Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 23 agosto 2019, n. 36367.
Massima estrapolata:
La pratica della “fertirrigazione”, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilità di condizioni e modalità di utilizzazione delle stesse con tale pratica. Quanto alla fertirrigazione quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, la pratica richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. (Nella fattispecie, è stato escluso che lo sversamento delle acque con materiale palabile avesse effetto alcuno di utilità agronomica, proprio in ragione delle modalità dello spandimento, continuo ed incontrollato e destinato ad un solo determinato punto del fondo ricevente, rappresentato quest’ultimo da un terreno agricolo coperto da vegetazione di macchia mediterranea, e quindi privo di coltivazioni in atto).
Sentenza 23 agosto 2019, n. 36367
Data udienza 5 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/05/2018 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Barberini Roberta Maria, che ha concluso per l’annullamento della sentenza quanto al trattamento sanzionatorio, ed inammissibilita’ nel resto;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2018 la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 30 marzo 2016 del Tribunale di Brindisi resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale (OMISSIS) era stato condannato, quale amministratore unico della s.r.l. (OMISSIS), alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p. e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), stante lo smaltimento in proprio fondo delle acque di lavaggio delle olive e di vegetazione.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha osservato che il fondo sul quale avveniva lo spandimento era oggetto di relativa autorizzazione allo spandimento stesso, e l’azienda di cui lo stesso ricorrente era legale rappresentante era tra quelle autorizzate al riutilizzo agronomico delle acque di vegetazione del frantoio. Al piu’ la condotta avrebbe potuto integrare la violazione sanzionata in via amministrativa dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, articolo 8.
2.2. Col secondo motivo, invocando sempre vizio di legge e motivazionale, il ricorrente ha in ogni caso osservato che doveva al piu’ applicarsi la speciale fattispecie di cui al Decreto Legislativo n. 152 cit., articolo 137, comma 14, idonea a sanzionare l’utilizzo agronomico delle acque di vegetazione con modalita’ non corrette. In specie, il comportamento sanzionato sarebbe consistito nell’avere proceduto allo spandimento tramite collettamento diretto e continuo e non tramite autobotte.
In ogni caso avrebbe dovuto operare la speciale causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., in ragione dell’occasionalita’ della condotta, in se’ incidente sul giudizio di ridotta offensivita’ del fatto, tenuto anche conto della condotta successiva di corretto spandimento dei reflui residui.
2.3. Col terzo motivo infine e’ stata lamentata l’omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all’invocata applicazione della sola pena pecuniaria dell’ammenda, tenuto conto della modestia oggettiva del fatto, nonche’ dell’impossibilita’, per ragioni meramente cronologiche, di fruire della speciale causa di estinzione prevista dall’articolo 318-bis e seguenti Testo Unico ambiente, siccome prevista dalla L. 22 maggio 2015, n. 68.
2.3.1. E’ stata altresi’ depositata memoria ad integrazione del terzo motivo di ricorso, in relazione alla novella legislativa di modifica dell’articolo 442 c.p.p., comma 2.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento della sentenza quanto al trattamento sanzionatorio, stante la previsione piu’ favorevole di cui all’articolo 442 c.p.p., comma 2, e per l’inammissibilita’ nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso va accolto nei limitati termini di seguito indicati.
4.1. In ordine al primo motivo di censura, e’ insegnamento risalente che la pratica della “fertirrigazione”, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, presuppone l’effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze e la compatibilita’ di condizioni e modalita’ di utilizzazione delle stesse con tale pratica (Sez. 3, n. 15043 del 22/01/2013, Goracci, Rv. 255248). Allo stesso tempo, quanto alla fertirrigazione quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, e’ stato appunto affermato da questa Corte che la pratica richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonche’ l’adeguatezza di quantita’ e qualita’ degli effluenti e dei tempi e modalita’ di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo (Sez. 3, n. 5039 del 17/01/2012, Di Domenico, Rv. 251973; Sez. 3, n. 40782 del 06/05/2015, Valigi, Rv. 264991).
4.1.1. In specie, entrambi i provvedimenti di merito hanno escluso che lo sversamento delle acque con materiale palabile avesse effetto alcuno di utilita’ agronomica, proprio in ragione delle modalita’ dello spandimento (continuo ed incontrollato e destinato ad un solo determinato punto del fondo ricevente, rappresentato quest’ultimo da un terreno agricolo coperto da vegetazione di macchia mediterranea, e quindi privo di coltivazioni in atto). Ne’ in proposito possono evocarsi in questa sede differenti considerazioni in fatto, laddove in realta’ l’unica divaricazione tra le due sentenze di merito e’ stata legata alla verifica della proprieta’ del fondo oggetto dello sversamento, accreditata al Comune di Erchie da parte del Tribunale ed invece individuata nell’azienda del ricorrente da parte della Corte territoriale.
4.2. Del pari, e per analoghe ragioni, va disatteso anche il secondo motivo di ricorso, che appunto si collega all’auspicato riconoscimento di una fertirrigazione in realta’ esclusa con motivazione adeguata, tant’e’ che i rilievi in fatto siccome svolti, e che davano conto dell’assenza dell’utilizzazione agronomica, non hanno ricevuto alcuna puntuale smentita.
4.2.1. Al riguardo, vero e’, altresi’, che il riconoscimento della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto non e’ precluso dall’esistenza di precedenti penali gravanti sull’imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri.di valutazione di cui all’articolo 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalita’ del reo (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948). Cio’ non toglie, peraltro, che sfugge del tutto il senso della “particolare” tenuita’ del fatto, laddove e’ stato altresi’ sottolineato dalla Corte territoriale l’utilizzo all’uopo di uno strumentario non proprio marginale (una pompa elettrica, un tubo di oltre duecento metri), circostanza invero rilevante a norma dell’articolo 133 c.p., comma 1, n. 1. Si’ che, se l’episodio e’ senz’altro modesto, il rilievo oggettivo si pone come fattore di sicura esclusione dell’invocato istituto.
4.3. Analogamente, quanto al terzo motivo, il ricorso e’ infondato.
In proposito, infatti, non sono state allegate ragioni di sorta idonee a ravvisare la riconoscibilita’ delle attenuanti generiche, ed invero nell’atto di appello la richiesta all’uopo formulata non recava in se’ alcuna specifica giustificazione.
Allo stesso tempo, quanto alla determinazione della pena, e’ vero che il giudice, nell’esercizio del potere di scelta fra l’applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l’obbligo di indicare le ragioni’ che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (Sez. 6, n. 10772 del 20/02/2018, F., Rv. 272762). Ma in specie, da un lato il Tribunale aveva espressamente richiamato tanto i precedenti (“che impediscono la concessione di qualunque beneficio”) quanto la modestia oggettiva del fatto, cosi’ determinando la pena in quella minima detentiva, laddove la stessa doglianza d’appello si era limitata a censurare l’eccessivita’ della dosimetria e il concreto articolarsi del fatto con la successiva autorizzazione allo spandimento dei rifiuti, peraltro nulla osservando in ordine al richiamo dei precedenti, all’evidenza decisivi nella discrezionale determinazione del trattamento sanzionatorio. Ne’ risulta aggiunto alcunche’ neppure in questa sede, laddove la pena era stata comunque cola’ espressamente giudicata “congrua ed idonea ai fini rieducativi”.
Mentre in sede di merito alcunche’ era stato allegato in ordine alla speciale causa di estinzione di cui all’articolo 318-bis e segg. del Testo unico ambientale, laddove infine mai e’ stata censurata l’affermazione secondo la quale i precedenti erano ostativi a qualsiasi beneficio (ivi compreso quanto previsto dagli articoli 163 e 175 c.p., invocati senza alcun supporto motivazionale solo nella presente sede di legittimita’).
4.4. Fondato e’ invece quanto dedotto con la memoria difensiva aggiunta, in ragione della novella di cui alla L. 23 giugno 2017, n. 103, articolo 1, comma 44, che ha modificato l’articolo 442 c.p.p., comma 2, nel senso che, in caso di giudizio abbreviato e di condanna, la pena e’ diminuita della meta’ (e non di un terzo come in precedenza) se si procede, come in specie, per una contravvenzione.
5. In ragione di cio’, e della conseguente applicabilita’ ex officio della nuova legge tenuto conto della mera automaticita’ della riduzione, e della superfluita’ di qualsivoglia ulteriore indagine, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la conseguente rideterminazione della pena in mesi uno e giorni quindici di arresto (mesi tre di arresto, sanzione ridotta della meta’ per il rito).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi uno e giorni quindici di arresto.
Rigetta il ricorso nel resto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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