ha resistito la s.p.a. (OMISSIS) con controricorso, che pure ha formulato un motivo di ricorso incidentale. Pure hanno depositato congiunto controricorso con ricorso incidentale per un motivo la s.p.a. (OMISSIS) e la s.p.a. (OMISSIS).
La s.r.l. (OMISSIS) ha poi depositato un controricorso avverso i ricorsi incidentali. Lo stesso ha fatto pure la s.p.a. (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
8.- Il motivo di ricorso presentato dalla s.r.l. (OMISSIS) denunzia “violazione e falsa applicazione L. n. 95 del 1979, articolo 1, comma 3, L. Fall., articoli 51, 54, 93, 94, 120, 201, 203 e 208, nonche’ dell’articolo 2935 c.c. e articolo 2948 c.c., n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Uguale formulazione possiede il motivo presentato dalla s.p.a. (OMISSIS).
9.- Il motivo del ricorso incidentale proposto dalla s.p.a. (OMISSIS) e’ stato intestato “violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 42, 43, 44, 51, 55, articolo 120, comma 3, articolo 216; articoli 1282, 1224 e 1284 c.c., nonche’, per altro verso, omesso esame di fatti e argomentazioni decisive per la risoluzione della presente controversia”.
Il motivo di ricorso incidentale formulato dalle s.p.a. (OMISSIS) e (OMISSIS) (per errore denominato “appello incidentale”, a p. 11 dell’atto) richiama le norme della L. Fall., articoli 42, 44, 54, 55, 120, 201, L. n. 95 del 2016, articolo 1, nonche’ degli articoli 1224 e 1282 c.c., lamentando vizio di violazione di legge, per avere la Corte di Appello male interpretato queste disposizione ed “erroneamente ritenuto che nel corso della procedura concorsuale continuino a maturare gli interessi sui crediti chirografari nei confronti del debitore e che tali interessi rappresentino cosi’ un credito verso il debitore liberamente azionabile una volta chiusa la procedura”.
10.- Non dissimili nei contenuti, i ricorsi incidentali pongono una problematica che risulta logicamente antecedente a quella rappresentata dal ricorso principale e dal ricorso proposto dalla (OMISSIS).
La relativa questione va pertanto presa in esame prima delle restanti altre.
11.- Sostengono dunque i ricorrenti incidentali che la Corte veneziana ha errato nel ritenere la produzione degli interessi cc.dd. post-fallimentari a carico del debitore in pendenza di procedura. “Tale tesi” – si assume – “e’ in contrasto con il disposto normativo”: che invece indica la “non decorrenza degli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sui crediti ammessi allo stato passivo”.
11.1.- A sostegno di tale assunto, i ricorrenti incidentali affermano, anzitutto, che la norma della L. Fall., articolo 120, comma 3, non e’ applicabile alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto non espressamente richiamata dalla normativa di specifico riferimento. Del resto, anche la norma della L. Fall., articolo 55 – si sottolinea – non risulta specificamente richiamata dalla L. n. 95 del 1979.
I ricorrenti affermano, inoltre, che comunque la Corte veneziana ha errato nell’interpretare la norma della L. Fall., articolo 55. E questo sotto molteplici punti di vista (cfr. da n. 11.1. a n. 11.6.).
11.2.- Un primo profilo attiene all’interpretazione della disposizione della L. Fall., articolo 55. Trattasi di “norma a struttura incompleta”, si dice, che regola solo l'”ipotesi di interessi prodotti nel corso del processo fallimentare e quindi nei rapporti con la “massa” dei creditori”.
“L’ipotesi di “interessi al di fuori del concorso” non e’ disciplinata” da questa disposizione, ma da altra e integrativa normativa (secondo quanto viene riferito nel prossimo n. 11.3). Percio’, non risulta in nessun modo possibile – si precisa – leggere la disposizione della L. Fall., articolo 55, attraverso e nella luce informante dell’argomento a contrario.
11.3.- Un secondo profilo prende le mosse dal rilievo della sentenza per cui, pendente la procedura, il credito per gli interessi non e’ esigibile, ne’ pagabile dal fallito: “lo spossessamento subito dal debitore a norma della L. Fall., articolo 42, impedisce al creditore di chiedere l’adempimento” al fallito; “il pagamento eventualmente da questi effettuato comunque (e’) inefficace L. Fall., ex articolo 44, nonche’ addirittura sanzionato penalmente, quale atto di bancarotta fraudolenta, ai sensi della L. Fall., articolo 216, comma 3”.
Il rilievo e’ corretto, si assume. Da questa osservazione, tuttavia, la Corte veneziana non ha tratto l’inferenza che pure – ritengono i ricorrenti incidentali – ne segue inevitabilmente nell’ambito del sistema vigente: “non puo’ essere dimenticato, infatti, che il requisito imprescindibile e primo per la produzione degli interessi e’, ai sensi dell’articolo 1282 c.c., l’esigibilita’ del debito principale”.
11.4.- Sotto un profilo ulteriore, i ricorrenti incidentali rilevano che la lettura della L. Fall., articolo 55, deve tenere conto in modo particolare del fatto che la “durata della procedura fallimentare non puo’ in alcun modo andare a danno del debitore, ne’ puo’ rappresentare il presupposto per la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio o comunque di copertura e ristoro dello svantaggio economico conseguente al mancato incasso del credito… in quanto la procedura fallimentare e i tempi della procedura stessa non potranno essere assimilati a un inadempimento del debitore fallito, con conseguente esclusione della stessa configurabilita’ della produzione di interessi”.
