La necessità che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11376.

La necessità che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutivo

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex articolo 642 cod. proc. civ. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata, essendo sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all’articolo 654, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio (Nel caso di specie, nel riaffermare l’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari altri accertamenti, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’odierno controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8870; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 aprile 1975, n. 1656).

Ordinanza|| n. 11376. La necessità che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutivo

Data udienza 6 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. – Atto di precetto successivamente notificato al debitore – Indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa – Sufficienza – Disposto di cui all’art. 654, comma 2 – Inapplicabilità – Necessarietà che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutivo – Norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione

 

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