La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 novembre 2020| n. 26926.

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.

Ordinanza|26 novembre 2020| n. 26926

Data udienza 12 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Appello – Impugnazioni – Domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado – Domanda nuova – Esclusione – Ammissibilità in appello – Giudice d’appello – Omessa pronuncia – Ricorso per cassazione o autonomo giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5431-2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 4384/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Presidente Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) S.r.l. proponeva appello avverso sentenza n. 439/2013 del Tribunale di Frosinone, che aveva accolto nei suoi confronti domanda di (OMISSIS) S.p.A., condannandola quindi a pagarle un’indennita’ di occupazione di un piazzale; l’appellata si costituiva resistendo.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27 giugno 2018, accoglieva il gravame, rigettando ogni domanda della (OMISSIS).
Quest’ultima ha proposto ricorso principale; controparte si e’ difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.

RITENUTO

che:
1. Il ricorso principale si basa su un unico motivo, denunciante omesso esame di fatti decisivi in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lungi dal corrispondere al paradigma della norma invocata nella rubrica, il ricorso consiste pero’ nella prospettazione di una valutazione dei fatti alternativa rispetto a quella adottata nella impugnata sentenza, cosi’ da perseguire, inammissibilmente, mediante un utilizzo non consono del ricorso per cassazione, un terzo grado di merito.
Il ricorso principale risulta dunque inammissibile.
2. Il ricorso incidentale denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme indebitamente pagate dalla ricorrente alla controparte per eseguire la prima sentenza, domanda, quest’ultima, che era stata proposta in via riconvenzionale proposta dall’attuale ricorrente nell’atto d’appello, e in ordine alla quale il ricorso incidentale chiede altresi’ la decisione nel merito.
Il ricorso incidentale appare manifestamente fondato, tenuta in conto la consolidata giurisprudenza che al riguardo e’ stata sviluppata da questa Suprema Corte.
Da ultimo, invero, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6 – 3, ord. 21 novembre 2019 n. 30495 chiaramente insegna: “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed e’ percio’ ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte puo’ alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia da’ luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale.” (sulla stessa linea, tra le pronunce meno risalenti, si rinvengono Cass. sez. L, ord. 30 gennaio 2018 n. 2292, Cass. sez. 3, 26 gennaio 2016 n. 1324, Cass. sez. 3, 8 luglio 2010 n. 16152, Cass. sez. 2, 24 maggio 2010 n. 12622, Cass. sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10124, Cass. sez. 1, 16 maggio 2006 n. 11491 e Cass. sez. L, 10 marzo 2004 n. 4922).
Il ricorso, non emergendo effettivamente dal contenuto della sentenza impugnata alcuna pronuncia relativa alla domanda in questione, deve pertanto essere accolto e, sussistendo i presupposti per la decisione nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve quindi condannare la ricorrente principale a restituire a controparte la somma di Euro 17.750 corrisposta per eseguire la sentenza di primo grado, unitamente ad interessi legali dalla proposizione della relativa domanda al saldo.
Quanto alle spese, non emergono ragioni per non confermare quelle liquidate dal giudice d’appello per il suo grado di giudizio, dovendosi invece condannare la ricorrente principale a rifondere le spese del presente grado alla controricorrente e ricorrente incidentale, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Accogliendo il ricorso incidentale e in relazione ad esso decidendo nel merito, condanna la ricorrente principale a corrispondere a controparte la somma di Euro 17.750 oltre interessi legali dalla relativa domanda al saldo.
Conferma le spese del secondo grado come stabilite dal giudice d’appello.
Condanna la ricorrente principale a rifondere alla controparte le spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi Euro 3000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonche’ agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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