Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28912.

La facoltà di poter mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione

La facoltà, di cui all’art. 1453, comma 2, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di “mutatio libelli” sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., postula che si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, sicché il contraente, che abbia posto a base della domanda introduttiva del processo l’inadempimento dei promittenti alienanti alla stipulazione del contratto definitivo, non può, in sede di appello, addurre il pignoramento dell’immobile alla base della domanda di riduzione del prezzo e, poi, chiedere, con la precisazione delle conclusioni, la risoluzione del contratto preliminare per sostanziale difformità dal titolo “ad aedificandum”, così mutando due volte i fatti posti a base dell’inadempimento.

Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28912. La facoltà di poter mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione

Data udienza 21 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita di immobile – Contratto a prestazioni corrispettive – Scelta tra adempimento e risoluzione – Mutamento ammissibile in fase di appello, in sede di rinvio e in primo grado se il tema di indagine sia il medesimo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25190/2017 proposto da:
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS)9;
– controricorrente –
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1746/2017 della Corte di Appello di Bologna, pubblicata in data 27 luglio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.

La facoltà di poter mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione

PREMESSO IN FATTO

Che:
1. Con sentenza n. 1848/2014 il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) e disponeva il trasferimento in suo favore di un immobile che (OMISSIS), anche quale procuratore di (OMISSIS) (comproprietario dell’immobile), aveva promesso di vendergli con contratto preliminare, subordinando il trasferimento al pagamento da parte dell’attore del residuo prezzo, pari ad Euro 48.000.
2. (OMISSIS) ha impugnato la sentenza chiedendo nell’atto di appello, in parziale riforma della pronuncia, la rideterminazione del prezzo residuo, essendo venuto a conoscenza dell’esistenza di un pignoramento sull’immobile oggetto di causa. All’udienza di precisazioni delle conclusioni l’appellante ha poi domandato alla Corte d’appello di Bologna di “revocare integralmente la sentenza impugnata” e di pronunciare la risoluzione del contratto preliminare e conseguentemente di condannare (OMISSIS) e (OMISSIS) alla restituzione della somma di Euro 322.000, assumendo di essere venuto a conoscenza della “grave difformita’” dell’immobile “dallo stato legittimato”.
La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile tale domanda avendo l’appellante introdotto un fatto (la difformita’ non sanabile dell’immobile dai progetti licenziati) non soltanto non sopravvenuto nel corso del processo, che avrebbe potuto essere dedotto con l’atto introduttivo del processo, ma del tutto nuovo rispetto alla mancata disponibilita’ dei promittenti venditori alla stipulazione del contratto definitivo, fatto da lui originariamente posto a sostegno dell’azione esercitata ex articolo 2932 c.c.. La Corte ha poi ritenuto che la proposizione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni abbia comportato rinuncia ai motivi originari, che del resto non sono stati piu’ trattati negli scritti difensivi conclusionali. La Corte ha, quindi, confermato la pronuncia impugnata con sentenza 27 luglio 2017, n. 1746.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS).
Resiste con controricorso (OMISSIS).
L’intimato (OMISSIS) non ha proposto difese.
Memoria e’ stata depositata sia dal ricorrente che dal controricorrente.

La facoltà di poter mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
1. Il ricorso e’ articolato in un unico motivo che denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1453 c.c., comma 2”: la Corte d’appello, nell’affermare che il ricorrente “non ha soltanto modificato l’iniziale petitum, ma ingiustificatamente ampliato la materia del contendere” ha omesso di applicare la disposizione richiamata o l’ha falsamente applicata, essendo in contrasto con la finalita’ stessa della norma, che e’ quella di permettere alla parte debole, e che ha subito l’inadempimento della controparte, la possibilita’ di usufruire dello ius variandi, in deroga ai principi generali che regolano i termini e le decadenze. La Corte d’appello avrebbe cosi’ confuso il fatto “l’esistenza di un abuso edilizio insanabile” con la conoscenza giuridica dello stesso: il ricorrente ha infatti avuto consapevolezza della insanabile irregolarita’ edilizia dell’immobile solo nel corso del giudizio di appello, successivamente al deposito della consulenza tecnica d’ufficio nel processo di espropriazione forzata dell’immobile oggetto di causa.
Il motivo non puo’ essere accolto. E’ vero che l’articolo 1453 c.c., comma 1 dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro puo’ a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto e che, secondo il comma 2 del medesimo articolo, la risoluzione puo’ essere domandata anche quando il giudizio e’ stato promosso per ottenere l’adempimento, mutamento che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – puo’ essere fatto nel corso del giudizio di primo grado, nonche’ in appello e persino in sede di rinvio (cfr., per tutte, Cass. 13003/2010). Tale facolta’ puo’ essere esercitata, pero’, a condizione “che si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine” (ancora Cass. 13003/2010).
Nel caso in esame, invece, il ricorrente – che alla base della domanda introduttiva del processo aveva posto il mancato adempimento dei promittenti venditori alla stipulazione del contratto definitivo – nel giudizio d’appello ha inizialmente, senza cambiare la domanda ex articolo 2932 c.c., dedotto il pignoramento dell’immobile e poi, in sede di precisazione delle conclusioni, ha posto alla base della richiesta di risoluzione del contratto preliminare “la sostanziale difformita’ e non conformita’ al titolo legittimato del bene immobile”, cosi’ mutando due volte i fatti posti alla base dell’inadempimento. Non vale il richiamo alla pronuncia delle sezioni unite n. 8510/2014, che – lungi dal consentire, come sostiene il ricorrente, “il diritto di ricorrere all’istituto dello ius variandi in ogni fase, stato e grado del processo” – ha affermato che la parte “che chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, puo’ domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale”. La stessa pronuncia delle sezioni unite ha infatti precisato che “tutto cio’ vale a condizione che i fatti dedotti a fondamento della domanda di risoluzione coincidano con quelli posti a base della domanda di adempimento originariamente proposta; se l’attore allega alla domanda di risoluzione un inadempimento diverso, ossia una nuova causa petendi, con l’introduzione di un nuovo tema d’indagine, tornano ad applicarsi le preclusioni di cui agli articoli 183 e 345 c.p.c., giacche’ la deroga alle disposizioni del codice di rito e’ limitata all’introduzione di un nuovo e sostitutivo petitum immediato”.

La facoltà di poter mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione

II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.400, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15/0) e accessori di legge.
Sussistono, ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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