La parte che in cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 febbraio 2022| n. 6322.

La parte che in sede di cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio.

Ordinanza|25 febbraio 2022| n. 6322. La parte che in cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica

Data udienza 14 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2772/2017 R.G. proposto da:
COMUNE DI SESTU, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), ved. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Cagliari n. 800 depositata il 2 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

La parte che in cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:
– il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 816/2011, in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune di Sestu, rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’amministrazione volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento della convenzione d’incarico stipulata inter partes in data 3.10.1989, affermando che il diritto ad ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento e il conseguenziale risarcimento del danno era stato esercitato per la prima volta in tale sede, avendo l’attore proposto la diversa domanda arbitrale di adempimento e non di risoluzione e affermando che, in ogni caso, il professionista dopo la notifica della suddetta domanda arbitrale nel luglio 1993 (rimasta senza seguito processuale), non aveva avanzato altra domanda, oltre ad aver sospeso ogni attivita’ volta all’espletamento dell’incarico, con conseguente decorso del termine decennale della domanda risarcitoria, peraltro infondata nel merito;
– sul gravame interposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro qualita’ di eredi di (OMISSIS), proposto appello incidentale dall’amministrazione comunale, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 800/2016, in accoglimento del gravame principale affermava che la devoluzione agli arbitri della controversia, cosi’ come la successiva condotta tenuta dal professionista erano idonee ad interrompere la prescrizione e, per l’effetto, rigettava l’eccezione di prescrizione formulata dal Comune. Nel merito, la Corte distrettuale osservava come dall’esame dei rapporti intercorsi tra le parti emergeva il grave inadempimento del Comune di Sestu rispetto agli obblighi contrattuali assunti, non osservando quest’ultimo il termine mensile di cui all’articolo 6 del Contratto e causando, di conseguenza, una situazione di incertezza in merito all’effettivo raggiungimento dello scopo contrattuale, tale da spingere il professionista (OMISSIS) a rifiutare, legittimamente, di adempiere alla propria prestazione, ossia di apportare ulteriori modifiche alle bozze del piano regolatore.

 

La parte che in cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica

La Corte di merito accertava, inoltre, che non era giustificata la risoluzione del contratto richiesta dall’amministrazione comunale in pendenza del giudizio arbitrale, in mancanza di un effettivo inadempimento imputabile al professionista.
Alla luce di tali osservazioni, il giudice del gravame dichiarava, pertanto, la risoluzione del contratto stipulato inter partes e, per l’effetto, condannava il Comune al risarcimento del danno in favore dell’appellante e quantificato in Euro 128.838,25, oltre accessori;
– per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari propone ricorso per cassazione il Comune di Sestu fondato su sei motivi, cui resistono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con controricorso, contente anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo;
– in prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.
Atteso che:
– con il primo motivo il Comune denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. 25 del 1994, articolo 25 e degli articoli 2943 e 2945 c.c. per la contraddittorieta’ della pronuncia impugnata rispetto agli orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ in tema di interruzione della prescrizione e dei principi di cui agli articoli 2934 e 2936 c.c.
Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe fatto mal governo dei principi in tema di interruzione della prescrizione ritenendo che la sola notifica della domanda di arbitrato -avvenuta nel regime precedente alla riforma degli articoli 2943 e 2945 c.c. – fosse idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
Aggiunge il ricorrente che, pur volendo riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica della domanda arbitrale, la mancata costituzione del collegio avrebbe determinato comunque la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per non essere stato posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione nei dieci anni successivi la notifica della domanda arbitrale (rimasta senza seguito), dovendosi riconoscere a quest’ultima solo un effetto interruttivo istantaneo.

 

La parte che in cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica

Infine, argomenta il Comune che i solleciti inviati dal professionista al presidente del Collegio arbitrale non avrebbero valore di atti interruttivi della prescrizione, non essendo state rivolte direttamente all’amministrazione comunale ulteriori richieste, ne’ diffide prima della notifica della citazione dinanzi al Tribunale.
Il motivo e’ infondato.
Osserva il Collegio che il principio di cui all’articolo 2945 c.c., secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, trova deroga solo nel caso di estinzione del processo (Cass. n. 1608 del 2000; Cass. n. 24808 del 2005).
Pertanto, tale principio opera anche nel caso in cui, dopo la proposizione della domanda arbitrale, che a norma dell’articolo 2943 ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione del procedimento (come nella specie), con conseguente efficacia interruttiva protratta ex articolo 2945 c.c. della predetta domanda arbitrale;
– con il secondo motivo e’ lamentata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione dell’articolo 1418 c.c. in relazione al Regio Decreto n. 383 del 1934, articoli 284 e 288 poi recepiti dalla L. n. 142 del 1990, articolo 5 e del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 191, per non aver la Corte distrettuale dichiarato la nullita’ della convenzione di incarico per violazione di norme imperative.
In particolare, secondo il ricorrente alla stipulazione della convenzione di incarico sarebbe avvenuta senza previa determinazione della spesa gravante sull’amministrazione e senza l’attestazione della relativa copertura finanziaria, limitandosi la delibera dell’incarico conferito al professionista a stabilire che “alla spesa derivante dal presente atto si fara’ fronte col contributo da chiedersi all’amministrazione regionale ai sensi della Legge Regionale 11 aprile 1985, n. 5, articolo 24”, contributo che il Comune deduce di non aver mai percepito non essendo stato approvato il Piano.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. per aver la Corte distrettuale omesso di esaminare l’eccezione di nullita’ della convenzione per violazione di norme imperative proposta dal Comune in sede di appello, rilevabile peraltro in ogni stato e grado del procedimento.
Il secondo e il terzo motivo – da esaminarsi congiuntamente data la loro intrinseca connessione – sono inammissibili in quanto vertono su una questione nuova.
A tal riguardo, va ribadito che secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratta di questioni rilevabili d’ufficio (Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018);
– con il quarto motivo e’ dedotta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 116, 194 e 196 c.p.c. per aver la Corte di appello tenuto conto di quanto disposto dalla CTU sulla base di documenti mai prodotti nell’apposita fase processuale.

