Corte di Cassazione, civile, Sentenza|22 dicembre 2020| n. 29248.
La disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 2668 bis c.c. – la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa – deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilità del regime pubblicitario, la titolarità del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano già alienato i beni interessati dalla formalità, purchè emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell’originaria trascrizione.
Sentenza|22 dicembre 2020| n. 29248
Data udienza 4 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Trascrizione immobiliare – Rinnovo – Esecuzione nei confronti dell’attuale titolare dei beni – Irrilevanza per gli eredi o danti causa che hanno alienato nelle more – Rilevanza della volontà di procedere in tal modo alla rinnovazione dell’originale trascrizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17873/2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositato il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il PUBBLICO MINISTERO, nella persona Sostituto Procuratore Generale, Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
udito l’Avvocato (OMISSIS) per la ricorrente.
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
La (OMISSIS) S.r.l. chiedeva al Tribunale di Teramo di dichiarare la nullita’ della rinnovazione (a seguito di decorrenza del ventennio) della trascrizione della domanda giudiziale di adempimento ex articolo 2932 c.c., trascritta relativamente ad un bene immobile sito in (OMISSIS).
Deduceva che la trascrizione originaria era stata effettuata da (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), sul presupposto che quest’ultimo avesse loro promesso di trasferire la proprieta’ del detto immobile.
Nelle more il (OMISSIS) era deceduto ed i suoi eredi avevano alienato il bene a tal (OMISSIS), che a sua volta lo aveva venduto alla societa’ attrice.
Lamentava altresi’ che la rinnovazione era stata effettuata solo nei suoi confronti e non anche nei confronti degli eredi del (OMISSIS) e dell’avente causa mediato, in violazione della previsione di cui all’articolo 2668 bis c.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009. Nella resistenza del solo (OMISSIS), che concludeva per il rigetto della domanda, il Tribunale di Teramo, con decreto dell’11 novembre 2015, dichiarava inammissibile la domanda, sul presupposto che la stessa doveva essere avanzata con atto di citazione e non gia’ con ricorso.
Avverso tale decreto proponeva reclamo la (OMISSIS) e la Corte d’Appello di L’Aquila con Decreto 30 maggio 2016, n. 742, rigettava il reclamo, condannando la societa’ al rimborso delle spese del grado.
In primo luogo, riteneva condivisibile la censura della societa’ in relazione alla declaratoria di inammissibilita’ da parte del Tribunale, osservando che l’adozione del rito camerale per le domande che vadano invece proposte nelle forme del processo ordinario di cognizione non determina alcuna nullita’, per il principio di conversione degli atti nulli che abbiano raggiunto il loro scopo e quando non sia derivato alcun pregiudizio alle parti.
Nella specie, la notifica del ricorso era avvenuta regolarmente ed era stato provocato il contraddittorio, sicche’ il Tribunale avrebbe dovuto semplicemente disporre la corretta iscrizione della causa a ruolo.
Tuttavia, nel merito la domanda era da ritenersi infondata.
Richiamato il contenuto della norma di cui all’articolo 2668 bis c.c., la Corte distrettuale rilevava come la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale fosse avvenuta nel rispetto del termine dei venti anni, ma che alcuna incidenza avesse il fatto che fosse stata richiesta solo nei confronti della societa’, e non anche nei confronti degli eredi dell’originario convenuto e dei suoi successivi aventi causa, posto che la rinnovazione era stata richiesta proprio verso il soggetto oggi unicamente interessato alle sorti del giudizio, in quanto, in caso di soccombenza in quella sede del promittente venditore, la societa’ verra’ a subire l’efficacia costitutiva della sentenza ex articolo 2932 c.c..
La trascrizione della domanda giudiziale mira a rendere opponibile la sentenza a colui che abbia acquistato il diritto controverso nella pendenza del giudizio, e dopo la trascrizione, cosi’ che la rinnovazione aveva effettivamente raggiunto il proprio scopo, dovendosi ex articolo 156 c.p.c., escludere la nullita’ della formalita’.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la (OMISSIS) S.r.l. sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Parte ricorrente ha depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2668 bis c.c., poiche’ nel caso in cui la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale sia stata effettuata solo nei confronti dell’attuale proprietario del bene, e non anche nei confronti dell’originaria parte convenuta (nel caso di specie degli eredi del convenuto (OMISSIS)), la medesima rinnovazione deve ritenersi inesistente.
