La necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute costituisce eccezione in senso lato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20138.

La necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute costituisce eccezione in senso lato

Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d’ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (Nel caso di specie, richiamando l’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata: nella circostanza, infatti, la corte territoriale aveva ritenuto inammissibile il motivo d’appello proposto dal ricorrente, convenuto in riduzione, con cui aveva sostenuto che, ai fini della determinazione della quota di riserva, occorreva tenere conto di una donazione elargita dalla “de cuius” in favore della legittimaria attrice, odierna controricorrente; in particolare, il giudice del gravame aveva ritenuto che la deduzione riflettesse una produzione documentale inammissibile, in quanto operata solo nel grado, pur essendo l’attore a conoscenza dei documenti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 novembre 2013, n. 26858).

Ordinanza|| n. 20138. La necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute costituisce eccezione in senso lato

Data udienza 1 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Giudizio di riduzione in materia ereditaria – Appello – Eccezioni – Convenuto – Deduzione della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore – Eccezione in senso lato

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