La domanda di compatibilità paesaggistica

Consiglio di Stato, Sentenza|16 novembre 2021| n. 7644.

La domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1 commi 37 ss., l. 15 dicembre 2004 n. 308 rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative; ciò si desume dalla lettera stessa della legge la quale ha riguardo ai soli effetti penali, senza menzionare in alcun modo quelli amministrativi, sia dalla mancanza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio, che è la risultante di un complesso bilanciamento di interessi, con plausibile limitazione dell’operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche.

Sentenza|16 novembre 2021| n. 7644. La domanda di compatibilità paesaggistica

Data udienza 4 novembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Interventi edilizi – Zona vincolata – Abusi edilizi – Condono edilizio – Domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1 commi 37 ss., l. 15 dicembre 2004 n. 308 – Effetti – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6653 del 2015, proposto da
Da. Mo. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Al. Za. D’A., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Ca. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pi. Av., con domicilio eletto presso lo studio Sa. Mi. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina Sezione Prima n. 00031/2015, resa tra le parti, concernente rigetto istanze di condono edilizio
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ge. Qu. in sostituzione dell’avvocato Al. Za. D’A. e Pi. Av.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La domanda di compatibilità paesaggistica

FATTO

Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 31 del 2015 del Tar Latina, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza n. 14 datata 4 febbraio 2008, del Capo Area, Responsabile del Settore Urbanistico del Comune di (omissis), con la quale erano state respinte le domande di condono edilizio ex L. 326/03, proposte dalla ricorrente e assunte al prot. comunale n. 21869 e 21870 del 10 dicembre 2004.
In particolare le opere oggetto delle istanze avevano ad oggetto le seguenti opere: “tettoia-deposito di mt. 18,27×20,40 e altezza media di mt. 3,55 per una superficie di mq 429,15, realizzata in struttura metallica con piastrini di cm 10×10; “muro di recinzione con piazzale di parcheggio e in adiacenza realizzazione di una tettoia porticato in struttura metallica per una superficie di mq 217,55 e altezza media di mt. 3,55”.
A fondamento del rigetto delle istanze di condono l’amministrazione evidenziava: “da sopralluogo del 31.10.2007 è risultato che la tettoia-deposito è in realtà un capannone ad uso deposito barche di circa mq 432,00 per una volumetria di circa mc. 1533,60; inoltre, è stata accertata la realizzazione di una tettoia-porticato in muratura a forma di “L” lunga mt. 18 per lato e larga mt. 5,50 circa sorretta da 8 colonne in cemento poggiante su piattaforma in cemento armato coperta con pannelli coibentati; tra la struttura del capannone e quella della preesistente attività commerciale è stata realizzata una copertura ricavando un corpo di fabbrica di mt. 15x 6x alt. mt 3,50; il piazzale parcheggio ha comportato un mutamento di destinazione d’uso dell’area; mutamento di destinazione d’uso del piazzale; esclusione degli interventi dall’area sottoposta a (omissis) a seguito della riduzione della stessa da parte dell’Autorità Prefettizia; le opere contrastano con le previsioni della Zona (omissis) di PRG per destinazione non ammessa, per carenza di lotto minimo e conseguente eccesso di volumetria; l’area ove sono state realizzate le opere è soggetta a vincolo paesaggistico imposto ai sensi del D.lgs n. 42/2004 (con DD.MM. 17.5.1956, 15.12.1959, 2.12.1961, e 18.10.1967) e ai sensi della L.R. n. 24/98 (con P.T.P. n. 13 Sub Ambito 4).

