La nozione di accettazione tacita dell’opera

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 3 giugno 2020, n. 10452.

La massima estrapolata:

In tema di appalto, l’art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente (alla quale è parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una “quaestio facti” rimessa all’apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell’accettazione dell’opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell’avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia).

Sentenza 3 giugno 2020, n. 10452

Data udienza 30 maggio 2019

Tag – parola chiave: Appalto (contratto di) – Verifica – Collaudo accettazione tacita – Modalità – Valutazione del giudice di merito – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27840/2015 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 170/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 3 giugno 2013, respinse l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della (OMISSIS) s.r.l. avente ad oggetto il pagamento in suo favore da parte della s.n.c. (OMISSIS) del saldo di un subappalto relativo alla realizzazione di una pavimentazione industriale presso il cantiere (OMISSIS) di (OMISSIS), rilevando che era pacifico che, presentando l’opera dei difetti, vi era stato accordo tra le parti per l’esecuzione dei lavori di sistemazione i cui costi sarebbero stati divisi fra le stesse in parti uguali; che l’opponente aveva dedotto di aver sostenuto costi superiori a quelli sostenuti da (OMISSIS), maturando un credito che superava la compensazione con quello di quest’ultima, ed aveva spiegato domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza dovutale da (OMISSIS); che non vi era prova della consistenza dei lavori eseguiti, in quanto la prova testimoniale dedotta dall’opponente era generica mentre i brogliacci delle ore lavorate erano documenti provenienti dall’opponente, e che pertanto la c.t.u. richiesta non poteva essere disposta a causa della carenza probatoria degli elementi fattuali da sottoporre all’esame del consulente; che il trattenimento dell’importo a garanzia da parte della opponente era indebito, in quanto la committente (OMISSIS) aveva svincolato le garanzie nei confronti della (OMISSIS).
2.- Quest’ultima propose gravame, rigettato dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 170 del 2015, con la quale il giudice di secondo grado, rilevato che la committente (OMISSIS) aveva accettato l’opera, versando il relativo compenso e liberando anche la cauzione, osservo’, quanto alla genericita’ della prova relativa agli interventi di eliminazione dei vizi, ritenuta dal Tribunale, che le prove orali dedotte in primo grado avevano ad oggetto l’invio di operai presso l’immobile (OMISSIS) in alcune giornate nei periodi ottobre-novembre 2006 e settembre-ottobre 2007, e l’accordo intervenuto tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nell’ottobre 2006 per la divisione delle spese degli interventi, nonche’ la individuazione degli stessi. In relazione a quest’ultimo punto, la prova richiesta consisteva nel chiedere ai testi se riconoscessero di aver eseguito i lavori nei punti indicati nella cartina allegata sub 12, mentre i documenti prodotti dalla (OMISSIS) erano in realta’ 10 e tra essi nessuno era contrassegnato dal n. 12. Inoltre il richiamo agli interventi del 2006 erano inconferenti, in quanto in causa si discuteva solo di interventi del 2007 e del 2008. Inoltre, quanto agli interventi asseritamente eseguiti nel maggio-giugno 2008, il capitolo di prova formulato non consentiva di individuare i lavori in questione, in quanto faceva riferimento ad una seconda tranche di lavori eseguiti esclusivamente da personale della (OMISSIS) in tale periodo.
Quanto alle fatture prodotte da quest’ultima, asseritamente relative ai materiali utilizzati, rilevo’ la Corte di merito che tali fatture avevano ad oggetto prodotti chimici, senza che alcun elemento consentisse di ricollegarle alle opere di cui si tratta.
3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di cinque motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1665 e 2697 c.c.. Avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere avvenuto il collaudo – non esistendo in atti alcuna dichiarazione proveniente dalla committente (OMISSIS) in tal senso – o comunque l’accettazione dell’opera mancando la indicazione di alcun documento o prova da cui sarebbe stato tratto tale convincimento, non coincidendo la presa in consegna del magazzino da parte della committente, avvenuta per innegabili esigenze gestionali ed organizzative della produzione, nella ricezione senza riserve dell’opera, e sussistendo, per contro, elementi di prova in ordine alla volonta’ della committente di rifiutarla ovvero di accettarla condizionatamente -, e che tale ipotetica accettazione potesse considerarsi equivalente nei rapporti appaltatore-subappaltatore, desumendo erratamente dal pagamento svincolato dalla (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) s.r.l. che cio’ potesse liberare anche la cauzione per la subappaltatrice. A tale ultimo riguardo il ricorrente osserva che i diritti e gli obblighi nascenti dal subappalto sono dotati di propria autonomia rispetto a quelli derivati dall’appalto, ed il committente rimane estraneo al rapporto tra appaltante e subappaltante, non acquisendo, quindi, alcun diritto ne’ assumendo alcun obbligo nei confronti del subappaltatore.
2.- La doglianza, nelle sue diverse articolazioni, e’ immeritevole di accoglimento.
2.1. – Quanto al primo profilo, attinente all’asserito errore del giudice di secondo grado nell’assimilare la mera presa in consegna del bene all’accettazione tacita della prestazione, e’ ben vero che, in tema di appalto, ai sensi dell’articolo 1665 c.c., comma 4, occorre distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilita’ per i vizi e le difformita’ dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (v., ex aliis, Cass., sent. n. 19019 del 2017). L’articolo 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell’accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell’opera al committente (alla quale e’ parificabile l’immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.
La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice del merito (Cass., sentt. n. 19019 del 2017, cit., n. 4353 del 2000).
Nella specie, la Corte umbra ha ritenuto configurabile quale accettazione dell’opera non gia’ la mera circostanza della presa in consegna della stessa, sibbene tale circostanza unita a quella dell’avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia.
L’accertamento compiuto dalla Corte distrettuale quanto all’intervento di un’accettazione tacita dell’opera non e’ sindacabile nella presente sede. Una volta che il giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, con il ricorso per cassazione non puo’ farsi valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte, ne’ puo’ invocarsi un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei dati acquisiti: tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice.
2.2. – Dalla esclusione della fondatezza dell’esaminato primo profilo di censura discende, poi, altresi’ l’infondatezza dell’altra questione, sollevata in riferimento all’affermazione del giudice di seconde cure circa gli effetti della accettazione e del pagamento dei lavori da parte della committente in favore della (OMISSIS) s.r.l. sulla liberazione altresi’ della cauzione per la subappaltatrice. La Corte di merito ha rilevato che pacificamente la committente (OMISSIS) aveva effettuato il saldo del pagamento compreso lo svincolo delle ritenute a garanzia. Ne consegue la correttezza della valutazione dalla stessa operata, conforme a quella del primo giudice, circa il carattere indebito del trattenimento delle relative somme da parte della opponente.
3.- Con il secondo mezzo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, fatto individuato dal ricorrente nell’accordo pacificamente intervenuto tra le parti per ripartire nella misura della meta’ ciascuna i costi relativi alla riparazione del pavimento industriale oggetto dell’appalto. Tale accordo presupponeva – rileva il ricorrente l’accettazione della denunzia dei vizi e delle difformita’ da parte della stessa subappaltatrice, con contestuale riconoscimento di tali difetti ed assunzione dell’impegno ad eliminarli, seppur ripartendone i costi in ugual misura con l’appaltatrice. La Corte distrettuale avrebbe completamente trascurato la circostanza che la controversia riguardava la garanzia per le difformita’ ed i vizi dell’opera, dei quali era avvenuto il riconoscimento da parte della subappaltatrice, che si era impegnata ad eliminarli. L’assunzione di un tale impegno implicava la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’articolo 1667 c.c., determinando l’assunzione di una nuova obbligazione di garanzia, diversa ed autonoma da quella originaria. Da qui il diritto della attuale ricorrente al trattenimento del residuo corrispettivo delle opere ed, in accoglimento della sua domanda riconvenzionale, alla dichiarazione del diritto della stessa al risarcimento dei danni, pari al costo per la eliminazione dei difetti dell’opera, cui essa aveva provveduto integralmente.
4. – La censura e’ infondata.
In realta’ non e’ mancato l’esame da parte della Corte di merito dell’accordo intervenuto tra le parti relativo alla distribuzione in quote uguali dell’onere della riparazione dell’opera eseguita. La decisione del giudice di secondo grado, confermativa di quella del Tribunale, relativa alla illegittimita’ del trattenimento dell’importo a garanzia da parte della attuale ricorrente e’ ricollegata, come si e’ dianzi esposto con riferimento all’esame del primo motivo di ricorso, all’avvenuto svincolo delle garanzie da parte della committente (OMISSIS) nei confronti della stessa.
5.- Con il terzo motivo si deduce nullita’ della sentenza e del procedimento per omesso esame dei mezzi di prova allegati e mancata ammissione delle stesse prove, in violazione degli articoli 115, 116 e 183 c.p.c.. La Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che i mezzi di prova non erano limitati a quelli allegati in citazione (in numero di dieci), ma che con la memoria istruttoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, la attuale ricorrente aveva indicato e prodotto i documenti contrassegnati dai nn. 12 e 13, aventi numerazione consecutiva rispetto a quelli gia’ prodotti con l’atto di citazione, denominati “brogliacci riepilogativi delle lavorazioni 2007 e 2008”, ed aventi ad oggetto l’elenco analitico delle lavorazioni e dei materiali impiegati per l’eliminazione dei difetti di cui si tratta, e completamente obliterati dalla Corte umbra.
6. – La doglianza coglie nel segno.
La Corte territoriale ha motivato la propria decisione relativa alla mancata ammissione della prova volta alla dimostrazione degli interventi di eliminazione dei vizi dell’opera in oggetto alla stregua della considerazione che la prova richiesta riguardava la deposizione testimoniale in ordine al riconoscimento dell’avvenuta esecuzione dei lavori di cui alla cartina allegata “sub 12”, mentre i documenti prodotti dall’opponente erano solo 10, e nessuno di essi era contrassegnato dal n. 12, terminando la numerazione con il n. 10. Ne sarebbe conseguita, secondo la Corte di merito, la inesistenza dell’oggetto della prova. Appare allora con evidenza l’errore in cui e’ incorso il giudice di secondo grado nel non ammettere la prova testimoniale proprio a causa della pretermissione dell’esame di un documento dallo stesso giudice ritenuto cruciale, siccome afferente agli interventi riparatori del 2007 e del 2008, esame che avrebbe potuto condurre ad una diversa pronuncia sulla base di una corretta e compiuta valutazione del complesso degli interventi eseguiti per porre rimedio alla non corretta esecuzione dei lavori appaltati.
7.- Resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso l’esame del quarto e del quinto, con il quale rispettivamente si deduce la violazione degli articoli 61 e 116 c.p.c., per la esclusione, operata dalla Corte territoriale, della possibilita’ di disporre c.t.u. per indeterminatezza dell’oggetto, e la violazione dell’articolo 91 c.p.c. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, in relazione alla condanna della opponente, attuale ricorrente, alle spese del giudizio.
8.- Conclusivamente, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso, rigettati i primi due ed assorbiti il quarto ed il quinto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia – cui e’ demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ – che la riesaminera’ alla stregua dei rilievi svolti sub 6.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, rigetta il primo ed il secondo, assorbiti il quarto ed il quinto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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