Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 aprile 2023| n. 9959.
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale è commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell’immobile prima dell’esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l’esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all’espropriazione.
Ordinanza|14 aprile 2023| n. 9959. La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
Data udienza 6 luglio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – ESPROPRIAZIONE PARZIALE E SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 9728/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS), lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE di PONTENURE, p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS), lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna n. 1645 – 14/16.3.2017;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 6 luglio 2022 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con Det. in data 1 aprile 2004, il Comune di Pontenure, ai fini della realizzazione di una nuova arteria viaria, necessaria per veicolare il traffico al di fuori del centro abitato, deliberava l’occupazione d’urgenza di taluni terreni di proprieta’ di (OMISSIS).
Con decreti in data 1.2.2011 il Comune di Pontenure disponeva l’espropriazione dei terreni di proprieta’ di (OMISSIS).
In data 9.6.2015 la terna del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 21, depositava la relazione di stima e quantificava in Euro 564.000,00 l’indennita’ di esproprio parziale, in Euro 70.515,00 l’indennita’ di occupazione temporanea ed in Euro 88.722,00 l’indennita’ aggiuntiva.
2. Con ricorso del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 29, e articolo 702 bis c.p.c., alla Corte d’Appello di Bologna depositato il 10.7.2015 il Comune di Pontenure si opponeva alla stima.
Chiedeva, previa declaratoria di illegittimita’ della stima opposta, di determinare la giusta indennita’ di espropriazione dei beni di (OMISSIS) nonche’ la conseguente giusta indennita’ di occupazione temporanea.
3. Si costituiva (OMISSIS).
Eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilita’ del ricorso, giacche’ proposto tardivamente, allorche’ era decorso il termine di trenta giorni dal deposito della stima.
Chiedeva in ogni caso rigettarsi l’avversa opposizione.
4. Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza in data 14/16.3.2017 la Corte d’Appello di Bologna determinava in Euro 228.121,20 l’indennita’ di espropriazione ed in Euro 58.619,75 l’indennita’ di occupazione dovute ad (OMISSIS), condannava (OMISSIS) a rimborsare al Comune le spese di lite e a farsi carico delle spese di c.t.u..
Premetteva la corte d’appello che l’ausiliario aveva, alla stregua del cosiddetto “valore differenziale della parte residua” e sulla scorta di ben precisi fattori di deprezzamento dell’area residua, quantificato in Euro 309.720,00 l’indennita’ di espropriazione, in Euro 58.619,75 l’indennita’ di occupazione ed in Euro 88.722,00 l’indennita’ aggiuntiva connessa all’ipotesi di espropriazione in danno di coltivatore diretto.
Premetteva ancora che nella specie doveva sicuramente ravvisarsi un’ipotesi di espropriazione parziale, attesa l’indubbia unita’ economica e funzionale dei terreni agricoli oggetto di espropriazione.
Indi esplicitava che era senz’altro da condividere il rilievo formulato dall’ente comunale secondo cui i pregiudizi correlati all’inquinamento ambientale ed acustico non erano indennizzabili, siccome conseguenza immediata e diretta della realizzazione della strada e non dell’espropriazione parziale del terreno e dunque similmente incidenti, indipendentemente dall’intervento ablatorio, su tutti i terreni ubicati in prossimita’ dell’opera pubblica.
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
Esplicitava altresi’ che era senz’altro da condividere pur il rilievo formulato dall’ente opponente secondo cui il pregiudizio correlato ai limiti alla coltivazione connessi alla presenza di fasce di rispetto non era indennizzabile, siccome del pari conseguenza immediata e diretta della realizzazione della strada e siccome, ancor prima, idonei ad inibire l’attivita’ edificatoria non gia’ l’attivita’ agricola.
Esplicitava inoltre che l’ausiliario aveva quantificato nel complesso in Euro 84.114,00 il deprezzamento correlato sia al frazionamento del terreno in due porzioni distinte sia alla creazione di fasce di rispetto; che, in dipendenza della non indennizzabilita’ del pregiudizio correlato alla creazione delle fasce di rispetto, si stimava “equo escludere una somma pari alla meta’, ossia Euro 42.057” (cosi’ ordinanza impugnata, pag. 7).
