La legittimazione al negozio di conferma o di convalida

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 dicembre 2020| n. 28602.

La legittimazione al negozio di conferma o di convalida, anche sotto forma di esecuzione volontaria, della disposizione testamentaria nulla sussiste solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidità trarrebbe un vantaggio che si sostanzi nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari; essa non sussiste, quindi in capo al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli è portatore di un interesse opposto all’invalidità del testamento stesso, con la conseguenza che questi, solo qualora sia divenuto erede dell’erede onerato, potrà proseguire l’impugnativa del testamento già proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato.

Sentenza|15 dicembre 2020| n. 28602

Data udienza 17 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Successioni – Legato – Legatario – Soggetto legittimato a proseguire il giudizio per fare accertare l’invalidità del testamento per più disposizioni a titolo particolare a favore di diversi soggetti – Diritto al conseguimento del legato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3053/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
(OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova, pubblicata i117 novembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado;
uditi gli avv. (OMISSIS), per la ricorrente e l’avv. (OMISSIS), su delega, per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Savona, di rigetto della domanda volta a fare accertare la nullita’ e l’annullabilita’ del testamento pubblico di (OMISSIS), deceduta in (OMISSIS).
Con tale testamento la de cuius aveva ordinato una pluralita’ di legati, uno dei quali in favore di (OMISSIS), la quale chiamava in giudizio (OMISSIS), padre della testatrice e suo unico erede, chiedendo l’adempimento del legato.
(OMISSIS), costituendosi, faceva valere con domanda riconvenzionale, la nullita’ o l’annullabilita’ del testamento della figlia sotto svariati profili.
Ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri legatari in base al testamento, il processo era dichiarato interrotto per la morte del (OMISSIS), il quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento, nominando sua unica erede (OMISSIS), gia’ legataria della proprieta’ di un bene immobile in base al testamento di (OMISSIS).
La (OMISSIS) riassumeva il giudizio gia’ iniziato dal proprio dante causa.
Il tribunale rigettava la domanda, rilevando che (OMISSIS) aveva prestato acquiescenza al testamento o comunque aveva dato volontaria esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Il tribunale aggiungeva che l’impugnativa del testamento era preclusa anche a (OMISSIS), in quanto priva di legittimazione attiva, essendo erede di (OMISSIS) e contemporaneamente legataria di un immobile in base al testamento impugnato.
Il tribunale riteneva comunque infondata la domanda di annullamento del testamento a suo tempo proposta da (OMISSIS), il quale aveva denunciato una molteplicita’ di anomalie nella formazione del testamento pubblico. In via preliminare rispetto alla disamina nel merito di tali censure il tribunale evidenziava che il (OMISSIS) non aveva proposto querela di falso in ordine ai fatti indicati nell’atto notarile.
La Corte d’appello di Genova confermava la sentenza.
Essa dichiarava inammissibile l’appello nella parte in cui era impugnata la statuizione sull’avvenuta convalida della scheda testamentaria.
Secondo la corte d’appello, il tribunale aveva riconosciuto che l’impugnativa del testamento pubblico fosse preclusa alla (OMISSIS) non solo in dipendenza della convalida fatta dal suo dante causa, ma anche in considerazione della sua concorrente qualita’ di legataria in base al testamento impugnato, che la rendeva autonomamente priva di legittimazione rispetto all’azione proposta.
La statuizione di primo grado imponeva quindi alla (OMISSIS) di impugnare la sentenza in relazione ad entrambi tali profili, tanto in ordine al riconoscimento che l’erede (OMISSIS) aveva convalidato il testamento, quanto in ordine al rilievo fondato sulla qualita’ di legataria della (OMISSIS). La corte d’appello considerava tale ultimo rilievo alla stregua di un’autonoma ragione preclusiva dell’iniziativa giudiziaria contro il testamento, concorrente con quella fondata sulla qualita’ della (OMISSIS) di erede dell’erede che l’aveva convalidato.
Il contenuto complessivo della decisione di primo grado imponeva alla (OMISSIS) di impugnare ambedue le rationes decidendi, laddove l’appello si dirigeva solo contro il riconoscimento dell’avvenuta convalida da parte dell’originario attore.