11.5.- Sotto un altro profilo ancora, i ricorrenti incidentali affermano che il richiamo effettuato nella sentenza impugnata alla pronuncia di questa Corte n. 2608/2014 “non e’ convincente e anzi e’ erroneo”.
Tale pronuncia – si rileva – riguarda il “fideiussore in bonis del debitore principale fallito”, mentre la questione qui in esame concerne il “debitore che sia sottoposto a procedura concorsuale”. A differenza di quest’ultimo – si incalza -, il primo “conserva la piena disponibilita’ del proprio patrimonio e dunque puo’ e anzi e’ onerato di provvedere al pagamento garantito”; “successivamente, puo’ procedere se del caso all’ammissione allo stato passivo secondo le forme, le modalita’ e i tempi previsti dalla L. Fall., articoli 61 e segg.”.
11.6.- Da ultimo, i ricorrenti incidentali assumono che pure la norma della L. Fall., articolo 120, comma 3 (ove ritenuta applicabile) conferma la tesi della non produzione di alcun interesse nella fase concorsuale. Tale norma – si spiega – “si riferisce ai soli crediti verso il fallito che si siano formati anteriormente all’apertura del concorso e che si sono cristallizzati con la declaratoria di esecutivita’ dello stato passivo fallimentare, vale a dire soltanto ai crediti per capitale ovvero per interessi maturati anteriormente alla data di dichiarazione di fallimento e che hanno trovato riconoscimento nel passivo”.
12.- I ricorsi incidentali non sono fondati e non possono, quindi, essere accolti.
13.- Il primo punto di cui occorre occuparsi attiene all’individuazione della normativa di riferimento della fattispecie in esame, posto in specie che i ricorrenti incidentali mettono in discussione l’applicabilita’ della norma dell’articolo 120, comma 3; come anche di quella della L. Fall., articolo 55 (sopra, n. 11.1.).
E’ pacifico, in materia, che nel caso in questione trova applicazione la L. n. 95 del 1979, nella sua versione originaria, la procedura di amministrazione straordinaria della (OMISSIS) essendo stata avviata nel 1983.
Ora, l’articolo 1, comma 3 di tale legge stabilisce, tra l’altro, l’applicazione della L. Fall., articoli 195 e segg., cosi’ rinviando alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa. La quale, a sua volta, dichiara (cfr. l’articolo 201) la diretta applicazione delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II della stessa L.F. Dunque, tra le altre, pure di quella della L. Fall., articolo 55.
Alla rilevata applicazione di questa sezione II consegue, poi, pure l’applicazione in fattispecie della disposizione dell’articolo 120, comma 3: la regola base, che viene ivi fissata (per cui, con la chiusura della procedura “i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore…”), si pone infatti come disposizione che pone termine agli “effetti del fallimento per i creditori” di cui appunto alle norme della L. Fall., articoli 51 e segg..
Non appare infatti ipotizzabile che tali effetti durino per un tempo indefinito (pur dopo l’avvenuta chiusura della procedura). D’altro canto, neppure e’ stata prevista l’esdebitazione quale regola generale di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.
14.- Cio’ posto, va adesso osservato che non risulta condivisibile l’opinione per cui quella dell’articolo 55, e’ norma “a struttura incompleta”, che e’ promossa dai ricorrenti incidentali (sopra, n. 11.2.): quale norma, cioe’, che si occupa solo di una parte della fattispecie (quella interna alla procedura, impregiudicato il resto).
La norma dell’articolo 55, in realta’, e’ chiara e univoca nell’esprimere una volonta’ legislativa precisa e compiuta. La proposizione normativa utilizzata (“la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi… agli effetti del concorso”) implica positivamente una distinzione disciplinare tra gli effetti endofallmentari e gli effetti esofallimentari. Se il regime degli interessi fosse identico tanto all’interno della procedura, quanto fuori dalla medesima – come pure sostengono i ricorrenti incidentali (per i quali, gli interessi non corrono in ogni campo e in ogni caso) – una simile distinzione non avrebbe senso alcuno.
Per gli effetti esofallimentari non v’e’, per vero, alcun rinvio “in bianco” ad altra e ipoteca norma (o anche a un preteso principio del sistema). La disposizione dell’articolo 55, regola l’intera fattispecie. Nel contesto di una disciplina gia’ specificamente intesa a regolare gli “effetti del fallimento” – cioe’, del concorso – “per i creditori”, quale e’ quella di cui alla sezione II (L. Fall., articoli 51 e segg.,), l’ulteriore, puntuale indicazione che la “sospensione degli interessi” vale solo agli “effetti del concorso”, di cui all’articolo 55, mostra propriamente, e anzi sottolinea, che fuori dal concorso una simile sospensione non c’e’.
Non propone, poi, profili di contraddizione con quanto appena osservato la norma della L. Fall., articolo 120, comma 3, la’ dove dispone che con la chiusura della procedura, i “creditori riacquistano il libero esercizio… per la parte non soddisfatta del loro crediti per capitale e interessi”.
In realta’, la lettura dei ricorrenti incidentali, che limita la portata della disposizione ai soli interessi maturati prima della dichiarazione di fallimento (sopra, n. 11.6), risulta sostanzialmente frutto di una precompressione: nel senso appunto che suppone necessariamente una particolare – e non condivisibile – lettura dell’articolo 55.
