Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12637.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell’attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso (Nel caso di specie, in cui la domanda dell’odierno ricorrente, diretta ad ottenere l’accertamento, in confronto dell’Agenzia del Demanio, dell’intervenuta usucapione di un terreno, era stata accolta dal tribunale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale, nel rigettare il gravame, proposto dall’originario attore, risultato vittorioso sulla domanda principale, avverso il solo capo della sentenza di prime cure che aveva disposto la compensazione delle spese di lite, confermato la relativa statuizione in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 14 gennaio 2010, n. 497; Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 dicembre 2009, n. 27728).
Ordinanza|| n. 12637
Data udienza del 19 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione convenuta – Non implicazione di acquiescenza alla pretesa dell’attore – Compensazione delle spese processuali – Insufficienza – Motivazione adeguata della decisione – Necessità
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