La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25840.

La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni.

In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Nella specie, la S.C., respingendo il ricorso, ha escluso il vizio di ultrapetizione della sentenza che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in grado di appello, aveva accolto l’eccezione di gratuità del servizio di necroscopia, per il cui corrispettivo l’Asl aveva agito in via monitoria, pur essendo stata, tale eccezione, semplicemente riproposta dall’opponente appellato, comunque totalmente vittorioso in primo grado).

Ordinanza|23 settembre 2021| n. 25840. La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni

Data udienza 18 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Edifici realizzati a partire dal piano sottostante a quello stradale – Onere di osservare le norme sulle distanze – Logicità della motivazione – Insussistenza dell’omesso esame di fatti storici decisivi – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 2226/2016 proposto da:
Agenzia di tutela della Salute di Bergamo (gia’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), nello studio dell’Avv. (OMISSIS), come da procura speciale rilasciata su foglio separato spillata in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), quale titolare dell’Impresa ” (OMISSIS)”.
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1403/2015, pubblicata
il 16 giugno 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/06/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni

RILEVATO

Che:
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo, in sede di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 614/201 del 30 maggio 2012, che aveva annullato il provvedimento di ingiunzione di pagamento n. 20/2011, emesso dall’A.S.L. di Bergamo il 17 gennaio 2011, della somma di Euro 385,63, per dieci visite macroscopiche e spese, espletate nel periodo 10 luglio 2007 – 16 giugno 2010.
2. Il giudice di merito ha ritenuto corretta la tesi della gratuita’ in ragione del servizio essenziale di ordine pubblico, prescritto obbligatoriamente e connotato da specifiche caratteristiche procedimentali e sostanziali poste a tutela della salute collettiva e sanita’ pubblica e infondata la richiesta di pagamento rivolta dall’A.S.L. all’Impresa.
3. L’Agenzia di tutela della Salute di Bergamo (gia’ Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura.
4. (OMISSIS), quale titolare dell’impresa ” (OMISSIS)” non ha svolto difese.

 

La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni

 

CONSIDERATO

Che:
1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 112 e 346 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per ultrapetizione, con connessi profili di violazione del principio devolutivo, poiche’ il Tribunale di Bergamo aveva analizzato il motivo di ricorso dedotto in primo grado relativo alla asserita gratuita’ del servizio, ritenuto assorbito dal giudice di pace, che non era stato fatto oggetto di gravame da parte dell’appellante e non era stato riproposto dalla parte ingiunta appellata; la sentenza impugnata, inoltre, aveva omesso di esaminare le argomentazioni esposte con l’unico motivo di gravame e non aveva analizzato la valenza o meno degli elementi probatori valorizzati nell’atto di appello.
1.1 Il motivo e’ infondato.
1.2 La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale specifico per richiamare in discussione le eccezioni e le questioni che risultino superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma e’ soltanto tenuta a riproporle espressamente nel nuovo giudizio in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la sua volonta’ di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. (Cass., 28 novembre 2016, n. 24124; Cass., 11 giugno 2010, n. 14086; Cass., 3 luglio 2003, n. 10495).
1.3 Nel caso in esame, dove la sentenza e’ stata impugnata dall’Azienda Sanitaria, si legge a pagina 4 del provvedimento impugnato, che l’Azienda appellante aveva rilevato che la sentenza di primo grado aveva evidenziato che effettivamente all’A.S.P. spettavano gli importi reclamati per le ragioni di diritto contestualmente illustrate con richiamo alla disciplina normativa attinente alla tipologia delle prestazioni di medicina necroscopica in oggetto e aveva riproposto” sul punto le ragioni di fatto e di diritto delle difese di primo grado, oltre a ribadire che il soggetto passivo obbligato al pagamento era l’impresa opponente-appellata e aveva detto che, quantomeno nei due casi oggetto dell’ingiunzione per i quali la richiesta della visita era stata fatta direttamente dall’Impresa ” (OMISSIS)”, la richiesta era legittima e comportava la conferma almeno parziale dell’ingiunzione; per converso, l’Impresa appellata aveva sostenuto l’infondatezza dell’appello per i motivi dedotti nel ricorso per opposizione, ribaditi con riferimento al complesso della disciplina normativa in materia dalla quale doveva evincersi che la visita necroscopica assolveva ad una funzione di ordine pubblico per consentire lo smaltimento dei cadaveri e doveva rientrare nelle prestazioni LEA gratuite.

 

La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni

 

1.4 Non sussiste, pertanto, il vizio denunciato in questa sede, di “ultra” o “extra” petizione, che ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli e’ libero non solo si individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto cio’ attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge” (Cass., 5 agosto 2019, n. 20932).
1.5 Non risulta, peraltro, minimamente censurato l’iter argomentativo del giudice di appello, laddove ha affermato che la verifica della legittimazione passiva sostanziale presuppone un accertamento di merito sul fatto se all’A.S.L. competa effettivamente il pagamento di tali prestazioni in quanto non riconducibili alle prestazioni “LEA” (pag. 7 della sentenza impugnata).
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, articolo 1 e della L. n. 289 del 2002, articolo 54; allegato 2.a del D.P.C.M. 29 novembre 2001; voce 23 del tariffario regionale delle prestazioni e degli interventi erogati dalle aziende sanitarie locali, approvato con D.G.R. del 30 gennaio 2004, avendo il Tribunale affermato che le visite necroscopiche rientravano sempre nelle prestazioni di livello essenziale di assistenza e come tali erano gratuite, mentre le stesse dovevano essere ritenute sempre a pagamento, fatta eccezione per il caso di accertamento di decesso avvenuto in difetto di assistenza medica.
2.1 Il motivo e’ inammissibile perche’ trascura del tutto di censurare il secondo e il terzo iter argomentativo del giudice di merito, laddove ha affermato che i termini “controllo” e “vigilanza” non erano sinonimi e che abbracciavano sia l’attivita’ ispettiva, che quella volta al controllo, finalizzato alla prevenzione collettiva, attuabile attraverso il rilascio di certificazioni mediche obbligatorie da parte di medici legali dell’A.S.L., rispondenti ai fini istituzionali di tutela della sicurezza e tutela collettiva, quali erano appunto le visite necroscopiche e laddove h specificato che il D.G.R. n. 7/1961 del 30 gennaio 2004 provvedeva che erano gratuite le prestazioni erogate dall’A.S.L. o d’ufficio, di propria iniziativa o nell’interesse di tutela della salute e sicurezza pubblica collettiva, come le visite necroscopiche, obbligatorie e necessarie per procedere al seppellimento avente la funzione principale di tutelare l’interesse pubblico alla salute collettiva e alla sicurezza, che il Servizio sanitario era tenuto istituzionalmente a garantire.
Il Tribunale, peraltro, ha anche affermato che la disciplina delle visite necroscopiche rientra nella normativa afferente la disciplina funeraria e la polizia mortuaria, che riguarda gli adempimenti e i trattamenti conseguenti alla morte e che, in simili contesti, doveva ritenersi corretta la tesi della gratuita’ della prestazione, in presenza di un servizio essenziale di ordine pubblico, prescritto obbligatoriamente, connotata da specifiche caratteristiche procedimentali e sostanziali poste a tutela della salute collettiva e della sanita’ pubblica.
2.2 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinche’ si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431).

 

La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni

 

Ne consegue che e’ sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perche’ il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato” (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
7. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perche’ l’Impresa intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, ove dovuto.

 

La parte vittoriosa nel merito e la riproposizione delle eccezioni

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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