Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 30 settembre 2020, n. 20866.

La massima estrapolata:

La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve di impugnazione deve essere in modo univoco rivolta a tal fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario e dunque va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata. Ciò a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notificazione in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere e in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione.

Sentenza 30 settembre 2020, n. 20866

Data udienza 22 settembre 2020

Tag/parola chiave: Notificazione – Garanzia del diritto di difesa – Termine breve di impugnazione – Notifica al procuratore della parte o alla parte presso il suo procuratore nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata – Competenza tecnica del destinatario – Notifica rivolta in modo univoco al fine acceleratorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16304/2018 proposto da:
AZIENDA USL LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) – STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1104/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2018.
Udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 22/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), per delega orale e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. La domanda risarcitoria proposta dall’allevatore (OMISSIS) nel febbraio 2009 nei confronti dell’Azienda USL di Latina dinanzi al tribunale di questo capoluogo, per i danni patiti in conseguenza dell’illegittimo ordine di abbattimento di diciannove capi di bestiame, fu accolta nonostante le contestazioni della convenuta, che si era costituita con avvocato appartenente al servizio interno di avvocatura dell’ente ed eleggendo domicilio, ai fini del giudizio, presso la propria sede alla via (OMISSIS).
2. La sentenza di primo grado, n. 1876 del 07/08/2014, fu notificata il 19/09/2014 alla ASL nella sua sede, ma senza indicazione del nominativo del difensore dal quale era stata assistita in primo grado: rilevandosi dalla relazione di notificazione che la sentenza era notificata “Alla ASL Azienda Sanitaria Locale di Latina domiciliata in (OMISSIS)” ecc.; e l’appello, proposto con atto notificato il 19/05/2015 sul presupposto dell’applicabilita’ dell’articolo 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (essendo iniziato il giudizio di primo grado prima del 04/07/2009), fu dichiarato inammissibile per tardivita’ dalla Corte d’appello, che ritenne valida, ai fini del decorso del termine breve, la notifica della sentenza come eseguita con le descritte modalita’.
3. Per la cassazione della sentenza di inammissibilita’ del gravame, depositata dalla Corte d’appello di Roma il 19/02/2018 col n. 1104, ricorre la ASL di Latina, con atto articolato su di un solo motivo, cui resiste con controricorso (OMISSIS).
4. All’esito dell’udienza 12/09/2019, per la quale la ricorrente aveva prodotto memoria, la terza sezione di questa Corte ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimita’ sui principi regolatori della materia sulla duplice questione:
(a) se sia idonea a far decorrere il termine di cui all’articolo 325 c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado effettuata ad una pubblica amministrazione nella sua sede, quando tale luogo sia contemporaneamente, oltre che sede dell’ente, anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;
(b) se, nell’ipotesi appena descritta, l’omessa indicazione nell’atto notificato del difensore che ha assistito l’amministrazione sia surrogata dalla circostanza che il nominativo del difensore risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.
5. E, per la pubblica udienza del 22/09/2020, il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso, mentre non constano altre memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo, richiamata l’ordinanza interlocutoria di rimessione resa dalla terza sezione civile di questa Corte, n. 31868 del 05/12/2019, di cui possono nel complesso condividersi nella presente, sola competente, sede gli argomenti e le conclusioni sulle preliminari questioni in tema di ritualita’ della notifica del ricorso.
2. Orbene, con l’unico motivo del proprio ricorso la ASL lamenta (evidentemente ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, benche’ l’amministrazione ricorrente non sussuma la propria doglianza in alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 360 c.p.c.) la violazione, da parte della sentenza impugnata, degli articoli 170, 325, 326 e 327 c.p.c.: negando che le modalita’ con cui avvenne la notifica della sentenza di primo grado fossero idonee a far decorrere il termine di trenta giorni per proporre l’appello, poiche’ unica notificazione atta a provocare gli effetti di cui all’articolo 325 c.p.c., e’ quella effettuata “alla parte presso il procuratore costituito”, mentre, nella specie, la sentenza era stata notificata direttamente alla ASL e non al suo procuratore ed era altresi’ priva dell’indicazione del nominativo dell’avvocato che l’aveva difesa dinanzi al Tribunale.
3. Premette l’ordinanza interlocutoria, cosi’ individuando il thema decidendum, che il presente giudizio ha ad oggetto un caso in cui:
– la parte gia’ soccombente in primo grado, destinataria della notificazione della sentenza, aveva sede in un luogo che era, al contempo, sede della sua avvocatura e domicilio eletto per il giudizio;
– la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta – secondo il testuale tenore della relazione di notificazione – nel luogo dove l’ente cui era indirizzata era domiciliato, ma senza indicazione, quale destinatario, dell’avvocato difensore dell’ente nel giudizio di primo grado;
– vi era peraltro menzione delle generalita’ di quest’ultimo quanto meno nell’intestazione della sentenza notificata alla ASL.
