La notificazione della sentenza d’appello

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2974.

La massima estrapolata:

La notificazione della sentenza d’appello, diretta alla parte ma presso il suo procuratore costituito domiciliatario “ex lege”, è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 2, c.p.c., risultando irrilevante che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva.

Ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2974

Data udienza 8 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4845/2016 proposto da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) in forza di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5683/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/11/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., notificato il 1/12/2009 la Cooperativa di giornalisti (OMISSIS), proprietaria della testata giornalistica “(OMISSIS)” ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per accertare il suo diritto all’erogazione dei contributi per l’editoria ai sensi della L. n. 250 del 1990, articolo 3, per l’anno 2007 e conseguentemente condannare la convenuta al versamento dell’importo di Euro 350.000,00, dovuta a tale titolo, oltre interessi, nonostante il provvedimento cautelare del 13/2/2009 che aveva sospeso sine die la procedura di ammissione della Cooperativa alle provvidenze in questione.
Si e’ costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, chiedendo il rigetto della domanda e confermando la legittimita’ della sospensione disposta.
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 6/8/2010 ha rigettato il ricorso con aggravio di spese.
2. La Cooperativa (OMISSIS) ha proposto appello contro la decisione di primo grado, a cui ha resistito l’appellata Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
La Corte di appello di Roma con sentenza del 15/10/2015 ha accolto il gravame e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria a pagare alla Cooperativa la somma di Euro 325.000,00 oltre interessi, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Avverso la predetta sentenza del 15/10/2015 con atto notificato il 22/2/2016 ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, senza dar atto della notificazione della sentenza, svolgendo due motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. n. 250 del 1990, articolo 3, comma 11 ter e della L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 574, nonche’ degli articoli 2697 e 2729 c.c., in riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata circa il fatto che la prova del collegamento fra le societa’ del cosiddetto ” (OMISSIS)” dovesse essere fornita dall’Amministrazione, e non dall’Impresa, e che tale prova dovesse essere data con riferimento all’attualita’ (anno 2007) e non ad altri esercizi.
Era infatti requisito necessario ai fini dell’insorgenza del diritto al contributo la mancata fruizione di contributi da parte di imprese collegate con quella richiedente, o da essa controllate, che si poneva come elemento negativo della fattispecie anche in riferimento all’elemento temporale.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti in relazione alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo cui la prova del collegamento con il (OMISSIS) non era stata offerta ne’ nella fase amministrativa, ne’ nella fase giudiziaria, e che sarebbe stato dimostrato solo un vetusto collegamento societario risalente agli anni 1993-1994 e al proposito sarebbero state avanzate solo mere congetture prive anche di valore indiziario.
I fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso erano: a) la sentenza 19/5/2008 n. 2096, passata in giudicato, da cui risultava il diniego alla (OMISSIS) dei contributi per l’anno 1993 in ragione del collegamento societario accertato con (OMISSIS) e (OMISSIS), come segnalato a pag. 12 della comparsa di risposta in appello; b) l’esito dell’indagine della Guardia di Finanza comunicato in data 10/12/2008, riportato a pag. 13 della comparsa di risposta, da cui risultava il versamento di somme ingiustificate da (OMISSIS) s.r.l. e l’uso di locali riconducibili a (OMISSIS); c) l’avvio di indagini fiscali per l’anno 2007 segnalato a pagina 15 della comparsa di risposta in appello; d) la sentenza n. 4822/2009 della Corte di Cassazione da cui emergeva un rapporto di controllo fra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Anche (OMISSIS) aveva richiesto i contributi per l’anno 2007, il che precludeva il riconoscimento delle competenze a (OMISSIS); la relativa controversia (richiamata dalla difesa in appello dell’Amministrazione) era stata definita con sentenza, passata in giudicato, n. 15325/2014, del Tribunale di Roma con il rigetto della domanda: il che aveva fuorviato il giudizio, poiche’ l’attenzione era stata deviata sulle altre societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Con atto notificato il 29/3/2016 ha proposto controricorso la Cooperativa (OMISSIS), chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
La controricorrente ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ ex articolo 325 c.p.c., perche’ proposto solo il 22/2/2016, e quindi oltre sessanta giorni dopo la notifica della sentenza impugnata avvenuta il 16/12/2015, in forma esecutiva, all’Avvocatura Generale dello Stato che aveva rappresentato la Presidenza del Consiglio nel giudizio di secondo grado (doc. C allegato al controricorso).
La controricorrente ha depositato memoria del 29/10/2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come risulta dal doc. C prodotto dalla controricorrente e, parzialmente dalla copia della sentenza prodotta dalla ricorrente (priva della completa relata di notifica) la sentenza di secondo grado della Corte di appello di Roma e’ stata notificata, in forma esecutiva, in data 16/12/2015 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, presso l’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12, che l’aveva difesa in secondo grado, come risulta dalla sentenza impugnata, e ivi a mani di (OMISSIS), impiegata incaricata.
La sentenza non e’ stata notificata quindi al difensore, ossia all’Avvocatura generale dello Stato, ma alla parte processuale, ossia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso il difensore domiciliatario ex lege (Avvocatura generale dello Stato).
In secondo luogo, la sentenza e’ stata notificata in forma esecutiva.
2. Ai sensi dell’articolo 325 c.p.c., comma 2, il termine per proporre il ricorso per cassazione e’ di giorni sessanta.
Ai sensi dell’articolo 326, comma 1, il termine e’ perentorio e decorre dalla notificazione della sentenza.
L’articolo 285 c.p.c., dispone che la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione vada eseguita, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170, ossia al procuratore costituito.
3. Secondo la controricorrente, la notifica descritta al § 1 ha fatto decorrere il termine breve per impugnare.
A tal fine e’ ininfluente che la notificazione sia stata eseguita in forma esecutiva: quod abundat non vitiat.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente anziche’ al procuratore costituito non e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Sez. 6, 10/05/2016, n. 9413; Sez. 3, 13/08/2015, n. 16804; nonche’ Sez. un. 13/06/2011 n. 12898).
Non e’ quindi dirimente, e neppur rilevante la forma esecutiva della sentenza, tant’e’ che questa Corte ha ritenuto che nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell’articolo 292 c.p.c., u.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all’articolo 325 c.p.c., ne’ tale prescrizione puo’ trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell’articolo 479 c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata (Sez. 3, 06/03/2018, n. 5177); analogamente si e’ ragionato con riferimento alla parte che si e’ difesa personalmente in giudizio, affermando che la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualita’ necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto ai sensi dell’articolo 479 c.p.c. (Sez. 6, 21/07/2017, n. 18053, Rv. 644948-01).
4. La notificazione e’ stata eseguita alla parte personalmente ma presso il procuratore costituito.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene in tal caso la notificazione idonea a far decorrere il termine breve ex articolo 325 c.p.c..
Infatti, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, ai sensi dell’articolo 285 c.p.c., poiche’ entrambe le forme di notificazione soddisfano l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ dell’impugnazione (Sez. 6 – 1, n. 18493 del 01/09/2014, Rv. 632078 – 01; Sez. 3, n. 20193 del 18/09/2009, Rv. 611510 – 01; Sez. 3, n. 13546 del 11/06/2009, Rv. 608429 – 01; Sez. 3, n. 11216 del 08/05/2008, Rv. 603055 – 01; Sez. 3, n. 666 del 23/01/1998, Rv. 511894 – 01; Sez. 1, n. 7818 del 21/08/1997, Rv. 506941 – 01; Sez. 5, n. 7257 del 22/03/2017 Rv. 643312 – 01, in un caso in cui il procuratore aveva nel frattempo spostato il proprio studio).
Il principio non e’ messo in discussione da altre pronunce, tutte relative a casi per diverse ragioni, speciali, che implicitamente ne ribadiscono la validita’.
Non e’ stata ritenuta idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l’organo e’ domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identita’ di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ dell’impugnazione; nella specie e’ stata ritenuta inidonea una notifica in concreto e fortuitamente avvenuta a mani del procuratore costituito ma mancante del riferimento nominativo al procuratore della parte (Sez. 6 – 1, n. 16590 del 05/07/2017, Rv. 644808 – 01; per un caso analogo: Sez. 1, n. 21746 del 27/10/2016, Rv. 642632 – 01).
In altra decisione questa Corte ha ritenuto che se la notificazione della sentenza e’ priva di ogni riferimento al procuratore costituito quale destinatario dell’atto, la stessa non e’ idonea a fare decorrere il termine ex articolo 325 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio di quest’ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell’atto (Sez. 1, n. 21734 del 27/10/2016, Rv. 642060 – 01: in quel caso la notifica era stata eseguita a un domiciliatario, presso cui solo la parte e non il difensore aveva eletto domicilio).
E’ stato inoltre affermato che la notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice a quo del Regio Decreto n. 37 del 1934, ex articolo 82, non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi dell’articolo 170 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale specifica evenienza, un collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio reale di quest’ultimo, in modo che il difensore possa avere conoscenza dell’atto, e non e’ quindi idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. (Sez. 2, n. 4313. del 04/03/2016, Rv. 639409 – 01; Sez. 6 – 3, n. 2133 del 03/02/2016, Rv. 638920 – 01).
Nel caso di ente (nella specie l’INPS) rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’organo di avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza indicazione del procuratore domiciliatario e’ inidonea a far decorrere il termine breve in quanto, trattandosi di organizzazioni complesse con assetti organizzativi diversi in ragione delle dimensioni dell’ente e delle prassi locali, la sola identita’ di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale (Sez. 6 – L, n. 14054 del 08/07/2016,Rv. 640480 – 01).
5. Poiche’ nel caso in esame la notificazione e’ stata diretta alla parte ma presso il procuratore costituito, anche domiciliatario ex lege, e quindi presso il rappresentante processuale, professionalmente e istituzionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ dell’impugnazione, la notificazione effettuata il 16/12/2015 era idonea a determinare la decorrenza del termine breve ex articolo 325 c.p.c..
Il ricorso e’ stato quindi notificato tardivamente il 22/2/2016, dopo il decorso dei sessanta giorni previsti dalla legge.
6. Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte sulla ragione di inammissibilita’ del ricorso prevale quella di improcedibilita’.
Infatti, nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, la Cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Cassazione, indipendentemente dal riscontro della tempestivita’ o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui dell’articolo 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilita’ precede quello dell’eventuale inammissibilita’ (Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018, Rv. 646700 – 01; Sez. 6 – 3, n. 3564 del 24/02/2016, Rv. 638916 – 01) Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014, Rv. 630613 – 01; Sez. U, n. 9005 del 16/04/2009, Rv. 607362 – 01).
7. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 8.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato quale amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

 

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