Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 11376.
La necessità che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutivo
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex articolo 642 cod. proc. civ. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata, essendo sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all’articolo 654, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio (Nel caso di specie, nel riaffermare l’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari altri accertamenti, ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta dall’odierno controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 marzo 2022, n. 8870; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 aprile 1975, n. 1656).
Ordinanza|| n. 11376. La necessità che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutivo
Data udienza 6 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. – Atto di precetto successivamente notificato al debitore – Indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e gli estremi di essa – Sufficienza – Disposto di cui all’art. 654, comma 2 – Inapplicabilità – Necessarietà che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutivo – Norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco M. – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15557/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VELLETRI n. 1056/2022 depositata il 23/05/2022;
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 6/02/2023, dal Consigliere relatore, Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) propose opposizione agli atti esecutivi in relazione al precetto a lui notificato dalla (OMISSIS) s.r.l. sulla base di un precedente decreto ingiuntivo.
L’opponente sostenne che il precetto era nullo, perche’ in esso non era stato indicato il provvedimento che aveva disposto l’esecutorieta’ del decreto ne’ l’apposizione della formula esecutiva.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1056 del 23/05/2022, accolse l’opposizione e dichiaro’ la nullita’ del precetto, richiamando l’articolo 654 c.p.c., comma 2.
Avverso la sentenza del Tribunale propone ricorso la (OMISSIS) S.r.l.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Per l’adunanza del 6/02/2023 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.
La sola ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La (OMISSIS) s.r.l., con i due motivi di ricorso, fa rilevare – circostanza non contestata dal (OMISSIS) nel controricorso – che il decreto ingiuntivo era stato emesso gia’ provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 642 c.p.c., per cui il rinnovo della notifica con la formula esecutiva sarebbe un’inutile duplicazione.
Il ricorso e’ fondato, alla luce della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8870 del 18/03/2022 Rv. 664466 – 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuita’, secondo cui “Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex articolo 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l’esecuzione forzata, essendo sufficiente che l’atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non e’, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all’articolo 654 c.p.c., comma 2, secondo cui e’ necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorieta’ e dell’apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l’opposizione all’ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio.”
La sentenza impugnata e’, pertanto, cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS).
Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di lite del giudizio di merito in unico grado, gia’ liquidate nella sentenza cassata, vanno poste a carico del (OMISSIS), come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da (OMISSIS); condanna quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2.500,00, e di quelle del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre IVA e CA per legge.
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