Il testo dell’articolo 120, non legittima un simile approccio; e, anzi, di per se’ lo smentisce, posto se non altro che il richiamo operato agli “interessi” non va oltre l’indicazione del loro genere (altrimenti detto, e’ onnicomprensivo, risultando senz’altro riferibile, di conseguenza, non solo agli interessi maturati prima dell’apertura della proceduta, ma anche a quelli maturati dopo).
15.- L’orientamento della giurisprudenza di questa Corte appare da tempo consolidato nel ritenere che la norma della L. Fall., articolo 55, concerne il corso degli interessi solo per l’ambito della procedura, lasciando invece aperta la loro maturazione riguardo al rapporto extrafallimentare corrente tra creditore e debitore.
Si veda in proposto gia’ la pronuncia di Cass., 27 gennaio 1975, n. 315, per la quale “con la dichiarazione di fallimento si sospende di diritto il decorso degli interessi quanto meno per i crediti chirografari”: “si tratta di una sospensione limitata ai fini del concorso, talche’ si e’ fondatamente sostenuto che, una volta chiuso il fallimento, i creditori possono chiedere al fallito in sede post-fallimentare il pagamento della residua somma non ricevuta nella ripartizione dell’attivo, calcolati gli interessi come normalmente e ordinariamente prodottisi anche in rapporto al tempo della pendenza del processo di fallimento”.
Nella stessa direzione sostanziale si vedano inoltre, tra le altre, le pronunce di Cass., 3 dicembre 1997, n. 12262; di Cass., 30 marzo 2005, n. 6672; di Cass., 14 marzo 2008, n. 6953; di Cass., 5 febbraio 2014, n. 2608.
16.- Come gia’ sopra si e’ segnalato (n. 11.5), i ricorrenti incidentali hanno contestato la pertinenza della pronuncia per ultimo citata – e a cui si era propriamente richiamata la sentenza della Corte di Appello ai connotati propri della fattispecie concretamente in giudizio.
Come puntualmente segnala il controricorso al ricorso incidentale, la fattispecie oggetto di esame dalla pronuncia n. 2608/2014 fa riferimento a una richiesta di pagamento degli interessi maturati in pendenza di una procedura di fallimento aperta nei confronti di un fideiussore, relativamente al debito attinente alla garanzia. Si tratta, quindi, di caso di sostanza analoga a quello qui in esame.
La citata pronuncia di questa Corte propone – e’ questo, piuttosto, lo spunto da rimarcare – un profilo ulteriore a sostegno della ricostruzione adottata dalla Corte territoriale, e qui confermata.
“Nei confronti del fallito” – annota dunque la sentenza n. 2608/2014 “gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento”: “prova ne sia che, anche durante la pendenza del fallimento, gli interessi maturati dopo l’apertura di esso restano dovuti dagli eventuali fideiussori del fallito” (cfr. su questo punto, tra le piu’ recenti, Cass., 8 agosto 2013, n. 18951). “Il che non potrebbe spiegarsi, data l’accessorieta’ dell’obbligazione del fideiussore, se non presupponendo che gli interessi dovuti dal debitore principale continuano a maturare dopo l’apertura del fallimento”.
In effetti, stante il principio sancito dalla norma dell’articolo 1941 c.c., per potere predicare l’eventualita’ di situazioni in cui la fideiussione viene chiamata a operare (anche) in duriorem causam (“in eccedenza”, cioe’, rispetto a quanto riscuotibile dal debitore principale) occorre la presenza di una specifica disposizione di legge che un simile risultato venga espressamente a legittimare (come accade nelle disposizioni dell’articolo 135, comma 2 e articolo 142, comma 2, comunemente ritenute, del resto, norme affatto eccezionali): disposizione, nella specie, per contro mancante.
17.1.- Neppure risulta condivisibile l’ulteriore affermazione dei ricorrenti incidentali, per cui “il requisito imprescindibile e primo per la produzione degli interessi e’, ai sensi dell’articolo 1282 c.c., l’esigibilita’ del debito principale” (cfr. sopra, nel n. 11.3).
L’esigibilita’ del credito non puo’ essere considerata condizione necessaria per la produzione degli interessi. Non lo e’, propriamente, per gli interessi c.d. compensativi, che cioe’ si ritraggono – secondo la formulazione dell’articolo 821 c.c., comma 3 – come “corrispettivo del godimento che altri abbia” di un capitale.
Cosi’ e’ per gli interessi nella vendita ex articolo 1499 c.c. (“salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri prodotti, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non e’ ancora esigibile”). Cosi’ e’ pure, sempre ad esempio, per gli interessi nel mutuo ex articolo 1815 c.c., comma 1 (“salvo diversa volonta’ delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuatario”), che e’ operazione – come e’ ben noto – in cui il “termine per la restituzione” (ovvero l’esigibilita’ del credito) “si presume stipulato a favore di entrambe le parti” (salvo unicamente il caso che, nel concreto, il mutuo venga a titolo gratuito e quindi senza produzione di nessun interesse compensativo; cfr. la norma dell’articolo 1816 c.c.).
Che’ anzi questa tipologia di interessi (c.d. compensativi) viene a maturare, giorno per giorno, proprio perche’ – e nella misura in cui – il debito capitale (o principale) non e’ (ancora) esigibile.