4. Rileva sul punto, a fondamento della rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, la detta ordinanza la coesistenza di due diversi orientamenti:
– un primo, definito numericamente prevalente, per il quale, quando un ente sia rappresentato in giudizio da un avvocato facente parte dell’avvocatura interna, presso la cui sede sia anche stato eletto il domicilio, la notifica ivi compiuta senza l’indicazione del procuratore domiciliatario e’ inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., attesa la complessita’ dell’organizzazione dell’ente destinatario della notifica in ragione delle sue dimensioni e delle prassi locali, sicche’ la sola identita’ di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale (cosi’, testualmente, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14054 del 08/07/2016, Rv. 640480 – 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 9298 del 18/04/2007, Rv. 597311 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9431 del 11/06/2012, Rv. 622678 – 01; Sez. L, Sentenza n. 25205 del 08/11/2013 (non massimata sul punto che qui interessa); Sez. 3, Sentenza n. 4698 del 27.2.2014; Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 07/05/2014, Rv. 631135 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 18356 del 20/09/2016, Rv. 642121 – 01);
– un altro, propugnato da Cass. 12/09/2011, n. 18640 (seguito da Cass. ord. 19/04/2015, n. 14891 e presupposto adesivamente da: Cass. ord. 13/11/2014, n. 24207; Cass. 02/10/2014, n. 20832; Cass. 20/03/2014, n. 6549), il quale, dopo avere ricordato che la notifica della sentenza al procuratore sortisce il medesimo effetto della notifica alla parte presso il procuratore, ha ravvisato, quando una pubblica amministrazione disponga di un servizio di avvocatura interna, questa abbia la stessa sede dell’ente e l’ente elegga domicilio presso di essa, l’insorgenza di “una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo”, tale da creare una “assoluta identita’, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell’ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito”; pure precisando che, in tale ipotesi, la notificazione della sentenza nel luogo che e’, nello stesso tempo, sede dell’ente, sede dell’avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all’articolo 325 c.p.c., quand’anche in essa non sia indicato il nome dell’avvocato che ha rappresentato l’ente in giudizio, quando esso risulti comunque dall’epigrafe della sentenza notificata.
5. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, con ampie argomentazioni conclude in senso conforme al secondo di tali orientamenti, richiamando appunto Cass. 12/09/2011, n. 18640, ma sottolineando anche alcuni recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimita’ e, tra questi, la conclusione di Cass. 03/02/2020, n. 2396, per la quale l’indicazione del nominativo del procuratore ad litem non e’ elemento formale espressamente richiesto dalla legge a pena di nullita’, sicche’ non e’ affetta da nullita’ la notifica della sentenza effettuata presso lo studio del procuratore domiciliatario senza l’indicazione del nominativo del procuratore ad litem qualora il nominativo del destinatario dell’atto possa evincersi dalla stessa pronuncia notificata.
6. Queste Sezioni Unite ritengono maggiormente in linea col principio di effettivita’ della difesa in giudizio la prima delle due tesi esposte, che meglio armonizza i principi sottesi al sistema delle impugnazioni ed idoneamente bilancia l’esigenza primaria e prevalentemente pubblicistica del sollecito conseguimento della definitivita’ della decisione (quale espressione di una doverosa aspirazione alla certezza del diritto, ma pure di effettivita’ della tutela della parte che ha ragione) con quella dell’adeguata estrinsecazione delle potenzialita’ tecniche del diritto di difesa di tutte le parti, compresa quella contro cui il giudicato si vuole formare, connaturate al riconoscimento della tendenziale necessita’ della difesa tecnica specializzata (quale espressione del diritto di accesso al giudice in condizioni di parita’ con la controparte).
7. Invero (tra le altre, in termini: Cass. Sez. U., ord. 17/12/2018, n. 32622, punto 12 delle ragioni della decisione), i limiti al sistema di impugnazioni sono funzionali al principio di certezza del diritto (Cass. Sez. U. 27/12/2017, n. 30994; Cass. Sez. U., ord. 11/04/2018, n. 8984), cardine dell’ordinamento giuridico nazionale ed Eurounitario, siccome teso a garantire sia la stabilita’ del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia (Corte Giustizia, 03/09/2009, in causa C-2/08, Olimpiclub; Corte Giustizia, 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte Giustizia 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer).