La norma, infatti, dispone che nel caso di trasferimento della proprieta’ del bene, la rinnovazione vada fatta anche nei confronti degli aventi causa e degli eredi, e cio’ implica che debba essere eseguita in via diretta nei confronti di colui contro il quale venne ab origine trascritta la formalita’.
Trattasi quindi di una doppia rinnovazione, cosi’ che l’interpretazione cui e’ pervenuta la Corte distrettuale, secondo cui l’omessa rinnovazione anche nei confronti degli eredi del (OMISSIS) non inficia la rinnovazione stessa, costituisce una palese violazione della norma.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 100 c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che, a seguito dell’avvenuta alienazione del bene per il quale era stata richiesta l’esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c., nel corso del giudizio, gli eredi dell’originario convenuto ed il successivo avente causa (che ha poi trasferito la proprieta’ del bene alla societa’ ricorrente), siano privi di interesse alla definizione del giudizio, senza considerare che nella fattispecie non si controverte in ordine alla sorte del giudizio di merito cui si riferisce la trascrizione della domanda, ma in ordine alla dedotta perdita di efficacia della formalita’, e cio’ a prescindere dalla sorte del giudizio di merito.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 156 c.p.c., in relazione all’articolo 2668 bis c.c., nella parte in cui la decisione gravata ha opinato nel senso che, una volta trascritta la rinnovazione contro la societa’, quale attuale titolare del bene, la rinnovazione avesse raggiunto il proprio scopo, facendo applicazione di un principio dettato dalla legge processuale, insuscettibile di trovare estensione anche a norme di carattere sostanziale, quale quella di cui all’articolo 2668 bis c.c..
2. La questione di diritto investita dai motivi di ricorso concerne le modalita’ con le quali debba provvedersi alla rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’articolo 2668 bis c.c., nell’ipotesi di cui al comma 5. L’articolo 2668 bis c.c., inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 62, comma 1, cosi’ recita:
“La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non e’ rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si puo’ presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita’, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi”.
Sebbene parte della dottrina abbia evidenziato come il linguaggio utilizzato dal legislatore sia discutibile, posto che il lemma “rinnovazione”, se riferito agli effetti che derivano dalla trascrizione originaria dovrebbe comportare, secondo i principi generali, la sostituzione della prima formalita’ pubblicitaria con una nuova dichiarazione, con efficacia ex nunc, dovendosi piu’ correttamente ravvisare un’ipotesi di “ripetizione” della trascrizione, allo scopo di prorogarne gli effetti, altra parte delle dottrina ha invece rilevato come la finalita’ del legislatore sia stata quella di tutelare l’interesse dell’ordinamento alla certezza ed alla sicurezza dei traffici giuridici.
Il previgente regime, che assicurava una tendenziale efficacia perpetua alla trascrizione della domanda, recava in se’ l’inconveniente che, anche nel caso in cui il giudizio di merito fosse pervenuto al rigetto della domanda a tutela dei cui effetti era stata effettuata la trascrizione, l’eventuale omissione da parte del giudice dell’ordine di cancellazione avrebbe perpetuato l’apparenza del vincolo sul bene, con la conseguenza che l’inerzia del giudice, e poi delle parti interessate, poteva creare un’apparenza delle risultanze pubblicitarie, con conseguente difficolta’ per i terzi di accertare l’effettiva portata delle trascrizioni ad essi pregiudizievoli.
L’introduzione del termine ventennale di efficacia della trascrizione della domanda giudiziale mira quindi a superare tale situazione, posto che, una volta decorso tale termine, l’efficacia della trascrizione e’ comunque determinata dalla legge, pur in mancanza di un formale provvedimento di cancellazione.
