La parte che eccepisce il giudicato esterno è tenuta a fornirne la prova

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1928.

La parte che eccepisce il giudicato esterno è tenuta a fornirne la prova

La parte che eccepisce il giudicato esterno è tenuta a fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex articolo. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione. Infatti, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui una precedente sentenza di natura petitoria, negando l’esistenza di qualsivoglia diritto reale di godimento in capo all’odierno intimato sulla proprietà del ricorrente, avrebbe inibito la successiva tutela possessoria oggetto di causa, la Suprema Corte, riaffermati gli enunciati principi, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto l’invocata sentenza pronunciata tra le medesime parti ad opera dello stesso giudice, risultava mancante dell’attestazione di cancelleria idonea a comprovare l’avvenuto suo passaggio in giudicato, essendosi parte ricorrente limitata nella circostanza a depositare una copia della stessa priva di tale attestazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 2 marzo 2022, n. 6868; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 settembre 2021, n. 26310; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 maggio 2018, n. 10465; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 29 novembre 2017, n. 28515; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 marzo 2017, n. 6024).

Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 1928. La parte che eccepisce il giudicato esterno è tenuta a fornirne la prova

Data udienza 9 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Giudicato – Decisione intercorsa tra le stesse parti ad opera dello stesso giudice – Mancanza dell’attestazione di cancelleria comprovante l’avvenuto passaggio in giudicato – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4101/2023 R.G. proposto da:

Ge.Te., rappresentato e difeso dall’avvocato Ga.Gi. (omissis), giusta procura speciale in atti

– ricorrente –

contro S

So.Gi.

– intimato –

avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI LECCE n. 1202/2022 depositata il 30/11/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere DIANORA POLETTI

La parte che eccepisce il giudicato esterno è tenuta a fornirne la prova

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 18.2.2014 So.Gi. promuoveva un giudizio possessorio nei confronti di Ge.Te., individuato come autore della turbativa consistente nella chiusura di un cancello in ferro con lucchetto da oltre cinquant’anni lasciato aperto per consentirgli il passaggio per accedere a un terreno di sua proprietà, oltre alla edificazione di un muro che gli avrebbe impedito la servitù di passaggio, nonché la realizzazione di due panchine in muratura, la piantumazione di alberi ornamentali e l’installazione di una rete in materiale plastico.

Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la richiesta del ricorrente, vista la sussistenza di altro comodo accesso al terreno di sua proprietà, affermando sussistere al più un passaggio sporadico e di mera tolleranza sulla strada in questione.

Con provvedimento del 9 maggio 2014 il giudice designato ordinava la reintegra del ricorrente nel possesso dello stradone oggetto del contendere, mediante consegna delle chiavi del cancello a So.Gi., il quale proponeva reclamo chiedendo l’integrazione del provvedimento in ordine alle modalità di transito, attraverso l’ordine della rimozione di tutti gli altri ostacoli frapposti all’esercizio del passaggio.

Con provvedimento depositato il 1° agosto 2014 il Tribunale di Lecce accoglieva il reclamo, ordinando la rimozione degli ostacoli impeditivi dell’accesso e del transito di So.Gi., il quale – con istanza depositata il 26/09/2014 – chiedeva la prosecuzione del giudizio di merito possessorio per la conferma del provvedimento del Tribunale in composizione collegiale.

2. Con sentenza n. 438/2020 il Tribunale di Lecce accoglieva la richiesta del ricorrente, condannando Ge.Te. a reintegrare So.Gi. nel possesso di quanto oggetto della domanda.

4. Avverso tale provvedimento Ge.Te. proponeva impugnazione. Nella resistenza di So.Gi. la Corte di appello di Lecce, con sentenza n. 1202/22, rigettava l’appello confermando la decisione impugnata.

5. Nei confronti di questa decisione Ge.Te. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un unico motivo.

6. So.Gi. non ha svolto difese in questa sede.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Lecce ignorato l’intervenuta sentenza pronunziata tra le parti avente ad oggetto la controversia di natura petitoria che, negando l’esistenza di qualsivoglia diritto reale di godimento in capo a So.Gi. sulla proprietà del Ge.Te., inibisce la tutela del possesso.

2.- Il ricorso insiste sulla rilevanza della pronuncia emessa in un giudizio petitorio promosso da So.Gi., attore nel giudizio possessorio, volto all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carraio sullo stradone di proprietà di Ge.Te., indicando sia i luoghi di produzione in giudizio sia i contenuti della decisione di primo grado e di quella resa nel giudizio di appello.

In particolare, risulta allegata al ricorso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 751/2022 del 23/06/2022, pubblicata in data 29/06/2022, dichiarata mai notificata e divenuta definitiva il 30/01/2023, con la quale questo giudice, a definizione del giudizio iscritto al R.G.N. 1039/2019, ha sancito l’assenza di diritti reali di godimento in capo a So.Gi. sulla proprietà di Ge.Te. La sentenza di appello risulta avere rigettato il gravame proposto da So.Gi. contro la sentenza di primo grado, confermando quest’ultima che aveva escluso la domanda di riconoscimento per usucapione della servitù di passaggio sullo stradone poderale di proprietà di Ge.Te.

2.1.- La decisione intercorsa tra le medesime parti ad opera dello stesso giudice (peraltro con la medesima composizione collegiale) risulta tuttavia pubblicata in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza impugnata, perché quella decisione era stata prodotta in sede di gravame dall’odierno ricorrente ma non ne risultava ancora il passaggio in giudicato. Nella fattispecie, pertanto, il giudice di secondo grado non avrebbe potesse dichiarare l’esistenza del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 751/2022 dello stesso giudice, difettando il requisito della definitività.

Costituisce tuttavia jus receptum, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadito più volte in successive decisioni, che “nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato”. È stato aggiunto che “la produzione di tali documenti può aver luogo unitamente al ricorso per cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l’impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all’udienza di discussione prima dell’inizio della relazione” (Cass. Sez. Unite n. 13916/2006; conf., tra altre, Cass. n. 8607/2017; n. 1534/2018)

2.2.- Se l’eccezione di giudicato può essere avanzata anche nel giudizio di cassazione, nei termini sopra riportati, la sentenza n. 751/2022 della Corte distrettuale di Lecce risulta però priva dell’attestazione di cancelleria comprovante l’avvenuto suo passaggio in giudicato, avendo il ricorrente depositato una copia della decisione priva di tale attestazione.

Consolidata giurisprudenza di questa Corte onera la parte che eccepisce il giudicato esterno di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione. Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è infatti necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 6868/2022; n. 26310/2021; 10465/18; n. 2974/18; n. 6024/17; n. 28515/17); ciò che nella specie, non è avvenuto.

2.3.- Per tali motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

La parte che eccepisce il giudicato esterno è tenuta a fornirne la prova

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile il 9 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2024.

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