Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 22 settembre 2020, n. 26510.
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. Pertanto, è da escludere il reato nel caso in cui venga esibita la fotocopia di un atto inesistente, riconoscibile come tale perché non munita dell’attestazione di conformità all’originale e priva dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale.
Sentenza 22 settembre 2020, n. 26510
Data udienza 20 luglio 2020
Tag – parola chiave: Falso materiale commesso dal privato in atto pubblico – Fotocopia di un atto inesistente – Non configurabilità del reato – Insussistenza del fatto – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CATENA Rossella – Presidente
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SCORDAMAGLIA IRENE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LOY MARIA FRANCESCA che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 14 giugno 2016, ha riconosciuto responsabile (OMISSIS) del solo delitto di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, di cui al capo C) della rubrica, per avere contraffatto il referto dell’esame strumentale dei Potenziali Evocati Motori, apparentemente eseguito il (OMISSIS), presso l’Ospedale San Martino di Genova, depositandolo in copia fotostatica in data 24 agosto 2012 presso l’INAIL di Imperia.
2. Ricorre l’imputato affidandosi ad un solo motivo.
Denuncia la falsa applicazione dell’articolo 476 c.p., perche’ la Corte territoriale avrebbe riportato la fattispecie concreta, integrata dalla presentazione presso l’INAIL del referto medico, asseritamente contraffatto, in copia fotostatica non munita dell’attestazione di conformita’ all’originale, alla fattispecie astratta di cui all’articolo 476 c.p., comma 1, e articolo 482 c.p., ancorche’ il diritto vivente, con la sentenza Sezioni Unite n. 35814 del 28/03/2019, abbia escluso che nell’eventualita’ in cui il documento contraffatto sia prodotto in fotocopia di un originale inesistente, presentata come tale, si configuri il delitto di falso materiale in atto pubblico commesso da privato.
3. Ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12-ter, come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Loy Maria Francesca, ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni, con nota del 30 giugno 2020, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. In data 14 luglio 2020, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1. La Corte di appello di Genova ha dato atto che: “il documento contraffatto in contestazione, depositato dal (OMISSIS) all’INAIL di Imperia il 24/8/2012 non riporta l’attestazione di conformita’ all’originale” ed e’ stato “presentato come “fotocopia di un atto pubblico originale”.
Tanto e’ sufficiente per far ritenere che la fattispecie descritta non sia sussumibile nell’ipotesi del falso materiale per contraffazione di un originale di un atto pubblico inesistente. postole che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 35814 del 28/03/2019, MARCIS, Rv. 276285, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: “La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsita’ materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale”, spiegando come sia esclusa la configurabilita’ del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un atto pubblico inesistente, riconoscibile come tale, in quanto priva di attestazione di autenticita’ e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale.
Alla stregua di tale autorevole dictum, dunque, si ha “contraffazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che mediante la copia viene in realta’ falsamente formato o attestato esistente”, nell'”ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme” (Sez. Unite Marcis, pag. 15), non invece, laddove, la fotocopia venga esibita ed usata come tale dall’imputato.
2. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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