8. Al contempo, poiche’ spetta ad ogni ordinamento individuare il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte, la scelta di quello italiano e’ stata di rimettere di regola, per modulare il conseguimento della definitivita’ della decisione giudiziale, alle parti interessate la scelta tra la sufficienza della propria inerzia protratta per il naturale decorso di un congruo lasso di tempo ed una attiva condotta propulsiva acceleratoria rispetto a quell’intervallo.
9. Tale attiva e significativa condotta propulsiva acceleratoria si estrinseca mediante l’attivita’ processuale tipica della notificazione del provvedimento, se ed in quanto eseguita al soggetto deputato istituzionalmente a tutelare al meglio la parte, siccome dotato della necessaria qualificazione o competenza tecnica e quindi altrettanto istituzionalmente titolato a valutare al meglio l’interesse del cliente al fine di determinarsi a proporre o meno l’impugnazione.
10. Fanno, beninteso, eccezione i casi e le materie in cui le esigenze pubblicistiche – di accelerazione, concentrazione e certezza – sono valutate preminenti dal legislatore processuale ed interviene, ad esempio, l’univoca e specifica previsione di sufficienza, ai fini dell’attivazione di un termine breve di impugnazione, della mera comunicazione – che, oltretutto, e’ da anni ormai per legge da eseguirsi in forma integrale – del provvedimento anche solo ad opera dell’ufficio del giudice (tra cui la comunicazione dell’ordinanza ai sensi dell’articolo 348-ter c.p.c., oppure le impugnazioni del sistema processuale di cui al Regio Decreto 1775/1933 e via dicendo).
11. All’infuori di queste evenienze, tuttavia, il termine breve per le impugnazioni si attiva solo a seguito della notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 285 c.p.c. e articolo 326 c.p.c., comma 1, a mente dei quali, rispettivamente: “la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170” e “i termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza”; mentre l’articolo 170 c.p.c., prevede poi che “dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti”.
12. La disposizione che deriva dalla combinazione dei riferiti testi normativi, in plana applicazione di regole sintattiche, e’ quindi che i perentori termini brevi per proporre l’impugnazione decorrono dalla notificazione della sentenza eseguita al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
13. La notificazione svolge cosi’ il ruolo di una vera provocazione in senso tecnico-giuridico – ad esercitare il diritto di impugnazione ed e’ espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare; la notifica eseguita alla parte di persona, tranne le eccezioni previste dalla legge, non puo’ avere questo effetto.
14. Ne consegue che, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l’onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall’ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocita’.
15. Pertanto, pur senza la necessita’ di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioe’ – di norma – il procuratore costituito ed in quanto munito delle necessarie competenze tecniche sollecitate dall’attivazione di un termine significativamente abbreviato rispetto a quello ordinario, di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ed ai fini di un’eventuale sua impugnazione.
16. Poiche’ tale effetto e’ conseguito per definizione di legge dalla notifica del provvedimento impugnabile al procuratore costituito, e’ indispensabile allora che egli sia menzionato o univocamente percepibile quale destinatario dell’attivita’ notificatoria; e resta quindi attivita’ neutra, nel senso di ambigua al fine appena indicato e cosi’ inidonea ad attivare l’onere di impugnazione nel termine breve, la notifica eseguita alla parte di persona senza alcuna menzione, nelle attivita’ di notificazione, dell’univoca direzione a quel procuratore.
17. Tanto e’ confermato dalle conclusioni raggiunte in tema di notifica del provvedimento in forma esecutiva di cui all’articolo 479 c.p.c.: la quale, dopo la novella del 2006, deve per di piu’ essere eseguita alla parte di persona, per la natura evidentemente personale dell’attivita’ chiesta per l’esecuzione, adeguatamente prefigurata dalla intervenuta apposizione della formula esecutiva; mentre, prima di quella riforma, non era ritenuta valida ad attivare il termine breve proprio se ed in quanto non eseguita al procuratore costituito (per tutte, v. Cass. Sez. U. 13/06/2011, n. 12898).
18. La notifica con tali modalita’ non ammette equipollenti e non e’ surrogata dalla conoscenza meramente di fatto (Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11366), anche se il termine breve bene puo’ decorrere dalla data di proposizione di una precedente impugnazione ad opera della stessa parte (per giurisprudenza costante; per tutte e tra le prime, v. Cass. 12/12/2003, n. 19047), sul presupposto della chiara e conclamata determinazione ad impugnare e dell’evidenza della piena conoscenza del provvedimento desumibili da tale peculiare condotta.
