Corte di Cassazione, civile, Sentenza|24 novembre 2020| n. 26694.
La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nel caso di specie, la domanda ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta ammissibile, avendo un’agenzia di viaggi posto a fondamento della stessa la medesima circostanza di fatto sulla quale aveva basato l’originaria domanda proposta in primo grado nei confronti del “tour operator”, ovvero l’avvenuta restituzione al cliente del prezzo di un pacchetto turistico).
Sentenza|24 novembre 2020| n. 26694
Data udienza 17 settembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Acquisto di pacchetto turistico – Mandato con rappresentanza a vendere – Responsabilità civile – Risarcimento danni – Presupposti – Lesione dell’immagine professionale – Perdita della clientela – Elementi probatori – Valutazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9188/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, il quale ha concluso per il rigetto del primo, secondo e terzo motivo e per l’inammissibilita’, o in subordine per il rigetto, del quarto motivo di ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS) per parte ricorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), per parte controricorrente, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 29.07.2004, (OMISSIS) S.n.c., esercente l’attivita’ di agenzia di viaggi, evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma la societa’ (OMISSIS) S.r.l., esercente l’attivita’ di tour operator, chiedendo che quest’ultima venisse condannata al pagamento della somma di Euro 2.290,00, oltre interessi e rivalutazione, nonche’ al risarcimento dei danni da lesione dell’immagine professionale e da perdita di clientela nella misura di Euro 15.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. A sostegno della domanda, la societa’ attrice affermava di aver procurato ad uno dei suoi clienti abituali l’acquisto, dall’organizzatore (OMISSIS) S.r.l., di un pacchetto turistico onnicomprensivo con destinazione (OMISSIS), per il costo di Euro 2.290,00. Sosteneva, inoltre, che la partenza del volo, originariamente prevista alle ore 19:55 del (OMISSIS), era stata anticipata senza adeguato preavviso, rendendo cosi’ impossibile per il cliente giungere in aeroporto in tempo utile. (OMISSIS) S.n.c. allegava ancora di aver provveduto, a seguito delle rimostranze del cliente, a rimborsare a quest’ultimo l’intero prezzo del pacchetto turistico, e sosteneva che tale costo dovesse gravare sulla societa’ convenuta, essendo la stessa responsabile della mancata fruizione della vacanza.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda.
Con sentenza n. 14871/2008 il Tribunale rigettava la domanda, configurando la vicenda contrattuale come fattispecie complessa composta da un mandato con rappresentanza a vendere, conferito dal tour operator all’agenzia di viaggi; da un mandato con rappresentanza ad acquistare, conferito dal cliente finale all’agenzia; da un contratto finale concluso direttamente tra cliente e tour operator, per il tramite dell’agenzia di viaggi, da ritenere semplice intermediaria. Riteneva quindi che la sola obbligazione del tour operator fosse quella verso il cliente e che quindi solo quest’ultimo fosse legittimato all’azione risarcitoria per inadempimento del contratto di viaggio. L’agenzia, che nella fattispecie aveva restituito al cliente il prezzo da questi anticipato per il viaggio mai goduto, aveva quindi (secondo il Tribunale) adempiuto l’obbligazione del terzo, con conseguente irripetibilita’ di quanto versato.
Avverso detta decisione interponeva appello (OMISSIS) S.a.s. Si costituiva in seconde cure (OMISSIS) S.r.l., resistendo al gravame e concludendo per la conferma della decisione di primo grado.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 117/2016, la Corte di Appello di Roma accoglieva il gravame, condannando la societa’ appellata al pagamento della somma di Euro 2.290,00 oltre rivalutazione e interessi, nonche’ delle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte capitolina ha in particolare ravvisato un arricchimento senza causa dell’appellata in danno dell’appellante ed ha quindi accolto l’azione da questa proposta, in subordine, ai sensi dell’articolo 2041 c.c..
Ricorre per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) S.r.l., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) S.a.s..
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e per l’inammissibilita’, o comunque per il rigetto, del quarto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione degli articoli 345 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, perche’ la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda nuova di ingiustificato arricchimento avanzata dalla (OMISSIS) S.a.s. soltanto in grado di appello. Ad avviso della ricorrente, detta domanda non avrebbe dovuto trovare ingresso in seconde cure, stante la sua diversita’ da quella di adempimento che la societa’ appellante aveva proposto in prime cure.
La censura e’ infondata.
Come piu’ volte ribadito da questa Corte, invero, “La domanda di arricchimento senza causa puo’ essere proposta anche per la prima volta in appello, purche’ prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9042 del 15/04/2010, Rv. 612506; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7033 del 05/04/2005, Rv. 581796; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8110 del 14/06/2000, Rv. 537589). Nel caso di specie, (OMISSIS) S.a.s. aveva posto a fondamento della domanda di arricchimento senza causa la medesima circostanza di fatto gia’ posta a base dell’originaria domanda proposta in primo grado, ovverosia l’avvenuta restituzione al cliente del prezzo del pacchetto turistico di cui e’ causa. Non si ravvisa, dunque, alcuna violazione dell’articolo 345 c.p.c., posto che la ratio di quest’ultima disposizione e’ di evitare che nel giudizio di appello possano essere introdotti fatti e deduzioni nuove rispetto a quanto prospettato in prime cure. Il che non e’ avvenuto nel caso in esame, dal momento che gli elementi di fatto presupposti alla domanda ex articolo 2041 c.c., sono rimasti gli stessi gia’ posti a base della domanda proposta in prime cure, essendo mutata solo la loro qualificazione giuridica.
Con il secondo motivo la societa’ ricorrente lamenta la falsa applicazione degli articoli 2041 e 1180 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ la violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, perche’ la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto esistenti le condizioni per l’esperimento dell’azione di ingiustificato arricchimento. Ad avviso del ricorrente, invece, difettavano nel caso di specie gli elementi dell’arricchimento diretto ed esisteva una azione titolata che l’appellante avrebbe potuto esercitare per ottenere, dal proprio cliente, la restituzione di quanto corrispostogli.
Con il terzo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2042 e 2036 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, ai fini dell’applicabilita’ della disciplina sull’indebito arricchimento, il requisito della mancanza di un’ulteriore e diversa azione per la tutela del soggetto depauperato. Ad avviso della societa’ ricorrente, invece, (OMISSIS) S.a.s. avrebbe potuto esercitare l’azione di indebito ex articolo 2036 c.c., nei confronti del proprio cliente finale.
Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono infondate.
La Corte territoriale ha inquadrato la condotta della (OMISSIS) S.n.c., che ha restituito al proprio cliente il corrispettivo da quegli versato per il pacchetto turistico di cui non aveva potuto fruire senza sua colpa, nello schema dell’adempimento del terzo. Da tale inquadramento, il giudice d’appello ha fatto discendere l’applicabilita’ al caso di specie della disciplina dell’azione di ingiustificato arricchimento, facendo corretta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore puo’ agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9946 del 29/04/2009, Rv. 607929).
La surrogazione legale del solvens nei diritti spettanti al creditore, infatti, si verifica soltanto nel caso in cui il primo sia tenuto al pagamento, con altri o per conto di altri, o sia comunque legato al debitore da un rapporto preesistente al pagamento, idoneo a giustificare l’esercizio, nei confronti del medesimo, dell’azione di regresso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2060 del 29/01/2010, Rv. 611229). In ogni altro caso, invece, si verifica soltanto uno spostamento patrimoniale, di per se’ sfornito di valida causa giustificatrice, al quale corrisponde un corrispondente beneficio per il debitore che avrebbe dovuto provvedere al pagamento.
Ne’ sussiste alcuna azione diretta del solvens nei confronti del debitore in ragione, poiche’ “L’articolo 1180 c.c., ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell’obbligazione anche contro la volonta’ del creditore, ma non attribuisce all’adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l’esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell’azione) il giudice non puo’ accogliere la domanda in virtu’ della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l’avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23292 del 08/11/2007, Rv. 600548). Il difetto di una qualsiasi azione titolata tra solvens e debitore che viene indirettamente beneficiato dell’adempimento eseguito dal primo giustifica pertanto l’applicazione dell’azione generale di arricchimento senza causa di cui all’articolo 2041 c.c., che in ragione del suo carattere residuale interviene proprio nelle ipotesi in cui – come quella di cui qui si discute – l’ordinamento non appronti una diversa azione titolata a tutela dei diritti del soggetto che ha subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa.
Ne’ e’ possibile revocare in dubbio la sussistenza del nesso causa – effetto tra il pagamento, e quindi il depauperamento del solvens, ed il corrispondente arricchimento del debitore, che ha visto adempiuta dal terzo, appunto senza alcuna causa, una propria obbligazione di pagamento nei confronti dell’accipiens.
