La mancanza di un’eccezione in punto di giurisdizione in primo grado

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 27 luglio 2020, n. 4775.

La massima estrapolata:

La mancanza di un’eccezione in punto di giurisdizione in primo grado non impedisce di censurare una sentenza che abbia implicitamente statuito positivamente sulla giurisdizione del giudice amministrativo, analizzando il ricorso nel merito.

Sentenza 27 luglio 2020, n. 4775

Data udienza 7 luglio 2020

Tag – parola chiave: Giurisdizione – Patente di guida – Revisione mediante nuovo esame di idoneità tecnica – Art. 126-bis, D.Lgs. n. 285/1992 – Azzeramento punteggio – Controversia – Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – Eccezione in appello – Ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2331 del 2012, proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via (…);
contro
il signor Se. Po., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione terza, n. 2208/2011, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020, il consigliere Francesco Frigida;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato ha proposto il ricorso di primo grado n. 1447 del 2011, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, avverso il provvedimento n. 2/1172/IM, emesso il 1° febbraio 2011 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la motorizzazione, Ufficio provinciale di Milano, e notificato all’interessato dal Comune di Olbia, Comando di Polizia municipale, il 23 aprile 2011, recante “Revisione della patente di guida della categoria B n. U19194756K”. In particolare, l’Amministrazione ha disposto la revisione della predetta patente di giuda mediante nuovo esame di idoneità tecnica del titolare, ai sensi dell’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992. Il provvedimento è stato adottato, in quanto, l’interessato, a seguito dell’accertamento di diverse violazioni di norme del codice della strada, avrebbe esaurito il proprio punteggio.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza in forma semplificata n. 2208 del 13 settembre 2011, il T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, sezione terza, ha accolto il ricorso e ha condannato l’amministrazione statale al pagamento, in favore della parte privata, delle spese di lite, liquidate in euro 1.300, oltre accessori.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 9/12 marzo 2012 e in data 30 marzo 2012 – il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
4. La parte appellata, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 luglio 2020.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e diritto.
7. In via pregiudiziale, il Collegio rileva che l’amministrazione odierna appellante – e resistente in primo grado – non ha eccepito dinanzi al T.a.r. il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ciò posto, si osserva che tale circostanza non impinge sull’ammissibilità del motivo di impugnazione, in quanto l’articolo 9 del codice del processo amministrativo statuisce, tra l’altro, che il difetto di giurisdizione “nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronunzia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione”, sicché la mancanza di un’eccezione in punto di giurisdizione in primo grado non impedisce di censurare una sentenza che, come nel caso di specie, abbia implicitamente statuito positivamente sulla giurisdizione del giudice amministrativo, analizzando il ricorso nel merito.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa, laddove ha chiarito che “Ai fini della corretta introduzione della questione di giurisdizione in appello è, dunque, sufficiente che sia stato proposto specifico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado che abbia statuito sulla giurisdizione, a prescindere dalla circostanza che l’appellante in primo grado non abbia sollevato la relativa eccezione” e, pertanto, “pur non essendo stata sollevata in primo grado una eccezione di difetto di giurisdizione, il motivo di appello è ammissibile, giacché, ai sensi dell’articolo 9, il difetto di giurisdizione può essere rilevato, sulla base di uno specifico motivo di impugnazione della sentenza che, anche implicitamente, abbia ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo” (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 17 febbraio 2017, n. 730; cfr. nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 23 novembre 2016, n. 4924; Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 giugno 2014, n. 3027).
Ne discende che l’unico motivo d’appello è ammissibile.
8. La doglianza formulata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è meritevole di accoglimento, poiché il giudizio avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revisione della patente di guida rientra senza dubbio nella giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo la Corte regolatrice della giurisdizione ha precisato che:
– “il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 4” (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 24 luglio 2015, n. 15573);
– “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti (cfr. Cass. S.U. 11/02/2003, n. 1993; Cass. S.U., 07/02/2006, n. 2519; Cass. S.U., 06/02/2006, n. 2446; Cass. S.U., 19/04/2004, n. 7459). Da tale orientamento non vi è motivo di discostarsi, anche perché un’interpretazione che escludesse la specifica tutela approntata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, nei soli casi di decurtazione dei punti (che culmina nella sospensione della patente, allorché risultino esauriti tutti i punti), mentre la consentisse per la sospensione, urterebbe contro l’omogeneità del sistema sanzionatorio del C.d.S., determinando una divaricazione delle forme di tutela giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e, come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. (C. Cost. 12 febbraio 1996, n. 31)” (Corte di cassazione, sezioni unite civile, 29 luglio 2008, n. 20544).
Anche la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito che “quando consegua alla comunicazione della perdita integrale del punteggio per violazioni al codice della strada, il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida rappresenta un atto dovuto di natura vincolata; pertanto, la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione del g.o. ed alla competenza funzionale del giudice di pace” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 febbraio 2019, n. 1342).
Tanto premesso, in adesione al suddetto univoco orientamento giurisprudenziale, il Collegio reputa che il provvedimento di revisione della patente di guida n. 2/1172/IM, emesso il 1° febbraio 2011, dall’amministrazione appellante, con cui è stato ordinato all’odierno appellato di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica a seguito di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale (per le quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario), con conseguente proponibilità di opposizione dinanzi al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, ovverosia il giudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2011 (“L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie”).
9. In conclusione l’appello va accolto e, pertanto, in totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria.
10. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2331 del 2012, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Giancarlo Luttazi – Presidente FF
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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