Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 giugno 2022| n. 18112.
La nullità della notifica del precetto può essere sanata
La nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver il giudice del merito affermato che l’eventuale nullità della notificazione del precetto, così come del pignoramento, sarebbe stata sanata dallo svolgimento dell’opposizione sanante in quanto dimostrativa della conoscenza legale degli atti e fatti procedimentali, non potendosi invece prescindere, nella fattispecie concreta, dall’omesso vaglio della dedotta nullità di notificazione del precetto, prospettata idoneamente, anche in sede di legittimità, avuto riguardo alla circostanza che la notifica, anche ex articolo 140, cod. proc. civ., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per cosiddetta “compiuta giacenza”, non può ritenersi valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 settembre 2020, n. 19120; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 giugno 2020, n. 11290; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24291).
Sentenza|6 giugno 2022| n. 18112. La nullità della notifica del precetto può essere sanata
Data udienza 5 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Opposizione esecutiva – Notificazioni – Nullità della notifica del precetto – Sanatoria ai sensi dell’articolo 156, comma 3, c.p.c. – Proposizione dell’opposizione – Dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto – Prova che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento – Funzione tipica dell’atto di precetto – Possibilità di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo – Preclusione della esecuzione forzata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22693/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso il suo studio e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
nonche’ contro
(OMISSIS) s.p.a., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 9064/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2022 da Dott. PORRECA PAOLO.
CONSIDERATO
che:
l’avvocato (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 9064 del 2019 del Tribunale di Roma, esponendo che:
si era opposto al precetto e all’esecuzione per espropriazione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla (OMISSIS), succeduta alla (OMISSIS) societa’ consortile per azioni, indicando di aver appreso dell’esistenza del pignoramento dalla notifica telematica dell’avviso di udienza di autorizzazione alla vendita, e deducendo, al contempo, la mancanza di una valida notificazione sia dell’iniziale intimazione che del menzionato pignoramento;
il Tribunale, qualificata la domanda ex articolo 617, c.p.c., la respingeva osservando, in particolare, che, con l’opposizione stessa, era intervenuta sanatoria dell’assunta nullita’ della notifica quale effettuata presso indirizzo diverso dalla residenza;
resiste con controricorso la (OMISSIS), s.p.a.;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
RITENUTO
che:
con il primo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale obliterando che la decorrenza del termine per proporre l’opposizione ex articolo 617 c.p.c., comma 2, era quello della conoscenza legale dell’atto impugnato ovvero di quello che necessariamente lo presupponeva, e dunque, nel caso, dalla notifica dell’avviso di udienza per l’autorizzazione alla vendita, con conseguente tempestivita’ dell’opposizione svolta;
con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso consistente nell’allegazione e correlativa prodotta documentazione attestante la diversa residenza anagrafica, corrispondente a quella effettiva, in altro luogo, al momento delle pretese notificazioni del precetto e del pignoramento, come confermato anche dall’inagibilita’, risultata anche dalla perizia di stima dell’ausiliario giudiziale, dell’immobile presso cui erano state tentate le notificazioni in parola, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., con avvisi apparentemente perfezionatisi per compiuta giacenza;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, articolo 480 c.p.c., comma 1, articolo 482 c.p.c., poiche’ la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che l’ipotizzata nullita’ era stata sanata per raggiungimento dello scopo attraverso l’opposizione, atteso che quest’ultima era invece stata svolta, avverso innanzi tutto il precetto, dopo il pignoramento, e dunque dopo che era stata cosi’ preclusa la possibilita’ di evitarlo adempiendo;
Rilevato che:
il terzo motivo, da esaminare prioritariamente per ragioni logiche, e’ fondato e assorbente;
il Tribunale afferma che l’eventuale nullita’ della notificazione del precetto, cosi’ come del pignoramento, sarebbe stata sanata dallo svolgimento dell’opposizione sanante in quanto dimostrativa della conoscenza legale degli atti e fatti procedimentali;
questa Corte ha precisato, al contrario, che, a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullita’ della notifica del precetto puo’ essere sanata, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando e’ provato che tale conoscenza si e’ avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto e’ quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120);
dunque non poteva prescindersi dall’omesso vaglio della dedotta nullita’ di notificazione del precetto, prospettata idoneamente, anche in questa sede, rammentando che la notifica, anche ex articolo 140 c.p.c., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per c.d. “compiuta giacenza”, non e’ valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente (Cass., 13/02/2019, n. 4274);
il Pubblico Ministero argomenta, diversamente, nel senso che l’opposizione sarebbe stata tardiva decorrendo il relativo termine dalla notificazione del pignoramento;
in senso contrario puo’ osservarsi che, come gia’ anticipato, e come confermato dalla stessa parte controricorrente, la notifica del pignoramento era parimenti stata eseguita presso lo stesso indirizzo, come dedotto con l’opposizione ed evidenziato, nel rispetto del requisito dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, nell’odierno ricorso;
spese al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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