17.2.- D’altro canto, e’ pure da tenere presente in materia che la norma dell’articolo 1182 c.c., comma 3, assicura che, nel sistema vigente, le obbligazioni pecuniarie sono – almeno in termini di principio – delle obbligazioni portables. Si’ che e’ il mero fatto della (infruttuosa) scadenza del termine fissato per l’adempimento della prestazione a fare decorrere gli interessi moratori, secondo appunto il brocardo per cui, in questo caso, dies interpellat pro homine.
Neanche da quest’angolo visuale, quindi, l’esigibilita’ del credito (assunta questa, naturalmente, nei termini di figura a se’ stante, autonoma) puo’ essere considerata situazione in linea di principio necessaria – e, come tale, ipoteticamente rilevante per il tema degli interessi post-fallimentari – ai fini della produzione di interesse.
18.- Per completare l’esame delle ragioni esposte dai ricorsi incidentali, e’ ancora da rilevare che la soluzione adottata dal legislatore, di consentire la maturazione degli interessi pur in pendenza di una procedura fallimentare non risulta sprovvista di giustificazioni.
E’ vero che la durata della procedura non risponde a una colpa del debitore, come sottolineano i ricorrenti incidentali (n. 11.4.). E’ pure vero, pero’, che fermarsi a questa constatazione implica proporre una visuale ridotta, sostanzialmente unilaterale, del tema (al di la’ della constatazione che, comunque, l’ipotesi di ritardi colposi del curatore espone quest’ultimo alla responsabilita’ L. Fall., ex articolo 38).
La durata della procedura non risponde neanche a una colpa del creditore. Che pure sopporta, per l’intero periodo della stessa, gli stringenti effetti di cui alla L. Fall., articoli 51 e segg., dalla chicane data dal blocco delle azioni esecutive in poi. E che non solo non puo’ chiedere la prestazione al fallito, ma da questi nemmeno puo’ riceverla ovvero trattenerla (visto il meccanismo di inefficacia stabilito dalla norma della L. Fall., articolo 44, che conduce senz’altro alla restituzione di quanto ricevuto).
Cio’ che, tra l’altro, esclude in radice l’idea di ogni eventuale accostamento della fattispecie in esame a quella data dalla mora credendi: solo l’assenza di un concreto “motivo legittimo” di ricevere la prestazione potendo comportare, nel sistema vigente, l’eccezionale misura di cessazione della produzione degli interessi, che risulta prevista dell’articolo 1207 c.c., comma 2.
Non si puo’ trascurare, poi, che la fattispecie fatta oggetto di disciplina dalla norma della L. Fall., articolo 55, fa propriamente riferimento alle ipotesi in cui il rapporto obbligatorio risulti gia’ gravato dal correre degli interessi – a seconda delle circostanze concrete, poi da classificare come compensativi o corrispettivi o moratori – e per se’ stesso destinato a gravarsene in via ulteriore sino all’estinzione dell’obbligazione relativa.
Una disposizione che stabilisse la cessazione degli interessi anche fuori dall’ambito fallimentare verrebbe dunque a determinare un sicuro e oggettivo depauperamento della posizione creditoria: al ricorrere di una situazione – qual e’ quella del fallimento del debitore – che, in termini di normalita’ almeno, il creditore non crea, quanto piuttosto subisce; e che comunque, nel contesto del rapporto obbligatorio, resta situazione oggettivamente imputabile, e dunque riferibile, alla posizione debitoria (come si vede, il discorso prescinde, in se’ e per se’, da ogni richiamo al c.d. principio del favor creditoris, che parte della dottrina tuttora ritiene essere parte fondante dello schema sistematico adottato dal legislatore del 1942).
19.- Il motivo di ricorso principale, che e’ stato distintamente presentato dalla s.r.l. (OMISSIS) e dalla (OMISSIS), censura la statuizione della Corte veneziana che ha ritenuto prescritto il credito c.d. post-fallimentare azionato da queste societa’ (cfr. sopra, n. 6).
19.1.- In proposito, sostengono in prima battuta i ricorrenti principali che “il credito per interessi “puo’ essere fatto valere” – nel senso di possibilita’ di esercizio legale, che appare letteralmente esclusa dalla L. Fall., articolo 120 – solo laddove attraverso l’esercizio del diritto sia possibile conseguire la relativa soddisfazione”; l'”inizio della prescrizione puo’ essere determinato solo attraverso la necessaria coincidenza del mancato adempimento da parte del debitore e il mancato assolvimento, da parte del creditore, dell’onere di sollecitare la controparte”.
In questo senso va dunque letto – si sostiene – il portato normativo di cui all’articolo 2935 c.c. Percio’, il dies a quo della decorrenza della prescrizione del c(edito per interessi si fissa nel momento di chiusura della procedura concorsuale.
19.2.- La norma dell’articolo 120 – si viene in via ulteriore ad annotare – e’ esplicita nello stabilire che solo con la chiusura del fallimento i creditori “riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore”.
Tale disposizione, del resto, fa seguito – si precisa ancora – allo svolgimento di una procedura connotata, da un lato, dallo spossessamento del debitore (con tutte le conseguenze che sul piano del rapporto obbligatorio corrente con il singolo creditore ne derivano). Dall’altro, dal fatto che “la presentazione della domanda di ammissione al passivo” comporta l'”interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura”.