Esplicitava infine che non era da riconoscere l’indennita’ aggiuntiva del Decreto Legislativo n. 327 del 2001, ex articolo 40, comma 4.
Esplicitava segnatamente che ai fini del riscontro della qualita’ di imprenditore agricolo ovvero di coltivatore diretto in capo all’opposto non erano probanti ne’ l’iscrizione negli elenchi tenuti presso il Servizio Contributi Agricoli Unificati, avente valenza unicamente a fini previdenziali, ne’ l’iscrizione nel registro delle imprese, avente valenza unicamente dichiarativa.
Esplicitava ulteriormente che la dimostrazione della qualita’ di coltivatore diretto postulava la prova – per nulla assolta – della prevalenza del lavoro proprio e della propria famiglia nella coltivazione del fondo; che la dimostrazione della qualita’ di imprenditore agricolo postulava la prova positiva della diretta gestione dell’azienda agricola da parte di (OMISSIS), prova insussistente a fronte del riscontro contrario costituito dai numerosi contratti di “concessione di terreno per coltivazione stagionale” e di affitto stipulati dal convenuto-opposto con un agricoltore della zona.
5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il Comune di Pontenure ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
Parimenti ha depositato memoria il controricorrente.
7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che la Corte di Bologna ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione pregiudiziale e dirimente di inammissibilita’ dell’avversa opposizione, siccome esperita tardivamente, allorche’ era decorso il termine perentorio di trenta giorni dal deposito della stima.
8. Il primo motivo di ricorso va rigettato.
9. Innegabilmente con il mezzo in disamina il ricorrente si duole, tout court, dell’asserita omissione di pronuncia.
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
Innegabilmente la corte d’appello ha pronunciato nel merito.
In questi termini e’ sufficiente, ai sensi dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1, il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilita’ pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. 29.1.2021, n. 2151; in tale occasione questa Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha rigettato il motivo di ricorso denunciante l’omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilita’ dei motivi d’appello, per difetto di specificita’ degli stessi, avendo il giudice comunque deciso il gravame nel merito; cfr. altresi’ Cass. sez. lav. 18.3.2013, n. 6715).
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 40.
Deduce che la Corte di Bologna ha errato, allorche’, discostandosi dalle indicazioni del c.t.u., ha reputato non indennizzabile il pregiudizio correlato all’inquinamento ambientale ed acustico.
Deduce che, in ipotesi di espropriazione parziale, nel solco della sentenza n. 181/2011 della Corte costituzionale, sono senza dubbio da indennizzare gli effetti pregiudizievoli che incidono specificamente sulla singola posizione dominicale e che dipendono direttamente dall’esecuzione dell’opera pubblica.
Deduce quindi che, cosi’ come acclarato dall’ausiliario d’ufficio, la produzione agricola del proprio fondo e’ destinata all’industria ed alla grande distribuzione e costituisce fatto notorio che le industrie alimentari e le catene della grande distribuzione, particolarmente attente alla tracciabilita’ dei prodotti ortofrutticoli, rifiutano, siccome non conformi agli standards qualitativi minimi, quelli derivanti da coltivazioni ubicate in prossimita’ di autostrade e di strade soggette a traffico intenso.
11. Il secondo motivo di ricorso e’ fondato e da accogliere.
12. Vanno debitamente premessi gli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui, in tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprieta’ all’espropriato derivante dall’opera pubblica realizzata e’ suscettibile di indennizzo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33, poiche’ l’indennita’ di espropriazione comprende l’intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedimento ablativo (cfr. Cass. (ord.) 11.10.2021, n. 27555).