La corte di merito dichiarava altresi’ inammissibile il motivo volto a censurare la decisione sulle modalita’ di redazione del testamento, argomentando che l’appellante non aveva impugnato la statuizione di primo grado nella parte in cui il tribunale riconosceva che si trattava di profili di invalidita’ che implicavano la proposizione della querela di falso, che non era stata invece proposta.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi la ” (OMISSIS), l’ (OMISSIS), e l’ (OMISSIS).
Ha resistito con controricorso anche (OMISSIS), che dichiarava di costituirsi ai soli fini dell’integrita’ del contraddittorio, avendo definito la lite con l’erede.
Si rappresenta nel ricorso che l’attuale ricorrente ha definito la lite con tutti i legatari, ad eccezione delle associazioni controricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 2909 c.c..
E’ oggetto di censura l’interpretazione della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello.
Posto che la corte d’appello ha riconosciuto che il (OMISSIS) aveva convalidato il testamento della figlia, si sostiene che nella sentenza di primo grado non c’e’ alcun elemento che possa giustificare la illazione che, con riferimento alla (OMISSIS), l’inammissibilita’ della domanda discendesse non soltanto dalla qualita’ di erede di colui che aveva convalidato il testamento, ma anche dalla sua qualita’ di legataria in base al testamento impugnato.
2. Il motivo e’ fondato.
Nel caso in cui si controverta sulla interpretazione del giudicato formatosi nel corso dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno) la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere alla interpretazione diretta datane dal giudice di merito (Cass. n. 530/1965). Al fine di verificare se si sia formato un giudicato, la corte di legittimita’ procede al relativo accertamento con cognizione piena, che si estende alla diretta valutazione e interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo al giudice di merito (Cass. n. 1099/2006).
Il primo giudice, dopo avere riconosciuto che l’erede originario (OMISSIS) non avrebbe potuto impugnare il testamento, avendovi prestato acquiescenza, cosi’ prosegue: “tale iniziativa giudiziaria e’, parimenti, preclusa anche a (OMISSIS), le cui domande vanno sul punto respinte in quanto carenti di legittimazione attiva. La (OMISSIS) che in precedenza era la collaboratrice domestica di (OMISSIS) (…), era stata a sua volta beneficiata dal testamento ricevendo in legato un appartamento in (OMISSIS) ed, e’ comunque, intervenuta nel giudizio quale erede del (OMISSIS)”.
La corte d’appello ha inteso tale passaggio della decisione del primo giudice quale condivisione della posizione che era stata sostenuta nel giudizio da (OMISSIS), la quale aveva iniziato la lite contro l’erede per l’adempimento del legato disposto nel testamento per cui e’ causa. La legataria (OMISSIS), nella memoria di costituzione dopo la riassunzione, aveva eccepito che ” (OMISSIS) si e’ costituita nel giudizio sia nella qualita’ di erede di (OMISSIS) sia come legataria della figlia (OMISSIS) e che in sostanza nella qualita’ di erede di (OMISSIS) formulava domande che avrebbero condotto ad inficiare la validita’ del legato di cui la medesima (OMISSIS) e’ beneficiaria e che ha accettato (…). Solo se avesse ab origine rinunciato al legato avrebbe potuto richiedere, sulla scorta di tale rinuncia, la nullita’ del testamento di (OMISSIS); che tale duplicazione di ruoli e posizioni in capo alla stessa persona non puo’ trovare spazio nel presente giudizio e che l’accettazione del legato, implicando riconoscimento della validita’ del testamento de quo, inibisce la possibilita’ della (OMISSIS) di agire per ottenere la declaratoria di inesistenza, nullita’ o pronuncia di annullamento del medesimo testamento; che in definitiva (OMISSIS), avendo accettato il legato, non puo’ chiedere che il testamento, di cui ella stessa ha beneficiato, sia dichiarato inesistente o nullo ovvero sia annullato” (pag. 8). In altra parte della sentenza si evidenzia che altri legatari avevano eccepito che la (OMISSIS) aveva conseguito il legato quando gia’ era a conoscenza del contenzioso fra erede e legatari sulla validita’ del testamento (pag. 7).