20.- Il motivo va accolto, nei limiti e secondo i termini che qui di seguito vengono esposti (cfr., in particolare, i prossimi numeri 25, 26, 29, 34, 35 e 37).
21.- A tale proposito va subito messo in evidenza che non puo’ ritenersi corretta la tesi (principale, per cosi’ dire) dei ricorrenti principali per cui all’inesigibilita’ della prestazione degli interessi, maturandi in corso di procedura, si associa in automatico il “blocco” dell’operare della prescrizione (cfr. sopra, il n. 19.1.).
La giurisprudenza di questa Corte ha invero sviluppato, e da tempi risalenti, un orientamento che abilita il creditore a ottenere in via extrafallimentare – e, tuttavia, nel periodo di svolgimento della relativa procedura – un provvedimento di condanna nei confronti del fallito, da eseguirsi allorche’ questi ritorni in bonis.
22.- Si vedano in questa direzione, tra le altre, Cass. 24 marzo 2011, n. 6734 (“il creditore che si mantenga estraneo alla procedura concorsuale ben puo’ agire contro il fallito per ottenere un provvedimento che, pur non essendo opponibile al momento, alla massa dei creditori, diviene esigibile quando il debitore ritorna in bonis”; “ne consegue che, se il fallito non si difende a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte di un creditore per un credito estraneo alla massa, il provvedimento, decorso i termini di opposizione, diviene definitivo e acquista esecutivita’ dopo la chiusura del fallimento”); Cass., 27 aprile 1981, n. 2542 (idem); Cass., 26 giugno 2012, n. 10640 (che ha ritenuto sufficiente la dichiarazione del creditore dell'”intenzione di avvalersi di un’eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis”); Cass. n. 2608/2014 (idem).
Ma pure e’ da richiamare, sempre nella medesima prospettiva sostanziale, le pronunce di Cass., 19 luglio 2016, n. 14737 (“gli articoli 2941 e 2942 c.c., non prevedono… che, tra il fallito e i terzi, la prescrizione rimanga sospesa”; percio’, “in caso di inerzia del curatore, il fallito e’, in via eccezionale, legittimato ad agire per far valere i suoi diritti senza che i terzi possano opporgli la sua incapacita’ processuale, prevista esclusivamente a tutela dell’interesse della massa dei creditori”); e di Cass. 23 marzo 2004, n. 5727 (“il fallito perde la capacita’ processuale solo per i rapporti patrimoniale compresi nel fallimento”, si’ che ha “interesse a riassumere il processo, per evitare che gli effetti ex articolo 653 c.p.c. si verifichino nei suoi confronti e gli possano essere opposti quando tornera’ in bonis”).
23.- Neppure e’ da escludere, a ben vedere, che – pure in costanza dello svolgimento di una procedura concorsuale – la condanna pronunciata nei confronti del debitore possa costituire titolo per un’azione esecutiva: fuori dal perimetro tracciato dalla norma della L. Fall., articolo 51 e, quindi, con riferimento ai “beni” che risultano non “compresi nel fallimento”.
Vengono in particolare considerazione, a questo proposito, la norma della L. Fall., articolo 42, comma 3 (beni sopravvenuti e non ricompresi nel compendio, in quanto ritenuti “superiori al presumibile valore di realizzo” i costi occorrenti per il relativo e “acquisto e conservazione”) e quella della L. Fall., articolo 104 ter, comma 8 (come introdotto con la riforma del 2006 e con riguardo ai beni per i quali l'”attivita’ di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”). Quest’ultima norma e’ espressa, del resto, nell’abilitare i creditori alla promozione delle “azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita’ del debitore”.
24.- Posta questa serie di osservazioni, non e’ dunque da dubitarsi che il credito relativo agli interessi c.d. post-fallimentari risulti soggetto (anche) durante il tempo di svolgimento della procedura – al correre della prescrizione.
25.- Diverso rilievo deve essere riconosciuto all’ulteriore profilo che e’ stato richiamato dai ricorrenti principali (cfr. il n. 19.2.), come relativo alle conseguenze della partecipazione del creditore al passivo concorsuale rispetto al correre della prescrizione del credito agli interessi c.d. post-fallimentari.
Riguardo alla tematica cosi’ sollevata, sembra opportuno fermare dapprima l’attenzione sulla disposizione della L. Fall., articolo 94, in quanto tale, come scritta cioe’ nella sede inerente alla procedura di fallimento (per i termini e modi di applicazione del principio ivi desumibile alla procedura che qui in concreto interessa, si veda dal n. 28 in poi). E poi proseguire procedendo alla disamina specificamente attinente alla disciplina dell’amministrazione straordinaria.
A mente della disposizione dell’articolo 94, dunque, la domanda di insinuazione al passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento”.
26.- Ritiene il Collegio che la presentazione della domanda di insinuazione nel passivo fallimentare sia da considerare atto per se’ idoneo a interrompere il corso della prescrizione inerente al credito relativo agli interessi c.d. post-fallimentari, con gli effetti permanenti di cui alla norma appena citata (per il rilievo generale che la dichiarazione di fallimento non sospende, ne’ interrompe il corso della prescrizione e per quello ulteriore, per cui la presentazione della domanda di insinuazione al passivo e’ atto idoneo a produrre l’interruzione, v. gia’ Cass., 22 novembre 1990, n. 11297, nonche’, tra le altre, Cass., 26 settembre 1996, n. 8515; Cass., 8 ottobre 1997, n. 9766; Cass., 25 novembre 2003, n. 17955; Cass., 2 marzo 2004, n. 4209).