A cio’ deve anche aggiungersi che il termine ventennale agevola anche le attivita’ di consultazione dei registri immobiliari, evitando, come invece poteva accadere prima della novella, di dovere spingersi troppo indietro nel tempo. Prevedendo il termine ventennale di efficacia dell’effetto prenotativo, si garantisce l’esigenza di delimitare il controllo delle trascrizioni e iscrizioni al ventennio antecedente, senza fare correre all’acquirente il rischio di evizione da parte di chi molti anni prima aveva trascritto una domanda giudiziale accolta successivamente all’acquisto.
La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale si esegue presentando al Conservatore “una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la precedente trascrizione originaria”, nota che deve essere corredata dal titolo oppure, in luogo di questo, dalla nota precedente.
Il Conservatore e’ tenuto a controllare l’esatta corrispondenza della nuova nota con quella originaria e a rifiutare la rinnovazione, se riscontra difformita’ fra le due note; diversamente, egli sara’ tenuto ad inserire negli archivi informatizzati, con un numero progressivo, la rinnovazione, restituendo al richiedente, ex articolo 2664 c.c. – che si applica al caso di specie per espressa disposizione dell’articolo 2668-bis c.c. – uno degli originali della nota, nel quale e’ certificata l’eseguita rinnovazione.
E’ evidente come il legislatore si sia ispirato nella riforma alle analoghe disposizioni dettate in tema di rinnovazione dell’ipoteca, il cui testo, con gli opportuni adattamenti, e’ sostanzialmente riprodotto nell’articolo in esame.
Analogamente a quanto disposto dall’articolo 2850 c.c., l’articolo 2668-bis c.c., indica, quale elemento della nota, l’espressa volonta’ di rinnovare la trascrizione originaria, la cui omissione, secondo parte della dottrina escluderebbe l’effetto conservativo della formalita’, sicche’ l’atto si atteggerebbe a nuova trascrizione, con efficacia ex nunc, contrapponendosi a tale tesi quella di chi invece ritiene che a seguire la prima soluzione si avrebbe la compresenza sulla stessa res litigiosa, di due autonome trascrizioni (la prima relativa alla domanda originaria, il cui termine di efficacia non e’ ancora spirato; la seconda, che opera ex nunc in luogo e dalla data della rinnovazione, posta in essere a vantaggio dello stesso soggetto e nei confronti della stessa lite). Tale soluzione inoltre comporterebbe che, poiche’ la rinnovazione, carente della relativa volonta’ rinnovativa, opererebbe solo con effetto ex nunc, il trascrivente, anziche’ prorogare gli effetti dell’originaria formalita’ perverrebbe all’opposto risultato di eliderli, sicche’ gli sarebbero opponibili tutte le trascrizioni ed iscrizioni nel frattempo intervenute. Inoltre, e cio’ rileva anche in relazione al caso di successiva alienazione del bene, nei confronti del sub-acquirente non sarebbe possibile una nuova trascrizione, laddove e’ invece consentita la rinnovazione. Al fine di scongiurare tali inconvenienti, e’ stato quindi sostenuto che anche ove sia carente nella nota la volonta’ di rinnovare la trascrizione originaria, la stessa vale tacitamente come rinnovazione, con decorrenza degli effetti prenotativi dalla data della prima trascrizione (essendo cio’ impedito solo nel diverso caso di rinnovazione tardiva, che opera solo con efficacia ex nunc).
L’articolo 2668 bis c.c., u.c., poi prevede che “se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita’, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi”, previsione ricalcata su quella di cui all’articolo 2851 c.c..
Come sottolineato dalla dottrina occupatasi della novella, la rinnovazione va curata contro l’erede e gli aventi causa dal convenuto, i cc.dd. “terzi immediati” e “mediati”, che pero’ abbiano gia’ trascritto il loro titolo di acquisto, posto che in mancanza di tale formalita’, la rinnovazione contro costoro potrebbe essere inutile, e cio’ sia in relazione alla trascrizione degli acquisti mortis causa, sia in relazione agli acquisti posti in essere dagli aventi causa dal convenuto i quali, in difetto di trascrizione, sarebbero destinati a soccombere nel conflitto con l’attore che abbia rinnovato la trascrizione, per l’operare del principio della continuita’ di cui all’articolo 2650 c.c..
