Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 10926
La mancanza nell’atto di citazione d’appello di tutti i requisiti per la vocatio in ius
La mancanza nell’atto di citazione d’appello di tutti i requisiti indicati dall’art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la “vocatio in ius”, non determina l’inammissibilità del gravame, dovendosi disporre, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono così sanati con efficacia “ex tunc”. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto che la mancanza, nell’atto di citazione notificato e iscritto a ruolo, dell’indicazione della data di udienza di comparizione e degli inviti previsti dall’art. 163, terzo comma, n. 7 c.p.c., vigente “ratione temporis”, non poteva essere sanata con la costituzione dell’appellato, né con la rinnovazione della citazione, ritenendo inapplicabile l’art. 164 c.p.c. al giudizio d’appello.)
Ordinanza|| n. 10926. La mancanza nell’atto di citazione d’appello di tutti i requisiti per la vocatio in ius
Data udienza 27 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Agenzia – Provvigione – Citazione in appello – Mancanza dei requisiti di cui all’art. 164 cpc – Rinnovazione – Ammissibilità – Efficacia retroattiva della rinnovazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 10196-2018) proposto da:
(OMISSIS) S.a.s. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l. (P.IVA: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2254-2017, pubblicata il 5 ottobre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
letta la memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
La mancanza nell’atto di citazione d’appello di tutti i requisiti per la vocatio in ius
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione del 30 agosto 2013, la (OMISSIS) S.a.s. conveniva, davanti al Tribunale di Modena, la (OMISSIS) S.p.A., al fine di sentirla condannare all’indennita’ spettante per la cessazione del rapporto di agenzia, al pagamento delle provvigioni attinenti all’attivita’ di agenzia prestata, al compenso dovuto per l’attivita’ di merchandising e al risarcimento del danno da mancato guadagno nel periodo di preavviso, per una somma complessiva di Euro 44.973,53.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) S.p.A., la quale contestava la fondatezza della domanda avversaria e, in via riconvenzionale, chiedeva che – previo accertamento della giusta causa del recesso attuato dal rapporto di agenzia, attesa l’attivita’ in concorrenza effettuata dalla (OMISSIS) – la societa’ agente fosse condannata al risarcimento dei danni nonche’ alla restituzione delle provvigioni incassate e non dovute con riferimento ai clienti direzionali, compensando le eventuali somme dovute dalla (OMISSIS) all’agente.
Escussi i testi ammessi e disposto l’ordine di esibizione dei documenti richiesti dall’attrice, il Tribunale adito, con sentenza n. 279/2017, depositata il 21 febbraio 2017, notificata il 14 marzo 2017, condannava la (OMISSIS) S.p.A. al pagamento, in favore della (OMISSIS) S.a.s., della somma di Euro 20.245,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui Euro 15.699,44 a titolo di indennita’ inerente alla cessazione del rapporto di agenzia, Euro 1.008,95 per le provvigioni relative al periodo da gennaio a maggio 2013 ed Euro 3.537,06 per il servizio di merchandising prestato da gennaio a maggio 2013. Erano, invece, disattese le domande riconvenzionali spiegate dalla (OMISSIS).
2.- Con atto di “citazione” notificato il 12 aprile 2017 (debitamente iscritto a ruolo entro i successivi 10 giorni), la (OMISSIS) S.a.s. proponeva appello, lamentando: 1) che spettavano le differenze provvigionali in esito alla riduzione di zona attuata da (OMISSIS) con effetti immediati, in costanza di preavviso e in misura superiore al 5%; 2) che spettava il danno da mancato guadagno subito durante il preavviso; 3) che era stata omessa ogni pronuncia sulla domanda volta ad ottenere la condanna di (OMISSIS) a pagare le differenze provvigionali sottratte all’agente; 4) che era stata omessa la produzione in giudizio dei documenti di cui il giudice aveva ordinato l’esibizione; 5) che l’indennita’ per cessazione del rapporto di agenzia era stata conteggiata nella media provvigionale, tenendo conto anche del periodo di preavviso, dove si era registrato un fatturato complessivo di soli Euro 1.257,29, a causa degli illegittimi comportamenti di (OMISSIS); 6) che era stato indebitamente negato il diritto dell’appellante a ricevere il Firr sulle provvigioni non pagate; 7) che era stato escluso erroneamente che la condotta tenuta dal (OMISSIS) integrasse gli estremi di cui all’articolo 96 c.p.c.; 8) che le spese di lite erano state liquidate in misura inferiore al minimo tabellare.