Secondo i principi, invero, l’atto di interruzione della prescrizione per il credito capitale (ovvero principale) estende i suoi effetti al credito per interessi, in ragione del carattere accessorio di questa seconda obbligazione (cfr. Cass., 7 gennaio 1982, n. 61; Cass., 15 marzo 2007, n. 6047; Cass., 4 settembre 2003, n. 12924). Per il rilievo, poi, che, “ai fini dell’interruzione della prescrizione, e’ sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa”, si veda Cass., 25 novembre 2015, n. 24054.
27.- Non potrebbe valere in contrario osservare che il credito relativo agli interessi post-fallimentari e’ destinato a (potere) essere soddisfatto in un momento successivo, quando il fallito sara’ tornato in bonis, laddove la domanda di insinuazione e’ ovviamente rivolta a ottenere l’immediato pagamento di quanto spettante al creditore. Infatti, non si puo’ non prendere atto, in proposito, delle (forti) peculiarita’ proprie della fattispecie oggetto di giudizio.
Ammettere, per questo credito, il correre della prescrizione durante il tempo di svolgimento della procedura concorsuale implica, all’evidenza, consentire la possibilita’ di atti interruttivi della prescrizione medesima. Peraltro, il credito per tali interessi non risulta oggettivamente esigibile durante il tempo della procedura: percio’, l’atto interruttivo della prescrizione non puo’ in ogni caso risolversi com’e’ per contro normale – in una richiesta di immediato pagamento (sembra trascurare questo particolare aspetto della materia, peraltro non eludibile, la pronuncia di Cass., 16 maggio 2018, n. 11966, per la quale, in pendenza di fallimento, l’atto di costituzione in mora relativo a un debito del fallito deve in ogni caso essere valutato come “inefficace”).
Di conseguenza, l’atto interruttivo della prescrizione del credito per interessi post-fallimentari non puo’ che essere posto in essere “ora per allora”. Cosi’ come avviene del resto, si e’ visto sopra (n. 22), per i rapporti giudiziali che, in pendenza di procedura, vengano a coinvolgere direttamente la persona del debitore.
28.- La fattispecie concretamente sottoposta all’esame di questa Corte riguarda, peraltro, l’ipotesi di debitore assoggettato non gia’ a fallimento, bensi’ ad amministrazione straordinaria: e con riferimento alla versione disciplinare originaria dettata per questa procedura (Decreto Legge n. 30 del 1979, convertito in L. n. 95 del 1979; cfr. sopra, n. 1; com’e’ noto, Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 53, comma 1, ha poi stabilito che “l’accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dalla L. Fall., articoli 93 segg.”).
Ora, dell’articolo 1, comma 4 della citata Legge prevede, per quanto non diversamente stabilito, l’applicazione degli articoli della L. Fall., dedicati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (articoli 195 e segg.).
Nel concreto, il riferimento, qui in interesse, va agli snodi determinati dalle norme degli articoli 207 e segg., secondo la versione all’epoca vigente (nelle sue linee di base, peraltro, non dissimile da quella che risulta nell’oggi vigente): comunicazione del commissario liquidatore ai singoli creditori delle “somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa” (articolo 207, comma 1); richiesta di “riconoscimento di propri crediti” da parte dei creditori che non hanno ricevuto la detta comunicazione, nonche’ eventuali “osservazioni (e) istanze” da parte dei creditori che la comunicazione hanno invece ricevuto (articolo 208; articolo 207, comma 3); formazione dello stato passivo da parte del commissario, con conseguente deposito in cancelleria e connessa esecutivita’ del medesimo (articolo 209, comma 1); eventuale proposizione delle opposizioni e impugnazioni ai sensi della L. Fall., articoli 98 e 100 (versione vigente al tempo), “con ricorso al presidente del tribunale” (articolo 209, comma 2).
29.- Ritiene il Collegio che la diversa (rispetto a quella propria dell’esecuzione fallimentare) conformazione della procedura di verifica del passivo delineata dalla L. Fall., articoli 207 e segg., non sia sostanzialmente di ostacolo a ravvisare l’applicazione, pure nell’ambito di quest’ultima, di quanto desumibile dalla norma della L. Fall., articolo 94. Non sia di ostacolo, piu’ precisamente, a ricollegare alla partecipazione del creditore alla relativa procedura l’effetto di “interruzione permanente” della prescrizione che risulta per l’appunto stabilito da questa disposizione.
Secondo i termini che si vengono ora a tratteggiare.
30.- Ostativa al riguardo non e’ – va messo opportunamente in luce la circostanza che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, la fase di verifica dei crediti di cui alla L. Fall., articoli 207, 208 e articolo 209, comma 1, ha, diversamente da quanto avviene nel fallimento, natura amministrativa e non giurisdizionale (quest’ultima sussistendo solo nella fase eventuale delle opposizioni e impugnazioni).
In effetti, le pronunce di questa Corte, che si sono soffermate su questo profilo, non hanno mai toccato, ne’ sfiorato, lo specifico tema, qui in rilievo, dell’interruzione della prescrizione (Cass., SS.UU., 1 ottobre 2008, n. 25174 concerne la conformazione del termine di impugnazione; Cass., 13 settembre 2017, n. 21216 attiene alla procura conferita al difensore; Cass., 26 marzo 2015, n. 6060 riguarda il tema delle domande tardive; Cass., 15 febbraio 2016, n. 2917 si occupa del rapporto tra la domanda presentata in sede di insinuazione e quella in sede di opposizione).