 

La parte che in cassazione deduca la nullità della consulenza tecnica

Piu’ precisamente, ad avviso del Comune il CTU avrebbe dovuto valutare i soli documenti versati in atti non gia’ documenti mai prodotti in giudizio, essendo stato, tra l’altro, autorizzato in sede di conferimento dell’incarico ad esaminare detti documenti solo al fine di quantificare l’eventuale compenso per l’opera effettivamente svolta e non per sopperire alla mancata prova circa l’espletamento dell’incarico.
Il motivo e’ inammissibile per genericita’.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la parte che in sede di cassazione deduca la nullita’ della consulenza tecnica causata dall’utilizzazione di documenti irritualmente prodotti, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilita’ dell’impugnazione, il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione e le ragioni per le quali la stessa sia stata decisiva nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio (Cass. n. 11752 del 2018; Cass. n. 737 del 2016).
Nella specie, tali necessarie specificazioni non sono state fornite dal ricorrente;
– con il quinto motivo e’ lamentata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al quantum della condanna, la violazione dell’articolo 118 disp. att. del c.p.c., comma 1 alla luce dell’articolo 111 Cost., nonche’ l’omessa applicazione dell’articolo 2733 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, per aver il giudice del gravame accolto la domanda senza alcun esame delle questioni e delle contestazioni sollevate, facendo un generico riferimento alla CTU in atti.
A tal ultimo riguardo, il ricorrente sostiene che il CTU avrebbe trascurato gli effetti del documento con cui il professionista indicava la sua parcella, calcolando in modo arbitrario l’onorario spettante all’ingegnere pari ad un importo maggiore rispetto a quello effettivamente dovuto alla luce delle risultanze probatorie.
Con il sesto motivo e’ denunciato, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di prova e di discussione tra le parti per non aver il giudice del gravame tenuto conto delle varie comunicazioni attestanti l’approfondita analisi effettuata dagli organi comunali competenti sulle bozze del professionista, tale da rendere impossibile il rispetto del termine pattuito per il riscontro delle stesse.
Gli ultimi due motivi, come prospettati, sono inammissibili in quanto denunciano un’errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini di un’alternativa ricostruzione dei fatti, con l’intento di sollecitare un’inammissibile valutazione delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal giudice di merito.
Giova, infatti, ribadire che in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito, non puo’ limitarsi a censure apodittiche di erroneita’ o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali e’ pervenuto il giudice ” a quo”, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, e’ tenuta ad indicare – riportandole per esteso – le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione. Cio’ costituisce condizione di ammissibilita’ del motivo, consentendo al giudice di legittimita’ (cui non e’ dato l’esame diretto degli atti se non in presenza di “errores in procedendo”) di effettuare, preliminarmente il controllo della decisivita’ della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un’adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata, cosi’ da poter escludere che la precisazione possa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni che si traducono in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimita’ (Cass. n. 27702 del 2020).
Del resto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare l’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (Cass. n. 16051 del 2019).
Nella specie, il Comune – sia in relazione al quinto che in relazione al sesto motivo – si limita a contestare genericamente la pronuncia della Corte distrettuale senza nemmeno riportare chiaramente il contenuto dei documenti che assume decisivi, mirando ad un nuovo giudizio di merito inammissibile in sede di legittimita’;
– passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale – con il quale e’ lamentata, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1224 c.c., comma 2 nonche’ la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per non essersi il giudice del gravame pronunciato sulla domanda di risarcimento di maggior danno proposta dagli appellanti
Il motivo e’ infondato oltre che generico.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il credito del professionista per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell’inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non puo’ essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell’articolo 429 c.p.c.
Dunque, dalla mora conseguente all’inadempimento della controparte discende la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che il professionista dimostri il maggior danno ai sensi dell’articolo 1224 c.c., comma 2 (Cass. n. 20547 del 2019).
Nella specie, parte ricorrente incidentale non ha dimostrato alcunche’, pertanto la Corte di appello, in linea con i principi esposti, ben ha fatto a condannare l’appellato al pagamento degli intessi legali maturati dalla domanda fino al saldo.
Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi, principale e incidentale.
Le spese del giudizio di legittimita’, stante la parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo fra le parti, la restante parte di due terzi, liquidate per detta quota come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono stati dichiarati inammissibili, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte vanno rigettati entrambi i ricorsi;
dichiara compensate per un terzo fra le parti le spese del giudizio di legittimita’, ponendo i restanti due terzi a carico del Comune che liquida per detta quota in complessivi Euro 5.900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese e agli accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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