La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12637.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso (Nel caso di specie, in cui la domanda dell’odierno ricorrente, diretta ad ottenere l’accertamento, in confronto dell’Agenzia del Demanio, dell’intervenuta usucapione di un terreno, era stata accolta dal tribunale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale, nel rigettare il gravame, proposto dall’originario attore, risultato vittorioso sulla domanda principale, avverso il solo capo della sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione delle spese di lite, confermato la relativa statuizione in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 gennaio 2010, n. 497; Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 dicembre 2009, n. 27728).

Ordinanza|| n. 12637

Data udienza  del 19 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Spese processuali – Mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta – Non implicazione di acquiescenza alla pretesa dell’attore – Compensazione delle spese processuali – Insufficienza – Motivazione adeguata della decisione – Necessità

 

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *