Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20138.
La necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute costituisce eccezione in senso lato
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d’ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati “ex actis” (Nel caso di specie, richiamando l’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata: nella circostanza, infatti, la corte territoriale aveva ritenuto inammissibile il motivo d’appello proposto dal ricorrente, convenuto in riduzione, con cui aveva sostenuto che, ai fini della determinazione della quota di riserva, occorreva tenere conto di una donazione elargita dalla “de cuius” in favore della legittimaria attrice, odierna controricorrente; in particolare, il giudice del gravame aveva ritenuto che la deduzione riflettesse una produzione documentale inammissibile, in quanto operata solo nel grado, pur essendo l’attore a conoscenza dei documenti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 novembre 2013, n. 26858).
Ordinanza|| n. 20138. La necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute costituisce eccezione in senso lato
Data udienza 1 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Successioni – Giudizio di riduzione in materia ereditaria – Appello – Eccezioni – Convenuto – Deduzione della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore – Eccezione in senso lato
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6727/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente-
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 24/2022 depositata il 10/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, nella causa di riduzione per lesione di legittima promossa da (OMISSIS) nei confronti del fratello (OMISSIS), relativamente alla successione testamentaria della comune madre (OMISSIS), ha accolto la domanda, riducendo la disposizione testamentaria in una certa proporzione. La Corte d’appello di Milano, per quanto qui rileva, ha ritenuto inammissibile il motivo d’appello proposto dal convenuto in riduzione (OMISSIS), con il quale costui aveva sostenuto che, ai fini della determinazione della quota di riserva, occorreva tenere conto di una donazione elargita dalla de cuius in favore della legittimaria attrice. La corte territoriale ha ritenuto che la deduzione riflettesse una produzione documentale inammissibile, in quanto operata solo nel grado, pur essendo l’attore a conoscenza dei documenti.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
La societa’ (OMISSIS) s.r.l., chiamata per l’integrazione nel contraddittorio fin dal primo grado, resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso possono cosi’ riassumersi:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 564 e 2697 c.c.: la Corte d’appello ha riconosciuto inammissibili i documenti prodotti nel grado da (OMISSIS) al fine di dimostrare l’esistenza della donazione alla controparte, sulla base del confronto ed esame con i documenti esibiti dalla controparte, traendo da questi il convincimento che l’appellante fosse a conoscenza dei nuovi documenti che avrebbe voluto produrre; fatto e’ che i documenti prodotti dall’attrice confermavano l’esistenza della donazione da lui fatta valere, il che imponeva alla corte territoriale di tenerne conto. Il ricorrente sottolinea che la liberalita’ fu da lui invocata ai fini dell’imputazione ex se imposta al legittimario che agisce in riduzione, che costituisce eccezione in senso lato proponibile anche in appello e rilevabile d’ufficio dal giudice, qualora risulti dai documenti prodotti in giudizio;
2) violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibili i documenti prodotti nel grado sul semplice rilievo della conoscenza, mentre la norma prevede la causa non imputabile della mancata produzione. Nel caso in esame il ricorrente sottolinea che l’appellata aveva replicato sul punto, deducendo che l’attuale ricorrente era a conoscenza dei documenti, che aveva in parte contraffatto, mentre non aveva contestato i fatti che avevano reso impossibile la tempestiva produzione.
Il ricorso sfugge all’eccezione di inammissibilita’ proposta dalla controricorrente per la supposta violazione del principio di autosufficienza. L’esposizione in esso contenuta consente alla Corte di avere una chiara visione della vicenda, sostanziale e processuale, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750/2016), che, a loro volta, sono specificamente attinenti rispetto al decisum.
Il primo motivo e’ fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento della censura di cui al secondo motivo.
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessita’ di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall’attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non e’ subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma e’ ammissibile anche d’ufficio ed in grado di appello, purche’ i fatti risultino documentati ex actis (Cass. n. 26858/2013).
La Corte d’appello, investita della questione dell’ammissibilita’ dei documenti prodotti nel grado dall’appellante principale, ha operato il confronto con documenti parimenti prodotti nel grado dalla controparte, ponendone in luce coincidenze e divergenze. Resta fermo, pero’, che si evince chiaramente dall’analisi operata con la sentenza impugnata che i documenti di controparte alludevano a liberalita’ fatte dall’attrice in favore dei figli, compresa l’attrice in riduzione. Nondimeno la Corte territoriale ha omesso ogni considerazione con riguardo a questo aspetto. I documenti prodotti da (OMISSIS) sono stati valutati al solo fine di accertare l’ammissibilita’ della produzione dell’appellante principale. Tale iter non si puo’ condividere. Infatti, una volta che la Corte di merito ha ritenuto di poter utilizzare la produzione di (OMISSIS), e’ inevitabile concludere che la produzione e’ stata implicitamente, ma univocamente, ammessa. Quindi, in forza del principio di acquisizione, la corte territoriale avrebbe dovuto valutare i documenti per ogni effetto, trattandosi di valutazione non scindibile. Piuttosto si deve rimarcare che in ordine all’ammissione dei documenti di parte appellata (OMISSIS), anch’essa destinataria del divieto ex articolo 345 c.p.c. come giustamente si sostiene nel controricorso, non sono state sollevate censure in questa sede.
In accoglimento del primo motivo, pertanto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame del materiale istruttorio, attenendosi a quanto sopra.
La corte di rinvio liquidera’ anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
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