Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 agosto 2022| n. 24015.

La mera esposizione del contrassegno invalidi

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il cd. “pass” invalidi – disciplinato “ratio temporis” dall’art. 188 del c.d.s. e dall’art. 381 del relativo regolamento di esecuzione – ha natura e funzione di autorizzazione in deroga, da render nota con la mera esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo, senza che possano essere imposti con ordinanze degli enti locali ulteriori obblighi, come la preventiva comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, sicché il mancato rispetto di dette ulteriori formalità non concreta la violazione dell’art. 7, comma 14, c.d.s..

Ordinanza|3 agosto 2022| n. 24015. La mera esposizione del contrassegno invalidi

Data udienza 7 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sanzione amministrativa – Art. 7, comma 14, cds – Ordinanza sindacale – Accesso alle corsie riservate – Pass per disabili – Veicolo non associato al permesso – Omessa comunicazione preventiva al Comune

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 21844/’19) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MILANO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale allegata su foglio separato al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliato, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 414/2019 (pubblicata il 16 gennaio 2019);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato.

La mera esposizione del contrassegno invalidi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 36/2017, il Giudice di pace di Milano rigettava il ricorso proposto dall’Avv. (OMISSIS) avverso i verbali n. 021796669/2016/1/1/1 e n. 02175655/2016/1/1/1, con i quali la Polizia municipale di Milano gli aveva contestato la violazione dell’articolo 7 C.d.S. 1991, comma 14, per aver circolato nei giorni 8 e 11 novembre 2016 nella corsia riservata ai mezzi pubblici benche’ agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto, confermando i verbali impugnati.
2. Decidendo sull’appello proposto dall’Avv. (OMISSIS) e nella costituzione dell’appellato Comune, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 414/2019 (pubblicata il 16 gennaio 2019), rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.
A fondamento dell’adottata pronuncia, il citato Tribunale dava atto, preliminarmente, che l’ordinanza sindacale n. 441 del 24 aprile 2015 e la determinazione dirigenziale n. 51/2015 (modificata dalla successiva determinazione n. 1/2016), dettanti i criteri di accesso alle corsie riservate al Comune di Milano, non potevano prevalere sull’articolo 188 C.d.S., e articolo 381 reg. att. C.d.S. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), i quali “facoltizzano la persona invalida e titolare di un pass regolarmente rilasciato al Comune a circolare nelle zone a traffico limitato”.
Difatti, il Comune di Milano aveva provveduto ad individuare, con ordinanza sindacale, le categorie alle quali consentire l’accesso e la circolazione nelle corsie riservate ai veicoli di pubblico trasporto e nelle z.t.l. e che tale potere fosse riconosciuto al Sindaco dallo stesso articolo 7 C.d.S., comma 1, lettera b), il quale sancisce che nei centri abitati i Comuni possono – per l’appunto, con ordinanza sindacale – limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

La mera esposizione del contrassegno invalidi

Rilevava, al riguardo, il giudice di appello che tale potere riconosciuto ai Comuni ed esercitato mediante ordinanze sindacali non si poneva in contrasto con la legge, ma trovava fondamento in essa. In particolare, il Comune di Milano, con l’ordinanza sopraindicata, aveva subordinato l’esercizio del diritto di transito e circolazione dei veicoli con a bordo persone invalide con capacita’ di deambulazione sensibilmente ridotta a vari obblighi, tra cui quello di comunicare la targa del veicolo prima dell’utilizzo. Tale condizione aveva lo scopo di permettere al Comune di inserire la targa all’interno della banca dati predisposta dall’Amministrazione, consentendo in questo modo ai sistemi di rilevamento automatico il riconoscimento dei veicoli autorizzati al transito nelle suddette aree, mentre nel caso in cui il pass fosse stato rilasciato da un diverso Comune, la comunicazione doveva essere effettuata al componente ufficio comunale al primo accesso.
Nel caso di specie, invece, il sig. (OMISSIS) (figlio dell’appellante), titolare del pass per disabili rilasciato dal Comune di (OMISSIS), circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici, utilizzando l’auto del padre, senza aver preventivamente provveduto alle suddette comunicazioni mediante la procedura prevista dal Comune stesso, ne’ si sarebbero potute considerare sufficienti le comunicazioni del sig. (OMISSIS) del giorno 9 novembre 2016 all’ufficio MTA Pass Disabili, in cui affermava di non disporre temporaneamente del veicolo associato a tale permesso e che stava utilizzando l’autovettura intestata al proprio padre, avendo tale comunicazione valenza unicamente per i giorni 9 e 10 novembre 2016 e che avrebbe dovuto trasmettere tali comunicazioni preventivamente al relativo accesso. Pertanto, risultava evidente – ad avviso del Tribunale milanese – che il sig. (OMISSIS) conosceva effettivamente la disciplina vigente nel Comune di Milano in materia di circolazione dei disabili.

