Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 1 febbraio 2019, n. 3057.
La massima estrapolata:
La legittimità ai fini accertativi degli atti emessi dal consorzio che gestisce il servizio di raccolta rifiuti non può presumersi per il fatto che il Comune partecipi al consorzio stesso. Questo in quanto deve preventivamente essere accertata la natura di ente pubblico del consorzio e la sussistenza della sua potestà impositiva previa disamina del suo statuto e degli atti deliberativi con cui i singoli Comuni hanno deciso di aderirvi.
Sentenza 1 febbraio 2019, n. 3057
Data udienza 4 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6949/2013 R.G. proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) (TV) il (OMISSIS) residente in (OMISSIS) (TV) via (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del Foro di Pordenone, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l con sede in (OMISSIS) in persona del suo Presidente (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) del Foro di Treviso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
-intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia – Mestre depositata il 21/08/2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere Russo Rita;
udito l’avv.to (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTO
1. – La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta respinto il ricorso dell’appellante contro l’ingiunzione di pagamento della TIA da lui dovuta per gli anni 2006, 2007, 2008, notificatagli, sulla base di fatture precedentemente emesse, da (OMISSIS) s.r.l., societa’ incaricata del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti al Consorzio C.I.T., fra cui il Comune, nel quale risiede (OMISSIS), di (OMISSIS).
2. – La CTR, per cio’ che nella presente sede ancora interessa, ha ritenuto infondato l’assunto dell’appellante, secondo il quale l’atto impugnato era illegittimo in quanto basato su una tariffa TIA approvata dal Consorzio – non avente natura di ente pubblico e privo di potesta’ impositiva – anziche’ dal Comune di (OMISSIS), rilevando, testualmente, che “tenuto conto di quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza… (omissis)… non si puo’ non condividere quanto dichiarato dalla parte resistente circa la possibilita’ da parte del Consorzio di assumere decisioni, essendo composto anche dal Comune in causa”.
6. La sentenza, depositata il 21.9.2012, e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
(OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per difetto di autosufficienza (recte: del requisito di specificita’ richiesto dall’articolo 366 c.p.c.).
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la nullita’ della sentenza impugnata, per violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36 e dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, assumendo che la CTR e’ venuta meno al suo dovere di esporre i fatti rilevanti della controversia e i motivi della decisione, essendosi limitata a confermare la pronuncia di primo grado senza illustrare l’iter logico-giuridico seguito per giungere a tale conclusione.
2. – La censura non si fonda su atti o documenti di causa, ma attiene ad un vizio proprio della sentenza, la cui rilevabilita’ prescinde dalla piu’ o meno completa esposizione delle vicende processuali e dei fatti che hanno originato la controversia: riguardo ad essa, l’eccezione di inammissibilita’ sollevata in via pregiudiziale da (OMISSIS), da esaminare con riferimento ad ogni singolo motivo (Cass. S.U. n. 16887/013) e’ pertanto manifestamente infondata.
3. – Cio’ precisato, il motivo deve essere accolto.
3.1. – Questa Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione della sentenza “per relationem” e’ ammissibile, purche’ il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identita’ di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, “mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (fra molte, da ultimo, Cass. n. 21978 del 2018, n. 22022 del 2017, n. 14786 del 2016).
3.1 – La sentenza impugnata e’ affetta dal vizio denunciato perche’ la CTR si e’ limitata a richiamare “quanto motivato e deciso dai giudici di prima istanza”, senza indicare le ragioni della propria adesione alla sentenza della CTP, ed ha poi concluso con un rilievo, del tutto generico, circa il fatto che il Consorzio e’ composto “anche” dal Comune in causa, che non vale certo a chiarire quale sia la natura di detto Consorzio e quali siano le sue finalita’. In particolare, il giudice d’appello non ha esaminato le questioni decisive devolute al suo esame con l’atto di gravame, concernenti la natura di ente pubblico del Consorzio e la sussistenza della sua potesta’ impositiva (evidentemente desumibili solo dal suo statuto e dagli atti deliberativi con i quali i singoli Comuni hanno deciso di aderirvi e previa valutazione della compatibilita’ di tali atti con quanto previsto dall’articolo 23 Cost. nonche’ dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articoli 49 e 22 e dall’articolo 172, lettera c), TUEL).
3. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla CTR del Veneto in diversa composizione che liquidera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
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