Non mancano, d’altra parte (e, volendo, soprattutto), pronunce che hanno esplicitamente affermato l’applicazione della L. Fall., articolo 94, al contesto della procedura di verifica delineata nella L. fall., articoli 207, 208 e articolo 209, comma 1.
Il riferimento in particolare va, con diretto riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, alle sentenze di Cass. n. 8515/1996 e di Cass. n. 9766/1997 (entrambe relative a fattispecie di creditori non fatti oggetto di comunicazione da parte del commissario e presentatori di istanze di insinuazione tardiva L. Fall., ex articolo 101, versione dell’epoca). Va altresi’, con relazione immediata alla procedura di liquidazione coatta, alle sentenze di Cass. n. 17955/2003 e di Cass. n. 4209/2004 (pure concernenti casi di creditori presentatori di istanze di insinuazione tardiva).
31.- A supporto della soluzione adottata dalle pronunce or ora richiamate va rilevato che la proposizione di un’istanza, che possieda natura giudiziale (articolo 2945 c.c., comma 2), non puo’ essere considerata condizione esclusiva, indispensabile, per la produzione del c.d. effetto permanente della prescrizione.
Prevede infatti la norma dell’articolo 2945 c.c., comma 4, “nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e’ piu’ impugnabile”.
E’ importante notare, a questo proposito, che – come puntualmente osservato in dottrina – la detta efficacia permanente prescinde propriamente dall’eventuale passaggio in giudicato del lodo; e quindi prescinde in toto dal decreto del tribunale che eventualmente venga a “concedere”, su richiesta della parte interessata, l’esecutorieta’ del lodo medesimo (cfr. l’articolo 825 c.p.c.). Non meno importante e’ osservare pure che la pronuncia di Cass., 5 dicembre 2001, n. 15410 ha ritenuto applicabile la disposizione dell’efficacia permanente di cui all’articolo 2945 c.c., comma 4, anche alle fattispecie di arbitrato irrituale (nel caso di specie, al procedimento di perizia contrattuale instaurato dall’assicurato con lettera raccomandata contenente la designazione del proprio tecnico, come accettata dall’assicuratore mediante indicazione del proprio perito), pure sottolineando, in materia, che “anche nell’arbitrato irrituale, al pari di quanto accade nell’arbitrato rituale, la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata, configurandosi pur sempre la devoluzione ad arbitri come rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato” (per il rilievo che, nell’arbitrato rituale, l'”autonomia delle parti si manifesta… come atto incidente sull’esercizio del potere di azione” connesso a un diritto, che sia disponibile, si veda Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24153).
32.- Per altro verso va ancora notato che l’esperimento del “procedimento di mediazione”, previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, come condizione di attivazione di tutta una serie di processi civili, viene “dal momento della comunicazione alle altre parti” automaticamente a produrre “sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”.
In relazione a questa ipotesi – e ad altre, correnti specialmente in materia previdenziale e in materia di diritto del lavoro -, e’ stato significativamente osservato che il sistema vigente presenta piu’ casi in cui l’azione giudiziaria puo’ essere instaurata solo dopo l’effettuazione di un “procedimento extragiudiziario, non necessariamente contenzioso” e che, in tali evenienze, la tendenza e’ quella ad equiparare, in tema di efficacia permanente della prescrizione, alla domanda giudiziale l’istanza rivolta al soggetto competente a definire la fase extragiudiziaria.
Alla base di questa tendenza sta – come ha provveduto a chiarire la pronuncia di Cass., SS.UU., 16 novembre 1999, n. 783 (con immediato riferimento alla fattispecie disciplinata dalla norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112) – il “principio secondo cui la necessita’ di esperire una procedura giudiziaria per realizzare il diritto non deve danneggiare il titolare”: tale esigenza e’ “viva” – si e’ proseguito – “anche quando la realizzazione dei diritto soggettivo presupponga l’esperimento necessario di una procedura amministrativa, come avviene di frequente nelle obbligazioni pubbliche e viene soddisfatta o in funzione pretoria oppure… attraverso la legge”.
In applicazione sostanziale di questi principi, la recente pronuncia di questa Corte, 5 marzo 2019, n. 6343 ha stabilito che “in tema di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo, la domanda di annullamento dell’atto proposta avanti al giudice amministrativo… esprime la volonta’ del danneggiato di reagire all’azione autoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la durata del processo amministrativo il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, successivamente esercitata dinnanzi al giudice ordinario”.
33.- A positivo conforto della soluzione adottata dalle sopra citate pronunce di questa Corte (ultimo capoverso n. 30) – e che qui viene condivisa – milita, d’altro canto, pure un evidente rilievo di ordine sistematico. In effetti, nel sistema vigente la regolamentazione propria della procedura fallimentare si pone, tra le altre cose, (pure) come fulcro informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto (piu’ o meno marcatamente) amministrativo.