La mera esposizione del contrassegno invalidi

Ne’ – ha aggiunto, infine, il giudice di appello – avrebbe potuto, nel caso di specie, trovare applicazione la giurisprudenza di legittimita’ richiamata dalla parte appellante, siccome ponente riferimento al diverso tema dell’utilizzabilita’ del contrassegno rilasciato da un Comune per l’accesso alla ZTL di un diverso Comune, non essendo tale circostanza in discussione, vertendo il giudizio di secondo grado sulla valutazione di legittimita’ di una determinazione dirigenziale, regolante l’accesso del disabile richiedendo un’apposita comunicazione, necessaria ai fini di controllo.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, l’Avv. (OMISSIS), resistito con controricorso da parte del Comune di Milano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 38 del C.d.S. 1992, sul presupposto che il giudice di secondo grado aveva erroneamente affermato che la comunicazione pretesa dal Comune di Milano dovesse essere effettuata ex ante, ritenendo irrilevante – e, comunque, non ammessa – la comunicazione effettuata nelle 48 ore successive.
2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 188 C.d.S. 1992, e dell’articolo 381 reg. att., con riferimento all’articolo 7, commi 1 e 9, dello stesso C.d.S., sostenendo che il Tribunale di Milano aveva erroneamente ritenuto che il potere del Sindaco di consentire l’accesso e la circolazione nelle corsie riservate deriva dal citato articolo 7 C.d.S., comma 1, lettera b).
3. Rileva, preliminarmente, il collegio che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente perche’ all’evidenza connessi, concernendo sulla scorta degli acquisiti accertamenti fattuali compiuti – la stessa questione giuridica.
Essi sono fondati per le ragioni che seguono.
Occorre, infatti, osservare che, nel caso di specie, l’impugnata sentenza e’ incorsa nella denunciata violazione dell’articolo 381 reg. esec. C.d.S., comma 2, in correlazione con l’articolo 7 C.d.S., dal momento che la prima norma (da correlare alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articoli 11 e 12, regolanti, in modo specifico, la “circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili”) conferisce all’invalido un diritto personale di poter circolare, su tutto il territorio nazionale e anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, con il solo onere di esporre il contrassegno che denota, per l’appunto, la destinazione del mezzo di servizio della persona disabile (circostanza, questa, che non risulta oggetto di contestazione).
Invero, diversamente da quanto opinato dal Tribunale di Milano, il richiamo all’articolo 7 C.d.S., comma 1, lettera b), attiene all’esercizio di un potere regolamentare del Comune di ordine generale che permette di riservare determinate strade alla circolazione di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilita’ urbana, ma non consente di derogare alle norme imperative, come quella propriamente contemplata nell’articolo 381 reg. esec. C.d.S., comma 2, ragion per cui l’affermato principio – consistente nel subordinare la legittimita’ della circolazione del disabile, avente a tal proposito diritto ai sensi della citata norma, all’aver provveduto alla preventiva registrazione-comunicazione della targa al competente ufficio del Comune di Milano – e’ errato dal punto di vista giuridico (diventando ultronea la valutazione della legittimita’ o meno del titolare del pass di aver provveduto a tale comunicazione solo nelle 48 ore successive al transito nelle aree riservate, quando non vi abbia assolto preventivamente).