Ovvero l’insegnamento secondo cui la liquidazione dell’indennita’ per l’espropriazione parziale e’ commisurata alla differenza tra il giusto prezzo dell’immobile prima dell’esproprio e il giusto prezzo della parte residua dopo l’esproprio stesso, dovendo tenersi conto, oltre che del valore della porzione ablata, anche del decremento della parte di fondo residuata all’espropriazione (cfr. Cass. ( HYPERLINK “idp:3454229;3″ord HYPERLINK “idp:3454229;3”.) 3.11.2017, n. 26243).
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
13. Su tale scorta si impone, nelle specie, il seguente duplice corollario.
Da un lato, allo scopo della indennizzabilita’ dell’integrale diminuzione patrimoniale subita da (OMISSIS), vanno recepiti i rilievi del medesimo ricorrente secondo cui l’inutilizzabilita’ del sedime collocato entro l’area di potenziale contaminazione da “polveri sottili”, legate al traffico veicolare lungo la strada di nuova costruzione, “realizza (…) quella sorta di “personalizzazione” del danno che rende il medesimo significativo ai fini della quantificazione dell’indennita’” (cosi’ ricorso, pag. 13).
Cosicche’, ai fini del computo dell’indennita’ in ipotesi di espropriazione parziale, il decremento di valore della porzione residua all’esito dell’ablazione deve tener conto anche della diminuita “possibilita’ di utilizzare appieno il sedime” (cosi’ ricorso, pag. 14).
Dall’altro, sono da censurare i rilievi della corte di merito secondo cui i pregiudizi conseguenti all’inquinamento ambientale sono da ricondurre, eziologicamente, alla realizzazione della strada non gia’ all’espropriazione parziale del terreno agricolo del ricorrente.
14. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la mancanza della motivazione.
Deduce che la Corte di Bologna, allorche’ ha reputato indennizzabile il pregiudizio correlato al frazionamento del terreno in due fondi distinti e viceversa non indennizzabile il pregiudizio correlato alla creazione delle fasce di rispetto ed ha cosi’ computato per la quota – Euro 42.057,00 – della meta’ il deprezzamento nel complesso stimato dal c.t.u. in Euro 84.114,00 per ambedue i pregiudizi, ha operato un generico riferimento all’equita’, del tutto insufficiente a giustificare la decisione assunta.
Deduce ulteriormente che alla stregua delle risultanze della relazione di c.t.u. le conseguenze pregiudizievoli per la porzione di terreno residua derivano in via assolutamente prioritaria dalla divisione del terreno in due porzioni separate.
Deduce che del resto la stessa corte d’appello ha dato atto che la creazione delle fasce di rispetto inibisce l’attivita’ edificatoria, attivita’ neppure ipotizzata.
15. Il terzo motivo di ricorso parimenti e’ fondato e da accogliere.
16. Sussiste il denunciato vizio di mancata motivazione.
Sussiste propriamente il vizio di motivazione “apparente”.
Difatti, la motivazione e’ “apparente”, allorche’ il giudice di merito omette – cosi’ come nella specie – di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).
Ne’, evidentemente, onde escludere la surriferita “anomalia motivazionale” e’ bastevole lo scarno riferimento all'”equita’” operato dalla corte distrettuale, allorche’ ha tout court dimezzato il decremento che, di contro, l’ausiliario d’ufficio aveva per la maggior parte ascritto alle conseguenze pregiudizievoli correlate al frazionamento in due porzioni distinte dell’unita’ fondiaria di proprieta’ di (OMISSIS) (cfr. al riguardo ricorso, pagg. 15 – 17, ove sono testualmente riprodotti ampi stralci della relazione di c.t.u.).
D’altronde, questa Corte spiega che la valutazione ex articolo 1226 c.c., postula comunque che il giudice fornisca enunciazione, seppur sommaria, delle congrue ragioni cui ha ancorato il suo giudizio equitativo (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17492; Cass. 29.11.2012, n. 21246).
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
17. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c..
Deduce che la Corte di Bologna, allorche’ ha negato il riconoscimento del l’indennita’ aggiuntiva del Decreto Legislativo n. 327 del 2001, ex articolo 40, comma 4, non ha tenuto conto che nel ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., il Comune di Pontenure per nulla aveva addotto il difetto in capo all’opposto della qualita’ di imprenditore agricolo ovvero di coltivatore diretto.
Deduce conseguentemente che la sua qualita’ di imprenditore agricolo ovvero di coltivatore diretto doveva reputarsi fuor di contestazione ed estranea al novero delle circostanze che egli ricorrente, iniziale opposto, avrebbe dovuto allegare e provare.
18. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la HYPERLINK “id:29590;1,29226;1″nullita’ HYPERLINK “id:29590;1,29226;1” dell’ordinanza per ultrapetizione, per violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che la Corte di Bologna non ha tenuto conto che nel ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., il Comune di Pontenure non aveva operato alcun riferimento all’indennita’ aggiuntiva del Decreto Legislativo n. 327 del 2001, ex articolo 40, comma 4.
Deduce che a nulla rileva che il Comune di Pontenure, in sede di esame della relazione di c.t.u., ha fatto riferimento al difetto della qualita’ di coltivatore diretto in capo ad egli ricorrente.
Deduce invero che, diversamente dal rito ordinario di cognizione, nel rito sommario di cognizione e’ preclusa la possibilita’ di integrare le proprie domande in corso di causa.
19. Si giustifica la disamina contestuale del quarto motivo e del quinto motivo di ricorso; tanto in dipendenza della sostanziale identita’ delle ragioni che militano per il rigetto e dell’uno e dell’altro mezzo di impugnazione.
20. Il quarto ed il quinto motivo difettano di specificita’ ed “autosufficienza”. E’ fuor di dubbio che e l’una e l’altra ragione di censura veicolano “errores in procedendo”.
E’ fuor di dubbio, inoltre, che, qualora venga denunciato un “error in procedendo”, questa Corte di legittimita’ diviene anche giudice del “fatto processuale” ed e’ investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181).
E nondimeno il ricorrente non ha indicato, cosi’ come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti i “fatti processuali” (omessa contestazione della qualita’ di imprenditore agricolo piccolo o medio/grande; omessa considerazione nell’iniziale opposizione del thema dell’indennita’ aggiuntiva ex articolo 40, comma 4, cit.) di cui ha invocato il riesame (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l'”error in procedendo” non e’ rilevabile ex officio e che questa Corte non puo’ ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’error).
Piu’ esattamente, il ricorrente non ha riprodotto testualmente e specificamente, cosi’ come avrebbe dovuto, i passaggi salienti dell’iniziale opposizione, si’ da consentire l'”autosufficiente” riscontro dei mancati (ex adverso) rilievi di “non contestazione” e di “non opposizione” (al riguardo cfr., rispettivamente, Cass. 9.8.2016, n. 16655, e Cass. (ord.) 14.10.2021, n. 28072).
La liquidazione dell’indennità per l’espropriazione parziale
E, ben vero, la riscontrata carenza ex articolo 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, riveste valenza pur alla luce del piu’ recente arresto, in tema, delle sezioni unite.
Difatti, le sezioni unite hanno precisato che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quale corollario del requisito di specificita’ dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, cosi’ da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950).
21. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 92 c.p.c..
Deduce che le somme riconosciute dalla Corte di Bologna sono inferiori alla meta’ delle somme in precedenza quantificate dalla terna del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ex articolo 21, ma sono superiori al doppio dell’indennita’ provvisoria omnicomprensiva a suo tempo offerta dal Comune di Pontenure.
Deduce su tale scorta che ha errato la corte d’appello a regolare le spese di lite alla stregua del criterio dell’integrale soccombenza di egli ricorrente.
Deduce che nella specie si e’ invece verificata un’ipotesi di soccombenza reciproca che avrebbe giustificato una diversa disciplina delle spese di lite.
22. Evidentemente l’accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del sesto motivo di ricorso.
23. In accoglimento del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso l’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna n. 1645 – 14/16.3.2017 va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
24. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso, cassa, in relazione ai medesimi motivi, l’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna n. 1645 – 14/16.3.2017 e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’; rigetta il primo motivo, il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito il sesto motivo di ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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