Mancando nell’atto di citazione notificato e iscritto a ruolo l’indicazione della data di udienza di comparizione e gli inviti previsti dall’articolo 163, comma 3, n. 7, c.p.c. vigente ratione temporis, la Corte di merito provvedeva, d’ufficio, con decreto presidenziale dell’8 maggio 2017, a fissare l’udienza di comparizione delle parti per la data del 29 settembre 2017, nominando il giudice relatore, assegnando all’appellato il termine per la sua costituzione e demandando all’appellante la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza entro il 30 giugno 2017.
L’appellante, pertanto, in data 6 giugno 2017 notificava l’atto di impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, con deposito telematico della seconda notifica effettuato in pari data.
All’esito, si costituiva nel giudizio di impugnazione la (OMISSIS) S.p.A., la quale eccepiva l’inammissibilita’ dell’appello per inesistenza dell’atto di impugnazione e chiedeva che fosse accertata la decadenza dal gravame interposto, con conseguente declaratoria del passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello per l’irritualita’ dell’atto introduttivo del gravame.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione – non qualificato dall’appellante ne’ come ricorso ne’ come citazione – era del tutto privo della vocatio in jus, ne’ recava la richiesta al giudice di emettere decreto di citazione, contenente la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti; b) che la disposizione di cui all’articolo 164 c.p.c. non era applicabile al giudizio d’appello, sicche’ la nullita’ dell’atto introduttivo del gravame, dipendente da vizi della vocatio in jus, non poteva essere sanata con la costituzione dell’appellato, ne’ con la rinnovazione della citazione, ed era rilevabile anche d’ufficio, in quanto solo l’atto conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 342 c.p.c. sarebbe stato idoneo ad impedire la decadenza dell’impugnazione e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; c) che, anche laddove si fossero ritenute applicabili le previsioni di cui all’articolo 164 c.p.c. al giudizio di appello, la totale omissione nell’atto introduttivo della vocatio in jus non sarebbe stata comunque sanabile, trattandosi di atto processuale mancante dei requisiti costitutivi minimi ed essenziali per la qualificazione come atto o provvedimento del tipo o della figura giuridica considerata e, quindi, radicalmente inesistente e non gia’ semplicemente nullo; d) che non poteva essere attribuita efficacia sanante alla successiva notificazione dell’impugnazione, avvenuta a seguito dell’emissione del decreto presidenziale, poiche’ la seconda notificazione era stata effettuata ampiamente oltre il decorso del termine breve di 30 giorni per la proposizione dell’appello, termine decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, atteso che la prima notifica riguardava un atto del tutto carente del requisito della vocatio.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, la (OMISSIS) S.a.s. Ha resistito con controricorso l’intimata (OMISSIS) S.r.l. (gia’ S.p.A.).
4.- La ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
La mancanza nell’atto di citazione d’appello di tutti i requisiti per la vocatio in ius
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o errata applicazione dell’articolo 164 c.p.c., per avere la Corte distrettuale escluso che il vizio dell’atto di appello tempestivamente notificato in data 12 aprile 2017, in ordine alla vocatio in jus, fosse sanabile all’esito dell’applicazione dell’articolo 164, comma 3, c.p.c. anche al procedimento d’appello.
In proposito, l’istante obietta che la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’articolo 164, comma 1, c.p.c., e quindi di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non sarebbe valsa a sottrarla, pur trattandosi di citazione d’appello, all’operativita’ dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti da detta norma, e cio’ anche qualora l’appellante avesse spontaneamente notificato un atto di citazione integrativo, rimediando cosi’ alle deficienze del primo atto.
Quindi, la ricorrente rileva che l’integrale omissione della vocatio in jus non avrebbe impedito la sanabilita’ retroattiva del vizio dell’atto introduttivo dell’impugnazione, con la conseguenza che la successiva rinnovazione della citazione nulla avrebbe sanato ogni vizio dell’atto di impugnazione tempestivamente notificato, con conseguente ammissibilita’ dell’appello.
2.- Il motivo e’ fondato.
2.1.- In primo luogo, deve rilevarsi – alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto – che il dettato di cui all’articolo 164 c.p.c. e’ applicabile anche all’atto di citazione introduttivo dell’appello.
Con l’effetto che i vizi della vocatio in jus, pur determinando la nullita’ della citazione – alla stregua del rinvio dell’articolo 342 c.p.c. alle indicazioni dell’atto introduttivo prescritte dall’articolo 163 c.p.c. (fatti salvi gli specifici avvertimenti di cui all’articolo 163, comma 3, n. 7, c.p.c. vigente ratione temporis, in ordine alle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado: Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7772 del 10/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 341 del 13/01/2016; Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013), non consentono di ritenere inammissibile il gravame e passata in giudicato la decisione impugnata, dovendosi disporre, ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., la rinnovazione, entro un termine perentorio, della menzionata citazione, i cui vizi sono cosi’ sanati (Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 23667 del 01/10/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14488 del 06/06/2018; Sez. 2, Sentenza n. 13128 del 28/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 17951 del 01/07/2008; Sez. 3, Sentenza n. 11607 del 31/05/2005; contra l’isolato arresto di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3809 del 25/02/2004).
2.2.- In secondo luogo, la sanatoria si estende anche all’ipotesi in cui l’atto introduttivo del gravame difetti di tutti i requisiti della vocatio.
Infatti, secondo il formante giurisprudenziale, la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall’articolo 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la vocatio in jus, non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all’operativita’ dei meccanismi di sanatoria ex tunc previsti dal secondo e comma 3 della medesima disposizione.
Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta a ruolo, venga chiamata all’udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell’udienza, dev’essere individuata ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell’articolo 164, comma 1, c.p.c., mentre, se si sia costituito, deve applicare l’articolo 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l’inosservanza del termine di comparizione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23979 del 26/09/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 13079 del 25/05/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 22024 del 16/10/2009).
Il concorso di piu’ cause di nullita’ afferenti alla vocatio in jus non vale, pertanto, a sottrarre la citazione al regime prescritto dall’articolo 164, primo, secondo e comma 3, c.p.c. E tanto perche’ il regime della nullita’ previsto da tale norma, per ciascuna delle nullita’ afferenti alla vocatio, e la conseguente sanatoria ex tunc, non possono mutare per il concorso di piu’ cause di nullita’, non mutando comunque, in tale evenienza, la ratio che ne giustifica la previsione.
Ed invero, l’atto di citazione, seppure carente, ha comunque individuato il diritto fatto valere, non presentando deficienze relative alla editio actionis, sicche’ e’ ragionevole che i meccanismi di sanatoria costituiti dall’ordine di rinnovazione o di integrazione operino in ogni caso retroattivamente, indipendentemente dalla carenza di uno solo, di piu’ o di tutti gli elementi indicati dall’articolo 164, comma 1, c.p.c..
2.3.- In ultimo, la rinnovazione della citazione in appello nulla per vizio della vocatio in jus importa la sanatoria retroattiva delle carenze rilevate, con la conseguenza che, all’esito dell’effettiva e rituale rinnovazione entro il termine perentorio concesso, gli effetti processuali della citazione introduttiva dell’appello si producono sin dal momento della prima notificazione.
Segnatamente, all’esito della rinnovazione, la tempestivita’ del gravame dovra’ essere valutata rispetto alla prima notifica e non gia’ in relazione alla notificazione dell’atto di citazione in rinnovazione.
Infatti, per effetto della nullita’ dell’atto ex articolo 164, comma 1, c.p.c., deve applicarsi il comma 2 di tale norma, a mente del quale, in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullita’ della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l’atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, cosi’ da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia gia’ decorso il termine per l’impugnazione al momento del rinnovo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11549 del 02/05/2019; Sez. 3, Sentenza n. 17474 del 09/08/2007; Sez. 1, Sentenza n. 6541 del 11/05/2001).
3.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto alla erronea declaratoria di inammissibilita’ del gravame e, all’esito, i motivi d’appello devono essere esaminati nel giudizio di rinvio.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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