La mera esposizione del contrassegno invalidi

Come gia’ posto in risalto da questa Corte (cfr. Cass. n. 719/2008), deve, infatti, considerarsi che, in tema di sanzioni amministrative, alla luce delle menzionate disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, articoli 11 e 12, e nell’articolo 381, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacita’ di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, e’ rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo sul veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, percio’, la sua validita’ non e’ limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma e’ estesa a tutto il territorio nazionale. Pertanto, l’esercizio di tale diritto non puo’ essere condizionato dal preventivo assolvimento di un onere informativo ulteriore a favore dell’ente comunale, che non trova un espresso fondamento in un dato normativo specifico, dal momento che lo stesso non e’ riconducibile alla previsione generale di cui all’articolo 7 C.d.S., con il quale e’ stabilito che, nei centri abitati, i Comuni possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze (il precedente di questa Corte – sentenza n. 11278/2001 – richiamato dalla difesa del Comune controricorrente riguardava il caso specifico che si discosta, in modo evidente, da quello oggetto del presente giudizio, assoggettato ad una disciplina speciale – della riconosciuta legittima adozione di un’ordinanza sindacale ai fine di limitare la sosta di “autocaravan” in una determinata localita’).
Tale disposizione – che si riferisce all’esercizio di un potere regolamentare generale dell’autorita’ sindacale – non implica affatto che, nella sussistenza di tutte le condizioni di legge di cui alle richiamate norme, possano essere imposte condizioni eccedenti rispetto a quelle dalle stesse previste. Ne’ dal complesso normativo racchiuso nel menzionato articolo 381 reg. esec. C.d.S., si evince una disposizione che legittimi la deroga alle stesse disposizioni normative in senso maggiormente oneroso per le persone invalide.
Anzi, dopo aver sancito – al suo comma 1 – l’obbligo in capo agli enti proprietari della strada di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita’ dei soggetti invalidi, nei commi successivi risultano disciplinate le modalita’ di rilascio del pass invalidi, avente natura e funzione di un’autorizzazione in deroga, la quale deve essere resa nota attraverso l’esposizione – nella parte anteriore del veicolo – del contrassegno invalidi, senza che possano essere imposti ulteriori obblighi con ordinanze degli enti locali implicanti la comunicazione preventiva della targa dei veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, la cui mancata osservanza non puo’, percio’, determinare la configurazione della violazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 14.
A questo principio dovra’ uniformarsi il giudice di rinvio.
Come e’ stato evidenziato nella recente ordinanza di questa Corte n. 8226/2022, non puo’, infatti, frapporsi alcun ostacolo alla liberta’ di locomozione del soggetto disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, essendo, anzi, onere di tale ente di procedere all’approntamento di meccanismi automatizzati tali da essere idonei alle necessarie verifiche della legittimita’ di tale circolazione (come, ad es., tramite la verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza), potendo, altresi’, i Comuni attivare un sistema di condivisione in rete delle informazioni sul rilascio dei contrassegni per gli invalidi.

La mera esposizione del contrassegno invalidi

Si e’, in proposito, chiarito che l’autorizzazione in questione e’ diretta a ridurre il piu’ possibile impedimenti deambulatori e non puo’ trovare ostacoli generati dalle difficolta’ organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio, il quale non puo’ porre limitazioni non previste dalla legge. Pertanto, nel caso in cui il controllo automatico sia stato effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando da esibire sul cruscotto, ove il predetto ente non intenda esporsi al rischio di elevare verbali di accertamento sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovra’ predisporre apposite modalita’ di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente stradale affetto da disabilita’ legalmente riconosciuta, senza, pero’, imporre a quest’ultimo oneri od obblighi ulteriori che non trovano supporto in specifiche prescrizioni normative.
4. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere accolta la prima censura dedotta, con assorbimento degli altri due motivi, da cui consegue la cassazione dell’impugnata sentenza, con il derivante rinvio della causa al Tribunale in composizione monocratica di Milano, in persona di altro magistrato, il quale, oltre a regolare le spese del presente giudizio, si uniformera’ anche al principio di diritto come precedentemente enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale in composizione monocratica di Milano, in persona di altro magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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