Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 5 giugno 2020, n. 10661.
La massima estrapolata:
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell’opponente di accertamento della responsabilità dell’opposta a tale titolo, l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l’opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande.
Ordinanza 5 giugno 2020, n. 10661
Data udienza 11 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Esecuzione – Opposizione – Sospensione feriale – Esclusione anche per la domanda accessoria – Fattispecie in tema di domanda ex art. 96 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6025-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1610/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(OMISSIS) proponeva, opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti dall’ex coniuge, (OMISSIS), che aveva agito esecutivamente per la riscossione di un credito accertato all’esito del giudizio di primo grado di scioglimento della comunione.
Assumeva che la sentenza non avesse natura provvisoriamente esecutiva e che quindi non poteva fondare la procedura esecutiva.
All’esito del giudizio di opposizione il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 585/2016 accoglieva le doglianze dell’opponente, rilevando la natura dichiarativa della pronuncia di divisione che si estendeva anche ai capi stricto sensu condannatori, che presupponevano il passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva della divisione.
Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS) il quale lamentava l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sulla domanda di responsabilita’ processuale aggravata proposta coevamente all’opposizione.
A sua volta proponeva appello incidentale la (OMISSIS) che contestava la correttezza della pronuncia di accoglimento dell’opposizione.
La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1610 dell’11 settembre 2017 ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli.
In tal senso rilevava che l’appello principale era tardivo, in quanto, essendo il giudizio iniziato in primo grado gia’ nel 2015, applicandosi quindi la novella dell’articolo 327 c.p.c., attesa la pubblicazione della sentenza gravata avvenuta in data 27/4/2016, l’appello era stato notificato solo in data 29/11/2016, e quindi ben oltre il termine semestrale, non potendosi invocare nella fattispecie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia di opposizione all’esecuzione.
La pronunzia di inammissibilita’ dell’appello principale si estendeva ex articolo 334 c.p.c., comma 2, anche all’appello incidentale, che era stato a sua volta proposto tardivamente.
Avverso tale sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. R.G. 26086/2017 tra le medesime parti, atteso che la presente vicenda verte unicamente su di un’opposizione esecutiva, ed in particolare, come si dira’ oltre, sulla questione della tempestivita’ dell’appello proposto, essendo la diversa causa con la quale si chiede la riunione relativa alla sentenza di divisione giudiziale intervenuta tra le parti.
Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 327 c.p.c., in relazione alla L. n. 742 del 1969, articoli 1 e 3, e del Regio Decreto n. 12 del 1941.
Si rileva che la declaratoria di tardivita’ dell’appello principale non ha tento conto del fatto che l’appello stesso aveva ad oggetto unicamente la domanda dell’opponente anche di accertamento della responsabilita’ dell’opposta ex articolo 96 c.p.c., che costituisce una domanda autonoma, e che pertanto e’ sottratta alla regola dell’inapplicabilita’ della sospensione feriale dei termini.
Ne consegue che, ove fosse stata rilevata correttamente la tempestivita’ dell’appello principale non si sarebbe potuta trarre l’erronea conseguenza della perdita di efficacia dell’appello incidentale a mente dell’articolo 334 c.p.c., comma 2.
Il secondo motivo deduce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la mancata comprensione del reale tenore dell’atto di appello principale, volto unicamente a far valere la mancata pronuncia sulla domanda ex articolo 96 c.p.c., e’ frutto di una serie di errori nella lettura della decisione di prime cure, essendosi qualificato il (OMISSIS) come soccombente, laddove all’esito del giudizio di prime cure era risultato vittorioso sull’opposizione.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
Quanto alla seconda doglianza, che la stessa ricorrente e’ consapevole essere inidonea di per se sola a legittimare l’impugnazione della sentenza, trattandosi evidentemente di una mera distrazione del giudice di appello, deve rilevarsi che, ancorche’ nella sola prospettiva della mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda ex articolo 96 c.p.c., il (OMISSIS) era in ogni caso da ritenersi soccombente, sebbene non su di una domanda riconvenzionale, ma su un diverso capo della domanda principale.
Del pari irrilevante risulta poi l’erronea indicazione della data di pubblicazione della sentenza di primo grado, indicata dai giudici di appello in quella del 27/4/2016, a fronte dell’effettiva pubblicazione avvenuta in data 4/5/2016, posto che, anche a voler considerare la seconda data, l’appello, una volta esclusa la sospensione feriale dei termini, risulterebbe tardivamente proposto.
Compiuta tale precisazione, si rileva l’infondatezza del ricorso avendo i giudici di appello deciso in conformita’ della giurisprudenza di questa Corte.
Ed, invero, una volta escluso che nella fattispecie ricorrano le restrittive condizioni in base alle quali la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte ha reputato ammissibile la separata proposizione della domanda ex articolo 96 c.p.c., (cfr. Cass. n. 25682/2017; Cass. n. 19179/2018, che presuppongono che il danneggiato alleghi e provi che tale scelta sia dipesa, non gia’ da una sua mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che ha dato origine all’altrui responsabilita’ aggravata, interesse che deve essere valutato nel caso concreto per accertarne l’effettiva esistenza ed escludere che sia illegittimo o abusante), attesa la cumulativa proposizione della domanda de qua con quella oppositiva, ai fini della soluzione della questione che il ricorso pone, deve darsi tuttora prevalenza al carattere accessorio della domanda ex articolo 96 c.p.c..
In tal senso Cass. n. 4653/2015, ha affermato che, in tema di opposizione all’esecuzione, la domanda non e’ soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, anche se e’ stata presentata una domanda di risarcimento danni da responsabilita’ processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c.; e cio’ perche’ l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo e’ anche per la domanda accessoria perche’ accessorium sequitur principale.
In motivazione, pur ricordandosi che il presupposto per l’applicazione della sospensione dei termini feriali, anche alla causa di opposizione all’esecuzione, e’ dato dal cumulo, nel medesimo giudizio, di altra autonoma e distinta controversia, legata alla prima da ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva (fra la varie Cass. 3.4.2013 n. 8113; Cass. 29.9.2007 n. 20594), si e’ pero’ ribadito che l’esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa (opposizione esecutiva), lo e’ anche per la domanda accessoria (Cass. 28.9.2009, n. 20745), atteso il rapporto di accessorieta’ necessaria intercorrente tra le due vicende processuali (Cass. 25.3. 2003, n. 4375; v. anche Cass. 18.11.2013 n. 25856), come nel caso di domanda di risarcimento del danno cumulata a quella oppositiva.
Tale regola opera quindi anche per la proposizione di una domanda di risarcimento danni da responsabilita’ processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c., e cio’ alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 17202/2004, per l’ipotesi di cumulo della domanda ex articolo 96 c.p.c. a quella di dichiarazione o revoca del fallimento; Cass. n. 10230/2010).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma del cit. articolo 13, articolo 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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