La necessita’ di coinvolgere nella rinnovazione anche gli aventi causa e gli eredi dell’originaria parte convenuta ha una sua logica giustificazione nella stessa ratio della novella, e cioe’ quella di assicurare la certezza dei traffici giuridici ed economici e facilitare la circolazione della ricchezza.
In tal senso rileva la natura personale e non reale del sistema di pubblicita’ immobiliare (cioe’ del fatto che la formalita’ e’ presa con riguardo a persone e non a beni), cosi’ che risulta evidente come la prescrizione che la rinnovazione sia eseguita anche nei confronti dell’avente causa sia fondamentale per la corretta tenuta del sistema: diversamente potrebbe risultare impossibile per un eventuale terzo interessato venirne a conoscenza, posto che, da un lato, il terzo – in sede di consultazione dei registri immobiliari – non potra’ che partire dal soggetto che allo stato attuale risulti titolare del bene (sicche’ dalla visura non emergera’ la rinnovazione della formalita’ eseguita solo a carico del dante causa), nonche’, dall’altro, neppure risultera’ l’esistenza della originaria formalita’ presa nei confronti del dante causa (proprio perche’ gli articoli 2668-bis e 2668-ter c.c., consentono al terzo di limitare la verifica al solo ventennio).
In effetti una rinnovazione eseguita nei confronti del solo dante causa falserebbe irrimediabilmente gli esiti della verifica dei registri immobiliari e quindi la funzione stessa del sistema di pubblicita’, cosi’ che puo’ concordarsi con l’opinione di chi ritiene che un’incompleta rinnovazione sia da reputarsi invalida e non gia’ solo inefficace, analogamente alle conclusioni cui era pervenuta la dottrina in relazione all’onere di rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria di cui all’articolo 2851 c.c..
Ma siffatta ricostruzione della ratio dell’istituto della rinnovazione, in caso di trasferimento della titolarita’ dei beni, consente altresi’ di rilevare che diretti interessati alla pubblicita’ sono i terzi che possano successivamente acquistare diritti sullo stesso bene, con la potenziale generazione di un conflitto, e non anche coloro che abbiano gia’ trascritto il proprio acquisto.
Poiche’ la norma e’ diretta a rafforzare l’affidamento nelle risultanze dei registri immobiliari, semplificando l’attivita’ ispettiva e rendendo piu’ sicura la posizione dei terzi che intendano acquistare diritti sui detti beni immobili, potendo limitarsi ad accertare che nei venti anni precedenti al proprio acquisto non risulti alcuna domanda giudiziale, la cui trascrizione sia stata rinnovata contro il proprio dante causa, invece di essere costretti a risalire indefinitamente lungo la catena delle trascrizioni per rilevare la presenza di eventuali trascrizioni, deve trarsi il corollario (peraltro condiviso anche dalla dottrina occupatasi della previsione di cui all’articolo 2851 c.c.) che nel caso in cui il bene prima della rinnovazione abbia subito plurimi passaggi di titolarita’, la rinnovazione debba essere effettuata solo nei confronti di chi sia titolare del diritto all’epoca della rinnovazione.
Si palesa quindi superflua una trascrizione anche contro i titolari intermedi, dovendo la tutela dei terzi essere assicurata dalla possibilita’ di conoscere l’esistenza del vincolo di cui alla trascrizione della domanda, solo nei confronti di chi potrebbe ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilita’ del regime pubblicitario, la titolarita’ del bene.
La proroga degli effetti della trascrizione della domanda implica poi che gli eventuali passaggi di titolarita’ avvenuti prima della rinnovazione siano inopponibili alla parte che ha trascritto la domanda, e che il relativo vincolo quindi operi anche nei confronti degli aventi causa intermedi, ponendosi l’esigenza della formalita’ pubblicitaria solo in relazione ai nuovi titolari del bene, nei cui confronti si indirizzano le verifiche dei terzi interessati, e che devono quindi essere edotti dell’intervenuta rinnovazione della formalita’ nel termine di legge.