 

La domanda di compatibilità paesaggistica

All’esito del giudizio di prime cure il Tar condivideva i motivi di diniego, rigettando le censure dedotte.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello sull’erroneità della sentenza:
– erroneità della sentenza per mancata considerazione della deroga al lotto minimo;
– erroneità in ordine al presunto eccesso di volumetria per difetto di motivazione;
– erroneità in quanto la difformità dal piano non giustificherebbe il diniego di condono per contrasto con l’art. 32 d.l. 269 del 2003 e con l’art. 3 comma 1 lett b) l.r. 12 del 2004;
– incompetenza del Comune in ordine al profilo paesaggistico, mancanza del necessario parere della commissione edilizia integrata;
– omessa evasione dell’istanza ex l. 308 del 2004;
– riproposizione delle censure non esaminate, in ordine alla mancata indicazione della normativa ostativa del prg ed alla riduzione del (omissis).
L’amministrazione appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 4 novembre 2021 la causa passava in decisione.

 

La domanda di compatibilità paesaggistica

DIRITTO

1. L’appello è destituito di fondamento.
2.1 Premessa la pacifica consistenza delle opere oggetto delle istanze di condono respinte, i dinieghi si fondano sulla specifica elencazione dei vincoli di natura paesaggistica ai quali è assoggettata l’area su cui sorgono le opere abusive (dd.mm. 17 maggio 1956, 15 dicembre 1959, 2 dicembre 1961, dichiarativi del notevole interesse pubblico della zona; Piano Territoriale Paesistico, approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione con d.m. 18 ottobre 1967, modificato dalla Regione e divenuto il P.T.P. n. 13 sub ambito 4).
2.2 Parimenti elencate risultano le ragioni del contrasto delle opere abusive con le prescrizioni dello strumento urbanistico: le opere ricadono, in base al vigente P.R.G., in zona di (omissis), in cui è esclusa l’edificazione per un’area di mt. 200 attorno al perimetro del cimitero; anche ad ammettere la riduzione del (omissis) a seguito dell’intervento dell’autorità prefettizia, le opere ricadono comunque in un’area classificata dallo strumento urbanistico come Sottozona (omissis), per destinazione non ammessa, per carenza di lotto minimo (richiesto m. 20.000 – disponibile mq. 16. 703) e conseguentemente eccesso di volumetria.
3. Passando all’analisi dei vizi dedotti, se per un verso le censure si pongono in contrasto con gli orientamenti consolidati di questo Consiglio, per un altro verso l’ostatività della disciplina speciale in tema di condono, non estendibile analogicamente oltre il proprio specifico ambito di applicazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. V 3 giugno 2013 n. 3034 e sez. VI 12 ottobre 2018 n. 5892), assume rilievo assorbente.
3.1 Sul primo versante, in primo luogo va ribadito che la domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1 commi 37 ss., l. 15 dicembre 2004 n. 308 rileva ai soli fini del conseguimento di un condono penale, con effetti di estinzione del reato ambientale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative; ciò si desume dalla lettera stessa della legge (cfr. art. 1, comma 37, cit.), la quale ha riguardo ai soli effetti penali, senza menzionare in alcun modo quelli amministrativi, sia dalla mancanza di norme di coordinamento con la disciplina in materia di condono edilizio, che è la risultante di un complesso bilanciamento di interessi, con plausibile limitazione dell’operatività del condono, nelle aree vincolate, alle sole opere conformi alle previsioni urbanistiche (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 28 giugno 2016, n. 2843).
In secondo luogo, la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinaria procedura di rilascio della concessione ad edificare e l’assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria “straordinaria” (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio ma, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei numerosi presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal legislatore (cfr. Cons. Stato, sez. sez. VI, n. 4063 del 2021).

 