Del pari non pregnante e’ l’argomento, dedotto da parte ricorrente, secondo cui (OMISSIS) S.a.s. avrebbe potuto agire nei confronti del proprio cliente per ottenere la restituzione del pagamento eseguito in suo favore.
L’agenzia di viaggi, infatti, agisce al contempo come mandataria all’acquisto per conto del cliente e come mandataria alla vendita per conto del tour operator, ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio. Ne consegue che diritti ed obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra tour operator e cliente finale, onde l’adempimento, da parte dell’agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del tour operator costituisce diretto arricchimento per costui e non trova causa in alcuna obbligazione gravante sull’agente; quest’ultimo, infatti, assume nei confronti del proprio cliente l’obbligo di procurare il servizio turistico, ma non anche la correlativa obbligazione di risultato concernente l’esito del servizio predetto, per il quale sussiste la responsabilita’ diretta del tour operator. Non e’ quindi possibile confondere le vicende del rapporto interno tra mandante e mandatario con quelle del diverso rapporto concluso tra tour operator e cliente per effetto dell’intermediazione dell’agente di viaggi.
Ne’, del resto, l’agente avrebbe alcun potere di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui aveva comunque il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto e, non avendo esercitato la facolta’ di rifiutare l’adempimento eseguito dai terzo a fronte di un interesse all’adempimento personale del debitore o di un’opposizione di quest’ultimo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1180 c.c., commi 1 e 2, ha pieno diritto di trattenere l’utilita’ ricevuta, che nei suoi confronti non costituisce indebito oggettivo.
Nemmeno sussiste alcun profilo di indebito soggettivo, posto che l’articolo 2036 c.c., erroneamente richiamato dalla societa’ ricorrente nei due motivi in esame, e’ applicabile al caso – radicalmente diverso da quello che qui viene in rilievo – in cui il solvens abbia “pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile”. Ipotesi, questa, che per l’appunto non si configura nel caso di specie, posto che (OMISSIS) S.a.s. ha restituito al cliente quanto da quegli anticipato nella consapevolezza di adempiere un obbligo restitutorio di competenza del tour operator.
Ne’, per concludere, si configura un profilo di responsabilita’ solidale tra agente e tour operator nei confronti del cliente finale, posto che – come giustamente rilevato dalla Corte capitolina: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata – del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111, articolo 14, comma 1, prevede che “In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita’, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”. L’espressione usata dal legislatore (“secondo le rispettive responsabilita’”) indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensi’ ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l’agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale. L’assenza della solidarieta’ passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l’azione di regresso prevista dall’articolo 1299 c.c..
Da tutto quanto precede deriva che, in assenza di una azione titolata spettante a (OMISSIS) S.a.s. nei confronti di (OMISSIS) S.r.l. ed in presenza di un adempimento eseguito dalla prima societa’ ad estinzione di una obbligazione gravante esclusivamente sulla seconda, l’unica azione esercitabile a tutela della posizione del solvens e’ quella, di natura residuale, di cui all’articolo 2041 c.c..
Con il quarto ed ultimo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, perche’ la Corte territoriale avrebbe omesso di tener conto della clausola del contratto concluso tra (OMISSIS) S.r.l. ed il cliente finale che prevedeva l’indicazione della possibilita’ che gli orari dei voli potessero subire variazioni. Ad avviso della ricorrente, detta clausola, espressamente accettata dal cliente finale, escluderebbe la responsabilita’ del tour operator per la variazione nell’orario del volo.
La censura e’ inammissibile, in quanto si risolve da un lato in un’istanza di revisione del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790); e, dall’altro lato, in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori, in violazione del principio – piu’ volte affermato in questo Corte, e che merita di essere ribadito – per cui “In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonche’ la facolta’ di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia puo’ essere decisa senza necessita’ di ulteriori acquisizioni” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009, Rv. 609712; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595).
La sentenza impugnata e’ peraltro corredata da una motivazione articolata, che dimostra che la Corte territoriale ha tenuto conto, e dunque apprezzato, il contenuto del contratto intercorso tra tour operator e cliente, ivi inclusa la clausola richiamata da parte ricorrente, concludendo tuttavia – anche alla luce delle contraddittorie risultanze della prova orale: cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza predetta – per l’assenza della prova certa circa l’assolvimento, da parte del tour operator, dello specifico obbligo di informare tempestivamente il cliente della variazione nell’orario di partenza del volo.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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