Milita altresi’, e piu’ in particolare, la constatazione che la norma dell’articolo 209, comma 2, richiama – per le opposizioni e impugnazioni dei crediti non ammessi nello stato passivo dell’amministrazione straordinaria la normativa dell’articoli 98 e segg., che e’ scritta per la procedura fallimentare (secondo quanto gia’ accennato sopra, nel n. 28). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, invero, il giudizio di opposizione, pur non potendosi identificare nella struttura dell’appello, possiede comunque una natura propriamente impugnatoria (cfr., per tutte, Cass., n. 31 luglio 2017, 19003).
Ora, quest’uniformita’ dei procedimenti di impugnazione pare, tra l’altro, dare per presupposto una parificazione, almeno sostanziale, degli esiti delle rispettive fasi di accertamento dei crediti e degli effetti dalle stesse prodotti. Ne’ si vede, (pure) in via correlata, la ragione che – sotto il profilo della partecipazione al concorso – possa giustificare un trattamento differenziato tra creditori comunque ammessi allo stato passivo e creditori che, in quanto esclusi, hanno dovuto proporre opposizione.
34.- Ferma questa somma di rilievi, si tratta adesso di individuare l’estensione in cui risulta predicabile, nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria (secondo la sua versione originaria, tuttora sostanzialmente in essere per la procedura di liquidazione coatta), l’effetto di interruzione permanente della prescrizione di cui alla disposizione della L. Fall., articolo 94.
La questione si pone, naturalmente, per i creditori la cui partecipazione al concorso segue in via immediata alla comunicazione del commissario L. Fall., ex articolo 207, comma 1, non essendo invero dubitabile – sulla base delle considerazioni sopra effettuate – che la disciplina di cui alla L. Fall., articolo 94, si applichi senz’altro alle posizioni comunque legate all’espressa manifestazione di una richiesta da parte del singolo creditore (e riconducibili, dunque, alle situazioni considerate nelle norme della L. Fall., articolo 209, comma 2, articolo 208 e articolo 207, comma 3).
35.- Il Collegio ritiene che la regola dell’interruzione permanente della prescrizione, di cui all’articolo 94, venga a trovare applicazione anche nei confronti delle posizioni creditorie appena emarginate.
E’ da osservare, in proposito, che la mancata formalizzazione di una domanda da parte delle posizioni creditorie in esame viene nella sostanza a dipendere dalla peculiare struttura organizzativa che connota la relativa procedura. Al principio dell’impulso della domanda, che governa l’esecuzione fallimentare (cfr. le norme della L. Fall., articolo 93 e articolo 118, comma 1, n. 1), si sostituisce la regola dell'”impulso d’ufficio” che tipicamente connota la procedura di liquidazione coatta, quale calco base della versione originaria di quella di amministrazione straordinaria (cfr. Cass. S.U., 26 marzo 2015, n. 6060).
In un simile contesto di riferimento specifico, la formale presentazione di una domanda da parte del creditore si manifesta – prima ancora che non necessaria – non utile e, a ben guardare, neppure opportuna. Nella valutazione del legislatore, invero, risulta normale (nel senso dell’id quod plerumque accidit) che le risultanze documentali dell’impresa in liquidazione – sulla base delle quali il commissario forma le comunicazioni da inviare ai vari interessati (cfr. l’ultima parte del primo periodo del comma 1 dell’articolo 207) – corrispondano ai termini oggettivi delle pretese creditorie (non a caso la citata pronuncia delle Sezioni Unite considera semplici “temperamenti” dell’officiosita’ della procedura di verifica le “facolta’” di “intervento” del creditore previste dall’articolo 207, comma 3 e articolo 208).
36.- E’ da aggiungere che la soluzione qui adottata risulta altresi’ imposta dal principio di ragionevolezza ovvero (e altrimenti detto) da quello della parita’ di trattamento.
Non e’ infatti oggettivamente pensabile che il creditore – che non ha nulla da obiettare alle risultanze documentali espresse dall’impresa in liquidazione – sia posto in una posizione deteriore (ovvero sia discriminato) rispetto a quella del creditore che tale non viene considerato (anche solo per misura o grado) dalla medesima documentazione. Neppure e’ pensabile che i creditori ammessi de plano siano posti in posizione diversa e peggiore rispetto a quella di coloro che, per far valere il loro titolo, abbiano dovuto svolgere delle specifiche contestazioni (su quest’ordine di rilievi v. gia’ sopra, l’ultimo periodo del n. 33).
37.- Resta ancora da puntualizzare che – per i creditori di cui si sta discorrendo – l’effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi (solo) al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi ai sensi della L. Fall., articolo 209, comma 1.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, e’ soltanto con il deposito in cancelleria che il detto elenco “non puo’ piu’ essere variato, ne’ revocato” (cfr., in specie, Cass., 12 febbraio 2008, n. 3380).
38.- Si devono, di conseguenza enunciare i principi di diritto qui di seguito esposti.
“Secondo la L. Fall., articolo 55, comma 1, la sospensione del decorso degli interessi vale solo all’interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale”.
“La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi della L. Fall., articolo 55, comma 1, matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale”.
“La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi della L. Fall., articolo 55, comma 1, viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura. Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’esecutivita’ dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi della L. Fall., articolo 209, comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi della L. Fall., articolo 207, comma 1”.
39.- In conclusione, va accolto, nei limiti e nei termini che sono stati indicati, il ricorso principale. Vanno respinti i ricorsi incidentali.
Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia va rinviata alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi principali, nei termini di cui in motivazione. Respinge i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, provvedera’ anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimita’.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a noma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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