La domanda di compatibilità paesaggistica

3.2 Sul secondo versante, come ribadito di recente anche dalla Consulta (sent n. 181 del 2021), assume rilievo dirimente l’ostatività della legislazione statale e regionale, rilevante nel caso di specie a fronte della disciplina di piano applicata dal Comune e delle caratteristiche degli abusi in questione.
3.2.1 Sul versante normativo, per la disciplina statale di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 (convertito con l. n. 326/2003), i presupposti che debbono sussistere contestualmente, ai fini del rigetto della domanda di sanatoria di un abuso edilizio, sono la sussistenza di un vincolo anteriore all’abuso, l’assenza o difformità dal titolo abilitativo prescritto ed il contrasto con norme urbanistiche e con prescrizioni degli strumenti urbanistici.
L’art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. n. 12/2004, a propria volta, stabilisce che – ferma restando la disciplina degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lett. d), cit. – non è in ogni caso possibile la sanatoria delle opere abusive realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza od in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su degli immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
In particolare, la legge regionale del Lazio, escludendo dalla sanatoria gli immobili abusivi siti in zone vincolate, pur se costruiti anteriormente all’apposizione del vincolo, rende irrilevante la data di realizzazione dell’abuso, mentre concentra l’esame sull’ulteriore presupposto della non conformità del manufatto alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Il tenore della norma regionale in questione, secondo la Consulta, è chiaro nell’escludere dalla sanatoria le opere abusive realizzate “anche prima della apposizione del vincolo”. Il dato non è irrilevante nella valutazione della ragionevolezza complessiva della soluzione adottata con la disposizione censurata. Esso infatti – anche al di là della generale impossibilità di riconoscere, di per sé, un legittimo affidamento in capo a chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antigiuridica, qual è quella della realizzazione di un’opera edilizia abusiva (tra le tante, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 17 ottobre 2017, n. 9) – esclude la configurabilità di un qualsivoglia affidamento del proprietario che, già nel momento in cui ha presentato la domanda di condono, fosse a conoscenza del quadro normativo regionale e quindi dell’alea connessa all’eventualità di una possibile successiva apposizione di un vincolo sull’area di insistenza dell’opera abusiva.
Introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio, secondo la Corte, non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza.

 

La domanda di compatibilità paesaggistica

Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità . Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni.
3.2.2 Applicando tali coordinate al caso di specie, trova piena conferma l’insussistenza dei presupposti per l’invocata sanatoria speciale.
Gli interventi realizzati in zona vincolata, nei termini predetti, risultano parimenti contrastanti con la disciplina di piano rettamente intesa, con chiarezza evidenziata nel diniego impugnato in prime cure.
Le opere per il Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione Commissariale n. 1 in data 20.11.1984 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 9848 del 20.12.1994-B.U.R. n. 7 del 10.03.1995, ricadono in Zona di (omissis)” Tutela dall’edificazione un’area di m. 200 attorno al perimetro del cimitero con destinazione d’uso (omissis) di pianura. Nell’ipotesi, poi, di riduzione del (omissis) a suo tempo approvata dal Prefetto di Latina le stesse opere si pongono, comunque, in contrasto con le previsioni della Zona (omissis) di pianura per destinazione non ammessa, per carenza di lotto minimo (richiesto m. 20.000 – disponibile mq. 16.703) e conseguentemente eccesso di volumetria.
3.3 Le considerazioni sin qui svolte assumono carattere assorbente.
Sul versante urbanistico va altresì evidenziato come dagli accertamenti svolti dal Comune (cfr. in specie sopralluogo del 31.10.2007) risulti che la tettoia-deposito sia stata trasformata in un capannone ad uso deposito barche di circa mq 432,00 per una volumetria di circa mc. 1533,60; inoltre, è stata accertata la realizzazione di una tettoia-porticato in muratura a forma di “L” lunga mt. 18 per lato e larga mt. 5,50 circa sorretta da 8 colonne in cemento poggiante su piattaforma in cemento armato coperta con pannelli coibentati. Tra la struttura del capannone e quella della preesistente attività commerciale è stata realizzata una copertura ricavando un corpo di fabbrica di mt. 15x 6x alt. mt 3,50; il piazzale parcheggio ha comportato un mutamento di destinazione d’uso dell’area. Non solo, dalle verifiche effettuate è emerso che la trasformazione da tettoia e capannone è avvenuta dopo la presentazione della domanda di condono edilizio, come accertato in sede di indagini dalla locale polizia locale con atto 24 febbraio 2006.

 

La domanda di compatibilità paesaggistica

4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti – Presidente FF
Andrea Pannone – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

 

La domanda di compatibilità paesaggistica

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *