La monetizzazione quale elemento essenziale del titolo edilizio

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 27 febbraio 2020, n. 1436.

La massima estrapolata:

In materia edilizia, la monetizzazione costituisce un elemento essenziale della validità del titolo edilizio, mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell’efficacia all’interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente. Gli atti con i quali l’Amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo di costruzione, di cui all’art. 16 T.U. edilizia, hanno infatti natura privatistica con la conseguenza che l’obbligazione di corrispondere il contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso. La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce, invece, al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno della specifica zona di intervento e deve considerare, come ha fatto il Comune di Milano, la vicenda edilizia così come concretamente si è manifestata.

Sentenza 27 febbraio 2020, n. 1436

Data udienza 12 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9244 del 2018, proposto dal Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pa. Co., Gi. Le., An. Ma., Al. Mo. Am., An. Ma. Pa., Ma. Lo. Bo. e El. Ma. Fe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società In. Ub. 25 s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ri. De. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Milano – Sezione seconda, n. 2039 del 31 agosto 2018, resa tra le parti, concernente la monetizzazione degli standard urbanistici e la determinazione del contributo di costruzione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società In. Ub. 25 s.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere Nicola D’Angelo e uditi, per il Comune appellante, l’avvocato St. Pa., su delega dell’avvocato Ma. Lo. Bo., e, per la società appellata, l’avvocato Pa. Co., su delega dell’avvocato Ri. De. Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario, successivamente trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, la società In. Ub. 25 ha impugnato la determinazione degli importi dovuti a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici (aree necessarie alle dotazioni territoriali per servizi pubblici e di uso pubblico), nonché la determinazione del contributo di costruzione di cui all’art. 43 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005, operata dal Comune di Milano a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 153 dell’8 ottobre 2014.
2. In particolare, la società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare nella città di Milano, compreso tra le vie (omissis), destinato originariamente ad autorimessa, ha presentato il 20 ottobre 2010 una denuncia di inizio attività (in prosieguo DIA) per un intervento di sostituzione edilizia di cui alla legge regionale della Lombardia n. 13/2009 (c.d. Piano Casa) consistente nella demolizione del precedente fabbricato e nella costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale di superficie lorda di pavimento (di seguito slp) pari a 2123,21 mq.
2.1. La società ha chiesto di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 13 del regolamento edilizio all’epoca vigente che consentiva la modifica tra destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore generale (di seguito PRG) a fronte dell’impegno a conferire le aree ovvero ad effettuare la monetizzazione sostitutiva in relazione all’incremento del fabbisogno degli standard urbanistici conseguenti alla modifica della destinazione d’uso.
2.2. La stessa società ha poi provveduto:
– al pagamento il 5 novembre 2010 delle somme dovute per l’intervento edilizio programmato, complessivamente quantificate in euro 516.608,93 (di cui euro 177.279,55 per monetizzazione standard – euro 102295,62 per oneri urbanizzazione primaria – euro 162256,13 per oneri di urbanizzazione secondaria – euro 74777,63 per costo di costruzione);
– a presentare nel 2012 un’ulteriore DIA in variante, con cui ha ridotto la slp di progetto da 2123,21 a 2122,88 mq;
– a presentare il 23 dicembre 2013 una richiesta di permesso di costruire con cui, in ulteriore variante alla DIA del 2010 ed alla successiva DIA del 2012, ha chiesto l’applicazione delle sopravvenute disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/2012 (c.d. Nuovo Piano Casa della Regione Lombardia), al fine di poter utilizzare un bonus volumetrico del 10% della slp per gli interventi di sostituzione edilizia atti ad assicurare una copertura del fabbisogno energetico superiore al 50% della soglia minima prevista dalla predetta normativa;
– a presentare una segnalazione certificata di inizio attività (in prosieguo SCIA) il 10 aprile 2014 per il completamento degli interventi non ultimati con riduzione della slp complessiva a 2042,78 mq;
2.3. In data 8 ottobre 2014, il Comune di Milano ha rilasciato il permesso di costruire n. 153/2014 con cui ha determinato gli importi dovuti a titolo di monetizzazione degli standard e di contributo di costruzione.
2.4. Nel corso dell’istruttoria relativa al rilascio del permesso di costruire, l’Amministrazione comunale ha tuttavia verificato che la società ricorrente aveva effettuato il calcolo dei suddetti importi secondo le norme del PRG e non secondo le disposizioni del piano di governo del territorio (di seguito PGT), già adottato all’epoca della presentazione della prima DIA, che invece imponeva una misura di corresponsione dello standard superiore a quella prevista dal PRG.
2.5. Il 9 ottobre 2014 il Comune ha quindi provveduto a notificare un primo avviso di emissione del permesso di costruire, chiedendo il totale versamento degli importi dovuti pari ad euro 1.392.207,29. Non avendo per errore considerato quanto già versato dalla società ricorrente, il Comune ha poi annullata la richiesta ed ha notificato un nuovo avviso il data 20 ottobre 2014, determinando l’importo complessivo ancora dovuto in euro 873.684,25
2.6. Al netto delle riduzioni previste dalla delibera n. 73/2007 per gli interventi di risparmio energetico, il Comune ha quindi chiesto un ulteriore contributo di costruzione pari a complessivi euro 450.297,53 di cui:
a) euro 113.104,72 per oneri di urbanizzazione primaria;
b) euro 179.400,98 per oneri di urbanizzazione secondaria;
c) euro 157.791,63 di costo di costruzione, oltre agli importi per le monetizzazione degli standard urbanistici conteggiati nuovamente applicando le disposizioni del Piano dei Servizi del PTG all’intera superficie del fabbricato di 2.123,23 mq di slp previsto dalla DIA del 2010.
2.7. Nel ricorso la società In. Ub. 25 ha soprattutto censurato, con riferimento alla monetizzazione degli standard, l’applicazione della previsione di cui all’articolo 9 del PGT, ritenuto erroneamente operante per l’intera superficie del fabbricato, nonostante che, all’atto del perfezionamento della DIA del 2010, fossero già stati determinati gli standard urbanistici derivanti dal mutamento di destinazione d’uso dell’autorimessa da produttivo a residenziale in conformità alla normativa del PRG allora vigente e la monetizzazione di detti standard fosse avvenuta con il pagamento eseguito in data 15 novembre 2010. Ha poi contestato anche la determinazione del contributo di costruzione derivante dall’aumento del costo di costruzione.
3. Il T.a.r. di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha in parte accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo di ricorso nel quale la società ha dedotto che la monetizzazione degli standard e la misura del contributo di costruzione operata dal Comune di Milano non potesse tener conto delle successive variazioni intervenute con il nuovo PGT, ma solo della normativa vigente all’epoca della formazione dell’effettivo titolo che costituiva la fonte di tale obbligazione, nel caso di specie, la DIA del 20 ottobre 2010.
3.1. Il T.a.r. ha poi preso atto della rinuncia al secondo e a parte del terzo motivo di ricorso, relativi alla mancata decurtazione delle somme già versate a titolo di oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione, ed ha accolto parzialmente la restante parte del terzo motivo (che ha respinto per gli ulteriori profili) relativa all’illegittima maggiorazione del 10% del costo di costruzione (la parte superiore all’altezza minima dei piani non avrebbe dovuto concorrere ai fini di determinare la classe dell’edificio in quanto utilizzata per allocare gli impianti di condizionamento).
4. Contro la suddetta sentenza ha quindi proposto appello il Comune di Milano sulla base dei seguenti motivi di censura.
4.1. Legittimità degli atti comunali di determinazione dello standard.
4.1.1. Il Comune appellante ritiene erroneo il capo della sentenza impugnata relativo alla determinazione del costo degli standard. Il permesso di costruire n. 153/2014 e gli atti connessi, nella parte in cui quantificano la misura della monetizzazione dello standard dovuto, sarebbero infatti pienamente legittimi. L’Amministrazione comunale ha provveduto a calcolare l’importo della monetizzazione dello standard su tutta la slp oggetto dell’intervento di sostituzione edilizia, apertosi con la DIA in data 20 ottobre 2010, e non soltanto sulla slp in ampliamento, di cui al permesso di costruire n. 153 del 2014, in quanto sulla originaria DIA e successive varianti la Società In. Ub. 25 non aveva calcolato e versato quanto dovuto.
4.1.2. Evidenzia in proposito il Comune che l’art. 51, comma 2, della legge regionale della Lombardia n. 12/05 stabilisce: “i comuni indicano del P.G.T. in quali casi i mutamenti di destinazione d’uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all’art. 9”. All’epoca di presentazione della DIA in data 20 ottobre 2010 vigeva il PGT adottato in salvaguardia (delibera del Consiglio comunale n. 25 del 14 luglio 2010). Il combinato disposto degli artt. 5 delle norme attuative (in prosieguo NA) del Piano delle Regole e 9 delle NA del Piano dei Servizi adottati imponeva quindi il reperimento dello standard, nella misura del 100% della slp, per mutamenti di destinazione d’uso da produttivo a residenziale (tale previsione è stata poi approvata con identico contenuto anche nella versione definitiva del PGT).
4.2. Ingiustizia ed erroneità del capo della sentenza relativo alla determinazione dello standard per violazione degli articoli 40, comma 1, lettera d), e comma 2 del c.p.a., nonché dell’art. 43 e dell’art. 29 del c.p.a.
4.2.1. La sentenza impugnata ha annullato la determinazione dello standard operata dal Comune sul presupposto che la quantificazione dello stesso dovesse avvenire, al pari di quella del contributo di costruzione, in base alla normativa vigente all’atto di formazione del titolo edilizio e che le norme contenute nello strumento urbanistico generale, volte a disciplinare il conferimento dello standard, non potessero essere oggetto di applicazione in salvaguardia e, quindi, fossero applicabili solo ove contenute in uno strumento urbanistico approvato.
4.2.2. Secondo l’appellante, le conclusioni del Tar sarebbero erronee tenuto conto che la società ricorrente si era limitata a censurare il provvedimento di conguaglio dello standard del Comune sotto il profilo della violazione dell’art. 9, comma 3, del Piano dei Servizi del PGT approvato. La società aveva contestato che il Comune avesse calcolato lo standard non con riferimento alla sola slp aggiuntiva oggetto dell’intervento di ampliamento di cui al permesso di costruire n. 153/2014, ma facendo riferimento a tutta la slp del fabbricato.
4.2.3. La società ricorrente ha anche sostenuto che il Comune avesse erroneamente qualificato l’intervento oggetto del permesso di costruire quale mutamento di destinazione d’uso e non ampliamento. Tuttavia, solo con la memoria di merito depositata nel giudizio di primo grado il 14 giugno 2018 la stessa società ha dedotto l’asserita illegittima applicazione delle misure di salvaguardia da parte del Comune. Tale censura non sarebbe stata quindi prospetta nel ricorso, né con successivi motivi aggiunti, ma mediante una mera memoria. Di conseguenza il T.a.r. l’avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, ai sensi degli articoli 40, comma 1, lettera d), e comma 2, e dell’art. 43 c.p.a.
4.2.4. La stessa censura, per l’appellante, sarebbe anche tardiva in quanto contenuta nella memoria del 14 giugno 2018, cioè oltre il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla data di avviso di rilascio del permesso di costruire (8 ottobre 2018).
4.3. Ingiustizia ed erroneità del capo della sentenza relativo alla determinazione dello standard per violazione ed erronea applicazione dell’art. 12, comma terzo del d.P.R. n. 380/01 (T.U. edilizia), nonché per violazione dell’art. 9 della legge regionale n. 12/05, dell’art. 41 quinqiues, comma 8, della legge n. 1150/42, degli art. 2 – 5 del d.m. 1444/68. Ingiustizia ed erroneità della sentenza per contraddittorietà .
4.3.1. Le conclusioni del T.a.r. si fondano sul duplice presupposto per cui, da un lato le norme di piano relative allo standard non rientrerebbero nel campo di applicazione delle misure di salvaguardia, dall’altro che tali misure abiliterebbero alla sola sospensione degli interventi edilizi, ma non potrebbero comportare un’applicazione in via anticipata delle previsioni di piano.
4.3.2. Tale tesi, secondo parte appellante, sarebbe erronea. La disciplina degli standard appartiene a pieno titolo alla pianificazione ed anzi è uno dei contenuti indefettibili ed obbligatori. Tant’è che l’art. 9, comma 1, della legge regionale n. 12/2005, nel disciplinare il Piano dei Servizi, documento che fa parte integrante del PGT, stabilisce che i comuni debbano redigere ed approvare lo stesso piano al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, e, a livello statale, l’art. 41 quinquies, comma 8, della legge n. 1150/1942 stabilisce che nella formazione dello strumento urbanistico generale debbano essere rispettati i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici.
4.4. Ingiustizia ed erroneità del capo della sentenza relativo alla determinazione del costo di costruzione. Legittimità degli atti comunali di determinazione del costo di costruzione.
4.4.1. La sentenza per il Comune appellante sarebbe erronea anche nel capo relativo al mancato riconoscimento del presupposto applicativo della maggiorazione del 10% previsto dall’art. 7, numero 3) del d.m. 10 maggio 1977 nel calcolo del costo di costruzione. Tale incremento risulta invece dovuto, in quanto i piani costituenti l’edificio presentano altezze superiori all’altezza minima abitabile di 2.70 mt (il citato art. l’art. 7 prevede un incremento del 10% nel caso di “altezza libera netta di piano superiore a m. 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari”, laddove l’art. 34 del regolamento edilizio all’epoca vigente prescriveva l’altezza minima di 2,70 mt. Nel caso di specie, l’ultimo piano dell’edificio presenta un’altezza di 3,07, mentre gli altri piani presentano un’altezza effettiva pari a 2,90 mt calcolata considerando, oltre all’altezza di 2,70 mt rappresentata in planimetria in corrispondenza di ogni piano, anche l’intercapedine non strutturale posta sopra ogni piano, dello spessore di 20 cm.
4.5. Ingiustizia ed erroneità del capo della sentenza relativo alla determinazione del costo di costruzione per violazione e falsa applicazione dell’art. 7, numero 3), del d.m.10 maggio 1977, nonché dell’art. 34, comma 5, del regolamento edilizio del Comune di Milano. Ingiustizia ed erroneità del capo della sentenza per violazione degli articoli 40, comma 1, lettera d), e comma 2, del c.p.a., nonché dell’art. 43 e dell’art. 29 del c.p.a.
4.5.1. La sentenza impugnata ha accolto parte del terzo motivo di ricorso relativo all’illegittimità dell’aumento del 10% del costo di costruzione, ritenendo inapplicabile il punto 3) dell’art. 7 del d.m. 10 maggio 1977 sotto un duplice profilo, da un lato che, ai fini dell’incremento del 10%, tutti i piani dell’edificio debbano avere altezza superiore a quella minima, dall’altro ritenendo che ai fini del calcolo dell’altezza dei piani non si possa prendere in considerazione l’intercapedine di 20 cm risultante dal progetto, in quanto destinata agli impianti di condizionamento.
4.5.2 Tali conclusioni secondo l’appellante sarebbero infondate. La norma richiamata non prevede infatti in alcun modo che le “caratteristiche particolari” in virtù delle quali viene applicato l’incremento siano rinvenibili in tutti i piani dell’edificio, anzi, la lettera della disposizione depone nel senso contrario, indicando espressamente, quale caratteristica idonea a determinare il suddetto incremento, l’altezza libera netta di piano superiore a m 3,00 o a quella minima prescritta da norme regolamentari. Inoltre, anche l’intercapedine poteva essere conteggiata ai fini dell’altezza in base a quanto disposto dall’art. 34, comma 5 del Regolamento edilizio.
5. La società In. Ub. 25, nel frattempo posta in liquidazione, si è costituita in giudizio il 22 novembre 2018, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato ulteriori scritti difensivi, per ultimo una memoria di replica il 21 novembre 2019.
6. Anche il Comune di Milano ha depositato ulteriori documenti e memorie, per ultimo una replica il 20 novembre 2019.
7. Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 5916 del 7 dicembre 2018, ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
7.1. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 dicembre 2019.
8. Va preliminarmente rilevato che il Comune appellante ha impugnato i capi della sentenza del T.a.r. di Milano relativi al computo degli importi dovuti per la monetizzazione degli standard e dei costi di costruzione, anche in relazione al parziale accoglimento della censura con cui la società ricorrente ha lamentato l’illegittimità all’incremento di tale costo nella misura del 10% in conseguenza dell’altezza dell’ultimo piano del fabbricato.
Viceversa non sono state appellate dalla società le parti della sentenza che hanno respinto gli ulteriori profili di gravame e quelle in cui si è dato atto della rinuncia al secondo e alla parte iniziale del terzo motivo del ricorso introduttivo.
9. Ciò premesso – e prescindendo da quanto prospettato dall’Amministrazione appellante in ordine all’inammissibilità e tardività della censura proposta dalla società ed accolta dal Ta.r. (incentrata sulla illegittima applicazione immediata delle disposizioni del PGT in sede di salvaguardia) – l’appello deve ritenersi fondato nel merito per le ragioni di seguito illustrate.
10. Come ha avuto modo di anticipare questa Sezione nell’ordinanza cautelare n. 5916/2018, la tesi del Comune di Milano sulla determinazione degli standard e sul contributo di costruzione è meritevole di favorevole esame.
11. Il Comune, con il primo motivo di appello, ha evidenziato la legittimità del calcolo operato in sede di determinazione dell’importo relativo alla monetizzazione degli standard (calcolato su tutta la slp oggetto dell’intervento di sostituzione edilizia, apertosi con la DIA in data 20 ottobre 2010, e non soltanto sulla slp in ampliamento, di cui al permesso di costruire n. 153 in data 8 ottobre 2014) e come il parametro di riferimento dovesse necessariamente essere il PGT adottato al momento della formazione del primo titolo edilizio (DIA del 2010). In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 delle NA del Piano delle Regole e 9 delle NA del Piano dei Servizi (contenuti nel PGT), il richiesto mutamento di destinazione d’uso comportava necessariamente una monetizzazione degli standard che tenesse conto del reperimento degli stessi nella misura del 100% della slp.
11.1. La società appellata ha invece sostenuto che il citato art. 9 del PGT non potesse essere applicato in quanto all’atto del perfezionamento della DIA del 2010 si erano già determinati gli standard urbanistici conseguenti alla mutata destinazione d’uso del fabbricato alla luce della normativa del PRG allora vigente. In sostanza, la monetizzazione degli, stessi non poteva essere calcolata sulle disposizioni del PGT non ancora approvato. Quest’ultimo avrebbe avuto applicazione solo con riferimento agli ampliamenti previsti con il permesso di costruire rilasciato nel 2014.
12. Ai fini dei un esatto inquadramento della controversia, va innanzitutto evidenziato che la DIA richiamata dalla società appellata è stata protocollata il 20 ottobre 2010, mentre il Consiglio comunale di Milano ha adottato il nuovo PGT con delibera n. 25 del 14 luglio 2010.
12.1 Il PGT adottato (al pari di quello definitivamente approvato) prevede, ai sensi dell’art. 5 delle NA del Piano delle Regole e dell’art. 9 delle NA del Piano dei Servizi (Piani contenuti nel PGT), il reperimento dello standard, nella misura del 100% della slp, per mutamenti di destinazione d’uso da produttivo a residenziale.
12.3. Con successive richieste di titoli edilizi (DIA in variante del 2012, permesso di costruire del 2014 e SCIA in variante del 2014) l’intervento edilizio di cui è causa è stato tuttavia oggetto di parziali mutamenti della slp complessiva. In ragione di tale circostanza, il T.a.r. nella sentenza impugnata ha ritenuto che il Comune, ai fini del contributo di costruzione, non potesse considerare lo stesso intervento nella sua globalità, ma in relazione al primo titolo edilizio (DIA del 2010) che ha segnato il perfezionamento della fattispecie autorizzatoria.
12.4. Il giudice di primo grado ha quindi ritenuto che anche nel caso di monetizzazione degli standard la fonte dell’obbligazione fosse costituita dal titolo edilizio dell’intervento (nel caso di specie DIA del 2010), formatosi sotto l’egida delle disposizioni del PRG vigente all’epoca.
13. La tesi del T.a.r. non può essere condivisa. Esiste una differenza ontologica tra l’istituto giuridico della monetizzazione e quello relativo al contributo di costruzione (cfr. Cons Stato, sez. V, n. 4417 del 2016; sez. IV, n. 1820 del 2014 e n. 6211 del 2013).
13.1. Il primo attiene infatti alla disciplina del territorio e dunque può essere attratto nelle previsioni di cui all’art. 12, comma 3, T.U. edilizia e della corrispondente normativa regionale (nel caso di specie, la legge regionale della Lombardia n. 12/2005, arg. da Cons. Stato, sez. IV, n. 4058 del 2018).
13.2. In sostanza, la monetizzazione è un elemento essenziale della validità del titolo edilizio, mentre il contributo di costruzione opera sul piano dell’efficacia all’interno del rapporto paritetico fra Amministrazione e contribuente.
13.3. Gli atti con i quali l’Amministrazione comunale determina o ridetermina il contributo di costruzione, di cui all’art. 16 T.U. edilizia, hanno infatti natura privatistica (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 12 del 2018), con la conseguenza che l’obbligazione di corrispondere il contributo nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5412 del 2015 e n. 6202 del 2019).
13.4. La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce, invece, al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all’interno della specifica zona di intervento e deve considerare, come ha fatto il Comune di Milano, la vicenda edilizia così come concretamente si è manifestata.
13.5. In tale quadro, deve quindi ritenersi che operino le misure di salvaguardia in quanto finalizzate ad evitare l’immediata realizzazione di interventi che ledano le scelte programmatorie del Comune, anche sotto il profilo degli standard.
13.6. D’altra parte, in materia di monetizzazione degli standard urbanistici, laddove sia contestata l’entità dell’importo richiesto dall’Amministrazione, è necessario dimostrare che non vi sia stato un parametro normativo certo, che alla luce del principio di ragionevolezza possa fornire univoca oltre che congrua ed equa direzione al processo di liquidazione.
13.6. Nel caso in esame, tale parametro era presente nel criterio in materia di monetizzazione degli standard previsto dal PGT adottato dal Comune di Milano e nel conseguente regime di salvaguardia (art. 9.3 delle NA: “E’ fatto obbligo di corrispondere, anche mediante monetizzazione, una dotazione di servizi pari al 100% della slp interessata in caso di mutamento con opere della destinazione d’uso produttiva di edifici o di parti di essi”).
14. Anche gli ulteriori profili di appello proposti dal Comune in ordine al calcolo del costo di costruzione appaiono fondati.
14.1. A fini del costo di costruzione, e dunque della evidenza della capacità contributiva, deve essere considerata l’altezza globale effettiva dei piani senza scomputare l’intercapedine che comunque arricchisce lo stabile di utilità aggiuntive.
15. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto integralmente il ricorso di primo grado.
16. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma nel resto, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere
Giuseppa Carluccio – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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