La corte d’appello ha riconosciuto che il tribunale aveva fatto propria tale tesi. Essa, pertanto, ha dato della sentenza di primo grado la seguente lettura:
a) il tribunale ha riconosciuto infondata la domanda proposta dall’erede (OMISSIS), in quanto il medesimo aveva prestato acquiescenza al testamento;
b) la (OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), subiva gli effetti della convalida;
c) la (OMISSIS), legataria in base al testamento, aveva conseguito il legato quando gia’ sapeva del contenzioso;
d) in considerazione di cio’ la (OMISSIS) non avrebbe comunque potuto proseguire l’originaria azione nella veste di erede del (OMISSIS), perche’, conseguendo il legato ordinato in suo favore con il testamento impugnato, ne aveva implicitamente riconosciuto la validita’.
Secondo la corte d’appello, il tribunale di Savona, nel definire la lite, era stato guidato dal principio di diritto che il legatario, il quale abbia conseguito il legato, non potrebbe, una volta divenuto erede dell’onerato, far valere l’invalidita’ del testamento, avendone in precedenza riconosciuto la validita’.
Tale interpretazione non rispecchia il reale contenuto della sentenza del tribunale. Invero il passaggio della sentenza di primo grado, nel quale si sottolinea la qualita’ di legataria della (OMISSIS) in forza del testamento impugnato, ha un significato assai piu’ ristretto rispetto a quello ipotizzato dai giudici d’appello. Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’azione della (OMISSIS) sia perche’ erede dell’erede che aveva convalidato il testamento, sia perche’ legataria in base al testamento impugnato. Anche a volere riconoscere che, nel dichiarare il difetto di legittimazione della (OMISSIS) come legataria, il tribunale avesse implicitamente valorizzato, in termini preclusivi, il conseguimento del legato, l’ulteriore illazione che il precedente contegno della legataria le precludeva anche la prosecuzione dell’iniziativa giudiziaria avviata dal proprio dante causa contro il testamento non si ricava affatto dalla sentenza impugnata.
In effetti quella illazione consegue piuttosto a una autonoma valutazione della corte di merito, verosimilmente ispirata dal convincimento che quanto sostenuto dalla (OMISSIS) fosse nella sostanza corretto.
3. L’assunto e’, invece, errato.
Come e’ noto, l’articolo 590 c.c.., “in deroga al principio generale espresso dall’articolo 1423 c.c., secondo cui il negozio nullo e’ insuscettibile di convalida, ammette la possibilita’ della sanatoria del testamento invalido, sia mediante conferma espressa della disposizione, sia mediante volontaria esecuzione di essa da parte di chi conosca la causa della nullita’. Nel primo caso, la convalida ha luogo quando in un atto, per il quale non sono, tuttavia, richieste forme solenni, si faccia menzione della disposizione e dei vizi che l’affettano e si dichiari di volerla convalidare; nel secondo caso, invece, la convalida opera indirettamente, per facta concludentia, e cioe’ attraverso un comportamento di attuazione della disposizione invalida, in modo da determinare volontariamente, rispetto ai beni ereditari, lo stesso mutamento della situazione giuridica che si sarebbe prodotto se il testamento non fosse stato nullo. Codesto risultato puo’ essere realizzato solamente da chi sia investito della titolarita’ e del potere di disposizione del diritto” (Cass. n. 535/1968 in motivazione).
E’ stato incisivamente chiarito che la causa della convalida prevista dall’articolo 590 c.c., consiste nell’intento di eliminare la nullita’ di cui e’ inficiata la disposizione testamentaria ad opera della persona che potrebbe avvalersi di tale nullita’ (Cass. n. 719/1965).
La norma si ritiene comunemente applicabile anche alle disposizioni testamentarie annullabili (Cass. n. 1403/1970; n. 2958/1972). Secondo altra tesi la sfera di applicabilita’ della norma e’ limitata alle sole disposizioni affette da nullita’, mentre le disposizioni annullabili sarebbero suscettibili di convalida ex articolo 1444 c.c.. Anche chi sostiene tale tesi, tuttavia, concorda sul fatto che conferma e convalida non integrano fenomeni distinti, ma costituiscono atti rispondenti a funzioni sostanzialmente identiche.