19. E’ pur sempre in linea con questa conclusione, sia pure in base ad una nozione ampia del concetto di notifica al procuratore costituito, la conclusione di idoneita’ ai fini dell’attivazione del termine breve della notifica alla parte presso il procuratore costituito (Cass. 24/11/2005, n. 24795; Cass. 11/06/2009, n. 13546), come pure di quella diretta a quest’ultimo pur se in luoghi diversi da quelli eletti (per tutte: Cass. 05/11/1998, n. 11093, purche’ ovviamente la notifica vada a buon fine; a maggior ragione se eseguita presso lo studio professionale: Cass. ord. 24/07/2009, n. 17391; Cass. 26/03/2010, n. 7365; in senso in parte contrario: Cass. ord. 25/06/2018, n. 16663) e perfino se in forma esecutiva (dopo la novella dell’articolo 479 c.p.c.: Cass. 18/04/2014, n. 9051, poiche’ in tali casi e’ quest’ultimo ad essere espressamente e certamente coinvolto dalla fase conclusiva della notifica e cioe’ dalla materiale assunzione di conoscenza dell’atto che ne e’ oggetto).
20. Ma la stessa esigenza di effettivita’ del diritto di difesa della parte destinataria di notifica di provvedimento impugnabile esclude inevitabilmente quell’idoneita’ all’attivazione del termine breve nei casi in cui la notifica avviene nei confronti:
– della parte di persona (Cass. Sez. U. 20/05/1982, n. 3111; Cass. 08/06/1995, n. 6480; Cass. 25/09/2009, n. 20684, che esclude pure trattarsi di una nullita’ sanabile per raggiungimento dello scopo; Cass. Sez. U. 13/06/2011, n. 12898), senza alcuna espressa menzione del suo procuratore quale destinatario, quand’anche questi abbia materialmente ricevuto l’atto (Cass. 22/11/2003, n. 17790);
– della parte in persona del suo legale rappresentante e presso la sua sede (Cass. 1/06/2012, n. 9431), quand’anche materialmente a mani del suo procuratore (Cass. 08/03/2006, n. 4997);
– della parte in persona di un suo organo tecnico, anche se deputato a trattare l’affare e pure se il procuratore sia domiciliato presso la sede dell’organo (Cass. 18/04/2007, n. 9298; anche nel caso di elezione di domicilio presso la sede dell’ente oppure presso la propria avvocatura: Cass. 12/02/2000, n. 1592), siccome la mera coincidenza tra sede legale o uffici dell’avvocatura non assicura che l’atto, a maggior ragione in enti od organismi di grandi dimensioni, pervenga idoneamente al suo destinatario istituzionale (Cass. 08/07/2016, n. 14054), o comunque poiche’ la domiciliazione e’ riferibile solo al procuratore e non all’organo (Cass. 07/05/2014, n. 9843; Cass. 20/09/2016, n. 18356, con ampia disamina anche del precedente contrario di cui a Cass. 18640/11), restando detta coincidenza un elemento accidentale o sostanzialmente estrinseco;
– della parte presso il domicilio eletto da questa e non dal suo difensore (in modo evidente, se diverso; egualmente, ove continui a mancare ogni riferimento a quest’ultimo), in quanto la sola identita’ di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ dell’impugnazione (Cass. 27/10/2016, nn. 21734 e 21746; Cass. ord. 05/07/2017, n. 16590; Cass. ord. 13/06/2018, n. 15422).
21. In sostanza (in tal senso, gia’ Cass. 08/11/2013, n. 25205), l’essenzialita’ del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista dagli articoli 285 e 170 c.p.c., che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica che lega la parte al procuratore suo domiciliatario, cosi’ assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalita’ essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ dell’impugnazione; e proprio in ragione della funzione acceleratoria propria della notifica della sentenza e gli effetti decadenziali derivanti dalla inosservanza del termine per impugnare (articoli 325 e 326 c.p.c.), le modalita’ di esecuzione della notifica devono essere tali da escludere incertezze circa l’esatta ed immediata identificazione del destinatario, cioe’ del procuratore domiciliatario della parte cui la notificazione e’ diretta.
22. Ne consegue che anche un irredimibile collegamento tra parte, suo procuratore costituito e domicilio, tale da creare una “assoluta identita’, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell’ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito”, postulato da Cass. n. 18640/11 cit. in caso di elezione di domicilio presso l’avvocatura dell’ente che sia ubicata nella sede stessa di questo, resta di per se’ irrilevante ai fini dell’attivazione dell’onere del destinatario della notifica, quando questo, come nella specie, non e’ specificamente indicato essere appunto il procuratore costituito: anche ammessa quella conseguita identita’ logistica e funzionale, e’ comunque tale seconda carenza ad impedire l’effetto acceleratorio.