In tal senso, va richiamata la conclusione cui e’ pervenuta la dottrina in relazione all’analoga disposizione di cui all’articolo 2851 c.c., secondo cui, in caso di eredi o aventi causa, l’iscrizione rinnovata (e nel caso in esame, la trascrizione rinnovata) e’ eseguita nei confronti dei nuovi titolari, ma deve pero’ risultare che si tratta di rinnovazione dell’iscrizione (nel caso di specie, trascrizione) presa contro l’originario debitore o terzo datore di ipoteca (nel caso de quo, convenuto), dovendo la nota di rinnovazione contenere le indicazioni della nota di trascrizione, tenuto conto delle eventuali mutazioni intervenute.
Poste tali coordinate, nel caso in esame, come si ricava dalla descrizione della nota di trascrizione, analiticamente contenuta nel controricorso, e senza che la stessa sia stata contrastata dalla difesa di parte ricorrente, gli attori ebbero a manifestare in maniera univoca l’intento di rinnovazione dell’originaria trascrizione della domanda giudiziale, riportando nella sezione A) sia gli estremi della formalita’ preesistente sia l’intento di rinnovare l’efficacia della medesima, dando poi contezza nella sezione D) della stessa nota dei passaggi intermedi sia mortis causa che per atti inter vivos.
Al fine di preservare l’efficacia della trascrizione della domanda risulta quindi essenziale che la stessa sia eseguita nei confronti dell’attuale titolare del bene, ponendosi la necessita’ di rendere edotti gli eventuali terzi interessati del vincolo costituito dalla trascrizione rinnovata, non potendosi ipotizzare alcuna concreta utilita’ anche in una nuova trascrizione contro l’originario convenuto, nelle more spogliatosi del bene, posto che in presenza di una continuita’ nelle trascrizioni (presupposto che, come detto, e’ essenziale per giustificare l’utilita’ della rinnovazione della trascrizione della domanda) i terzi (a tutela dei quali si e’ imposta la novella legislativa) non avrebbero necessita’ di verificare anche la posizione dell’originario dante causa, essendo la formalita’ opponibile solo se eseguita contro l’attuale titolare.
Peraltro, il riferimento alla volonta’ di procedere alla rinnovazione della precedente trascrizione, emergendo dal contenuto della nota, risulta idonea a rendere edotti i terzi della proroga dell’efficacia della precedente formalita’, con il riscontro anche della tempestivita’ della rinnovazione.
Ne deriva che palesandosi come corretta la modalita’ con le quali si e’ proceduto alla rinnovazione della trascrizione, perde rilievo la doglianza relativa alla pretesa violazione dell’articolo 156 c.p.c., trattandosi di argomento speso ad abundantiam dal giudice di merito, per l’ipotesi pero’ non ricorrente, in cui si opinasse nel senso della nullita’ della rinnovazione stessa.
Cosi’ come e’ frutto di una non perfetta comprensione della ratio decidendi del giudice di merito la deduzione secondo cui sarebbe erronea l’affermazione della carenza di interesse dei danti causa mediati alla definizione della controversia in relazione alla quale e’ stata trascritta la domanda giudiziale oggetto di rinnovazione, volendo in realta’ la sentenza evidenziare che, ai fini dell’individuazione del soggetto cui rendere opponibile l’eventuale pronuncia di accoglimento, ed ai fini pubblicitari, e’ all’attuale titolare del bene che occorre avere riguardo, trattandosi del soggetto che alla fine subira’ gli effetti della sentenza favorevole al trascrivente, sebbene il giudizio possa proseguire anche nei confronti del solo dante causa.
Il ricorso deve quindi essere rigettato e puo’ quindi essere affermato il seguente principio di diritto:
“La previsione di cui dell’articolo 2668 bis c.c., u.c., che prevede che, se al tempo della rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita’, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa, deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti dell’attuale titolare del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano gia’ alienato i beni interessati dalla formalita’, purche’ emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volonta’ di procedere in tal modo alla rinnovazione dell’originaria trascrizione”.
3. Rilevato che la decisione in esame ha imposto la risoluzione di questioni di diritto prive di precedenti sia di merito che di legittimita’, si ritiene che ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
4. Ricorrono le condizioni per dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Compensa le spese del presente giudizio;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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