Resta fermo che la legittimazione al negozio di conferma o di convalida deve ritenersi sussistente solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidita’ trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari (Cass. n. 26062/2018). In quanto al legatario, una volta riconosciuto che la convalida deve provenire da chi abbia interesse a far valere la invalidita’ del testamento, egli sara’ legittimato sia in caso di sublegato nullo sia di legato nullo, disposto in un testamento successivo a quello nel quale lo stesso bene veniva attribuito ad altro soggetto. Tale legittimazione non compete invece al legatario con riferimento al testamento che lo gratifica, rispetto al quale egli e’ portatore di un interesse opposto all’invalidita’ del testamento stesso (cfr. Cass. n. 535/1968). Conseguentemente, qualora il legatario sia divenuto erede dell’erede onerato, egli potra’ proseguire l’impugnativa del testamento gia’ proposta dal proprio dante causa o iniziarla autonomamente, senza trovare alcuna preclusione nel conseguimento del legato, che non puo’ essere riguardato quale convalida del testamento. La (OMISSIS), nel momento in cui ha proseguito l’azione volta a far accertare la nullita’ o l’annullabilita’ del testamento gia’ proposta dal (OMISSIS), non e’ tornata sui propri passi rispetto a quanto aveva fatto come legataria, ma ha speso la sola e originaria legittimazione acquisita una volta divenuta erede dell’onerato. Come legataria non aveva alcuna veste ne’ per impugnare il testamento, ne’ per convalidarlo.
Nemmeno avrebbe senso obiettare che l’accertamento della nullita’ del testamento avrebbe pregiudicato l’acquisto fatto dalla (OMISSIS) in precedenza come legataria. Una obiezione del genere avrebbe avuto un qualche appiglio, esclusivamente pratico, se nel testamento non ci fossero state altre disposizioni all’infuori del legato in favore della (OMISSIS), laddove il testamento impugnato conteneva una molteplicita’ di disposizioni in favore di altri. Ma nel caso di specie neanche tale obiezione sarebbe configurabile, essendo la legataria la sola erede dell’erede onerato. L’invalidita’ del testamento non avrebbe quindi pregiudicato l’acquisto, ma ne avrebbe mutato il titolo, non a titolo di legato, ma di eredita’. Il pregiudizio, eventualmente derivante dal diverso titolo dell’acquisto, non fornisce argomento per negare la legittimazione all’impugnativa del testamento nei confronti degli altri legatari.
In conclusione, in base alla sentenza di primo grado, la preclusione riferita alla qualita’ di legataria della (OMISSIS) costituiva una pronuncia si’ autonoma, ma indipendente dalla decisione assunta sulla domanda proposta dal (OMISSIS) e proseguita dalla (OMISSIS) nella veste di erede di lui. Il giudice di primo grado ben avrebbe potuto, riconosciuto il difetto di legittimazione della (OMISSIS) quale legataria, ritenere fondata e accogliere la domanda cosi’ come proposta dall’erede originario. Con la conseguenza che la mancata impugnazione della decisione assunta con riguardo alla qualita’ di legataria non rendeva inammissibile la impugnazione della statuizione di rigetto della domanda proposta dall’erede originario (e proseguita dall’erede di lui).
4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo, che denuncia violazione delle norme degli articoli 551, 590 e 649 c.c. (il legatario non e’ titolare della facolta’ di convalida del testamento; l’accettazione del legato non puo’ essere qualificata come volontaria esecuzione del testamento; seppure il testamento fosse stato convalidato dal legatario, cio’ non impediva l’azione all’erede in base al testamento, azione idonea se accolta a travolgere la disposizione anche nei confronti di chi l’avesse convalidata).
5. Il terzo motivo censura la sentenza, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, nella parte in cui la corte di merito ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello riguardante le anomalie riscontrabili nel testamento.