23. Infatti, non puo’ dirsi equipollente all’indicazione esplicita nella relata di notificazione quella delle generalita’ del difensore nella stessa intestazione della sentenza: la notificazione dell’atto deve essere percepibile con immediatezza dal suo destinatario come rivolta in modo univoco e chiaro al procuratore costituito, solo cosi’ potendo evincersene la finalizzazione all’attivazione dell’onere del destinatario di impugnazione nel termine breve.
24. In definitiva, non si puo’ esigere, dinanzi all’onerosita’ delle condotte che si pretende di attivare ed alla gravita’ delle conseguenze di ordine decadenziale, anche un onere di diligenza interpretativa da parte del destinatario dell’atto, ove come tale non sia stato univocamente indicato il suo difensore, di interpretare forme neutre e, per questo solo, ambigue, ovvero di estrapolare dall’indifferenziato e vario contenuto dell’atto notificato particolari o passaggi o significati che la controparte non ha inteso, pur potendolo e derivandogliene effetti favorevoli importanti, mettere in adeguata evidenza.
25. Quindi, notificare ad uno dei soggetti risultanti da esso un atto senza alcuna specificazione non comporta che la notifica sia diretta univocamente al fine di sollecitare un’attivita’ processuale tipica a colui che in quell’atto vi e’ menzionato quale difensore o procuratore; neppure valendo ad integrare tale univocita’ la semplice menzione, nel complessivo contesto dell’atto e sia pure in una collocazione peculiare quale la stessa intestazione del provvedimento.
26. Tale menzione nella sola intestazione va cosi’ definita tutt’altro che univoca al fine acceleratorio del termine breve di impugnazione, al pari di ogni altro passaggio o particolare dell’atto lasciato, per scelta del notificante, indifferenziato dal complessivo contesto: e non puo’, di per se’ sola, colmare la significativa e dirimente lacuna della mancata direzione della stessa notifica dell’atto al procuratore costituito (o, per quanto visto, alla parte presso di lui, ma appunto con espressa menzione di lui), secondo quanto univocamente risulti dalla relata di notifica.
27. Ne’ tali conclusioni contrastano con quelle della richiamata recente Cass. n. 2396/20 (v. sopra, al punto 5 delle ragioni della decisione): premesso che qui non occorre stabilire se quell’indicazione sia requisito formale previsto o meno a pena di nullita’ piuttosto che mero presupposto per l’attivazione di un altrui onere processuale, sicche’ semplicemente quest’ultimo non si attiva in carenza del primo, nella fattispecie in quella sede esaminata l’univocita’ della direzione della notifica all’attivazione del termine breve di impugnazione, pure in carenza di indicazione nominativa del procuratore costituito, era congruamente desumibile non tanto dal fatto che le sue generalita’ si ricavassero dal contesto dell’atto, quanto soprattutto dalla circostanza che la notifica era stata eseguita in un luogo, quale lo studio professionale proprio del procuratore costituito, diverso dalla sede o residenza del cliente e quindi ai fini professionali tipici od istituzionali a quello connessi, tra cui, appunto, l’attivazione degli oneri in tema di termini brevi di impugnazione.
28. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: “a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunita’ della condotta processuale piu’ conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicche’ essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione – nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella e’ eseguita, non e’ idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza”.
29. Poiche’, nella specie, pacificamente la sentenza di primo grado era stata notificata “Alla ASL Azienda Sanitaria Locale di Latina domiciliata in (OMISSIS)” in mancanza di indicazione del nominativo del suo procuratore quale destinatario della notifica (anche solo presso il quale quella fosse eseguita), non era iniziato il decorso del termine breve di impugnazione.
30. Ne consegue che erroneamente e’ stata invece ritenuta dalla Corte territoriale sufficiente a tal fine l’indicazione delle sue generalita’ nell’intestazione della sentenza ed inammissibile per tardivita’ la spiegata impugnazione, pacifico risultando il rispetto del termine sancito dall’articolo 327 c.p.c..
31. Pertanto, in applicazione del principio di diritto di cui al precedente punto 28, il motivo di ricorso e’ fondato e la gravata sentenza va cassata, con rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, affinche’ esamini sotto ogni altro aspetto, di rito e – se del caso – nel merito, l’appello erroneamente ritenuto inammissibile per tardivita’, regolando pure le spese del presente giudizio secondo quello che sara’ l’esito complessivo della lite.
32. Infine, va dato atto della non sussistenza, per essere stato accolto il ricorso, dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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