Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 32.
La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all’esito, decisione nel merito, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.
Ordinanza|7 gennaio 2021| n. 32
Data udienza 29 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Controversia condominiale – Giudizio di appello – Citazione – Nullità – Mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, cod. proc. civ. – Declaratoria di nullità del giudizio di primo grado
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22534-2019 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 25/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
RITENUTO
che il Condominio (OMISSIS) di (OMISSIS), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 25 gennaio 2019, che ha rigettato l’appello proposto dal medesimo Condominio avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 363 del 2017, e nei confronti di (OMISSIS);
che la Corte d’appello, dopo avere rilevato che effettivamente l’atto di citazione era carente dell’avviso ex articolo 163 c.p.c., n. 7), avuto riguardo alla decadenza dalla facolta’ di eccepire l’incompetenza del giudice adito ai sensi dell’articolo 38 c.p.c., ha ritenuto che la nullita’ “sebbene sussistente”, non comportasse la nullita’ dell’intero giudizio di primo grado, e dovesse ritenersi “comunque sanata”, dal momento che il Condominio non aveva eccepito in sede di gravame l’incompetenza del giudice adito;
che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso; che il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che con il primo motivo e’ denunciata violazione o falsa applicazione dell’articolo 12 preleggi, degli articoli 159, 162, 164 c.p.c., in relazione all’articolo 163 c.p.c., n. 7, nonche’ omessa/insufficiente motivazione, e si contesta che la Corte d’appello, dopo avere rilevato la nullita’ della citazione introduttiva, che aveva inficiato l’intero giudizio di primo grado, non abbia provveduto a rinnovare gli atti, come imposto dall’articolo 164 c.p.c., ritenendo erroneamente che la nullita’ fosse sanata;
che il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 112, 115 c.p.c., dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ vizio di motivazione e omesso esame di un fatto storico, riproponendo le censure gia’ esposte nel motivo che precede sotto il diverso profilo della motivazione apparente;
che il primo motivo di ricorso e’ fondato e assorbe il rimanente;
che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la nullita’ della citazione introduttiva per mancanza dell’avvertimento ex articolo 163 c.p.c., n. 7, imponeva la declaratoria di nullita’ del giudizio di primo grado, con conseguenziale rinnovazione dello stesso e, all’esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (ex plurimis, Cass. n. 7885 del 204 Cass. n. 10580 del 2013; Cass. Sez. U 9217 del 2010);
che, stante la contumacia del Condominio nel giudizio di primo grado, non era configurabile la sanatoria della nullita’ in oggetto, la quale presuppone – giusta la previsione dell’articolo 164 c.p.c., comma 3 – che il convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullita’;
che l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procedera’ alla rinnovazione del giudizio di merito, regolando anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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