Si sostiene che il sintagma “non ha prestato querela di falso in ordine ai fatti indicati nell’atto pubblico” rimane del tutto isolato nel contesto della decisione, posto che il giudice di primo grado si diffonde poi a disattendere nel merito le censure sollevate dal (OMISSIS) contro il testamento.
Il motivo e’ infondato.
La statuizione del primo giudice, sulla mancata proposizione della querela di falso, e’ suscettibile di giustificare da sola il rigetto della domanda, senza che possa obiettarsi in contrario che il tribunale aveva comunque esaminato nel merito le censure.
La presenza del contenuto ulteriore avrebbe potuto giustificare il dubbio se fosse o no inammissibile l’appello proposto sulla sola statuizione sul mancato ricorso allo strumento processuale idoneo e non anche nel merito. Mentre non e’ configurabile il dubbio che si potessero utilmente impugnare le statuizioni di merito senza la contemporanea impugnazione della statuizione sul mezzo processuale utilizzabile per proporre quelle censure.
In presenza di quella enunciazione di apertura, le ulteriori considerazioni del tribunale assumono il rilievo di un contenuto secondario e aggiuntivo della sentenza, inteso a rafforzare una decisione che si reggeva autonomamente sul rilievo che la deduzione di quel tipo di anomalia dell’atto pubblico implicava la proposizione della querela, come correttamente ha riconosciuto la corte genovese.
6. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. e dell’articolo 221 c.p.c..
Si sostiene che il profilo di falsita’ fatto valere nel caso di specie, caratterizzato da una situazione di oggettiva inconciliabilita’ fra quanto affermato dal pubblico ufficiale sui tempi di redazione e il contenuto del testamento, non richiedeva la proposizione della querela.
Il motivo e’ inammissibile. In difformita’ dalla rubrica non si denuncia alcuna violazione di legge, ma si censura la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, per non avere adeguatamente considerato una pluralita’ di elementi che rendevano evidente l’assoluta inverosimiglianza dell’affermazione del notaio rogante sui tempi di redazione del testamento. Ed invero, a sostegno di tale assunto, la ricorrente non invoca dati oggettivi e incontrovertibili, ma propone riflessioni logiche (la complessita’ del testamento e lo stato di salute della testatrice) che preludono a valutazioni per definizioni precluse al giudice di legittimita’.
Parimenti inammissibile e’ il quinto motivo, che denuncia violazione dell’articolo 342 c.p.c., laddove la corte di merito ha riconosciuto inammissibile, per difetto di specificita’, l’appello sulla statuizione di primo grado riguardante la necessita’ della querela.
Infatti, l’affermazione sulla inammissibilita’ dell’appello costituisce argomentazione aggiuntiva, priva di incidenza sulla decisione, fondata sul riconoscimento della inammissibilita’ delle censure rivolte contro il negozio testamentario in assenza della querela di falso.
7. In conclusione – fondato il primo motivo, assorbito il secondo; infondato il terzo, inammissibili il quarto e il quinto – la sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Genova. che dovra’ attenersi al seguente principio di diritto:
“Il legatario, in quanto portatore di un interesse opposto all’invalidita’ del testamento contenente la disposizione a titolo particolare in suo favore, non e’ legittimato alla conferma del testamento stesso che sia nullo o annullabile, posto che tale legittimazione sussiste solo in capo a chi dall’accertamento giudiziale della invalidita’ trarrebbe un vantaggio che si sostanzia nel riconoscimento di diritti (o di maggiori diritti) oppure nell’accertamento della inesistenza di determinati obblighi testamentari. Conseguentemente il legatario, una volta divenuto erede di colui che, come erede legittimo del testatore, aveva agito in giudizio per fare accertare l’invalidita’ del testamento contenente una molteplicita’ di disposizioni a titolo particolare in favore di piu’ soggetti, puo’ proseguire l’azione intrapresa dal proprio dante causa, senza trovare alcuna preclusione nel precedente conseguimento del legato”.
La corte di rinvio liquidera’ le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo motivo; rigetta il terzo; dichiara inammissibili il quarto e il quinto motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *