Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25429.
La massima estrapolata:
La disposizione della L. n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2, in base alla quale l’assicuratore, quando non puo’ opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione – trova applicazione anche quando l’assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilita’ dell’assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, puo’ contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilita’ ed all’entita’ del risarcimento.
L’assicurato puo’ contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilita’ ed alla entita’ del risarcimento. In applicazione del ricordato principio, qualora il debitore eccepisca la sussistenza di circostanze liberatorie, totali o parziali, dall’obbligo di risarcimento e’ a carico di colui che le formula l’eccezione, l’onere della prova di dette circostanze, come del resto puo’ desumersi dal contenuto dell’articolo 1227 c.c.
Non puo’, quindi, condividersi l’affermazione fatta dalla Corte di Appello che ha posto a carico della compagnia la prova dell’adeguatezza della somma corrisposta ai danni subiti dai trasportati dove do, invece, la detta prova gravare sul guidatore o comunque sul proprietario che ha contestato la congruita’ dell’importo versato.
Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25429
Data udienza 27 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20634-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 853/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO CHE
(OMISSIS) (successivamente (OMISSIS) S.p.A. e oggi (OMISSIS) S.p.A.) conveniva davanti al Tribunale di Venezia (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l. per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di Euro 125.740 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in quanto il giorno (OMISSIS), in orario notturno, (OMISSIS) perdeva il controllo dell’autovettura Opel Vectra nell’affrontare una curva sinistrorsa, causando danni ai trasportati per l’importo complessivo richiesto in citazione che l’assicuratore aveva corrisposto ai danneggiati benche’ al conducente fosse stata contestata la circostanza di guidare in stato di ebbrezza. Si costituiva (OMISSIS) che, in via riconvenzionale, chiedeva fosse dichiarata l’inefficacia della clausola n. 2 delle condizioni generali di contratto, trattandosi di pattuizione sottoscritta dal contraente senza aver avuto la possibilita’ di conoscere il contenuto della clausola. In ogni caso contestava il fondamento della pretesa dell’attrice. Si costituiva la (OMISSIS) S.r.l. contestando la propria legittimazione passiva in quanto (OMISSIS) era l’effettivo proprietario del veicolo per essere gia’ intervenuto l’acquisto dello stesso come emergeva dalla circostanza che l’assicurazione era stipulata a nome del (OMISSIS). Pertanto l’azione di rivalsa avrebbe potuto essere proposta solo nei confronti dell’assicurato;
il Tribunale di Venezia con sentenza n. 1260 del 2009 accoglieva la domanda dell’assicuratore condannando i convenuti al pagamento dell’importo richiesto ritenendo integrata l’azione di rivalsa prevista alla della L. n. 990 nel 1969, articolo 18, comma 2, esercitata dall’attrice sul presupposto della violazione l’articolo 186 C.d.S.. In particolare, i verbalizzanti avevano riferito dell’esito positivo del test alcolimetrico. Conseguentemente ai sensi della clausola 2 della polizza assicurativa non operava l’assicurazione a causa dello stato di ebbrezza del conducente. Non trattandosi di clausola vessatoria non era necessaria la doppia sottoscrizione. Aggiungeva che il destinatario dell’azione di rivalsa era il proprietario del veicolo quale soggetto tenuto alla copertura assicurativa e che, in assenza di trascrizione del trasferimento presso il PRA, non fosse opponibile alla compagnia l’avvenuta cessione del mezzo al (OMISSIS);
avverso tale sentenza proponevano appello con distinti atti, (OMISSIS) S.r.l. e si costituiva (OMISSIS) insistendo per l’accoglimento della propria domanda riconvenzionale formulata in primo grado. Quest’ultimo con distinto atto di citazione impugnava la sentenza chiedendo il rigetto dell’azione di rivalsa proposta nei suoi confronti. Si costituiva (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte territoriale disponeva la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata e, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., la riunione dei procedimenti. Con sentenza del 3 maggio 2017 in accoglimento dell’appello principale proposto da (OMISSIS) S.r.l. e di quello incidentale proposto da (OMISSIS), rigettava la domanda di (OMISSIS) che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) S.p.A. affidandosi a un unico motivo che illustra con memoria ex articolo 380 bis c.p.c. Resistono in giudizio, con separati controricorsi, (OMISSIS) e (OMISSIS) Srl.
CONSIDERATO CHE
la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2, in relazione agli articoli 1218 e 2697 c.c. La decisione sarebbe in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ in materia, in quanto la compagnia aveva l’onere di allegare l’esistenza del contratto assicurativo, la previsione della clausola di rivalsa e l’avvenuto pagamento del danno ai terzi danneggiati. Circostanze tutte espletate, mentre non incombeva sull’assicuratore l’onere probatorio della congruita’ delle somme erogate ai danneggiati;
il ricorso e’ fondato poiche’ le ragioni poste a sostegno delle censure dell’assicuratore richiamano l’orientamento di questa Corte in materia, secondo cui, la disposizione della L. n. 990 del 1969, articolo 18, comma 2, in base alla quale l’assicuratore, quando non puo’ opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto, ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione – trova applicazione anche quando l’assicuratore abbia risarcito il danno sulla base della semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilita’ dell’assicurato, il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, puo’ contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilita’ ed all’entita’ del risarcimento (Sez. 3, Sentenza n. 22616 del 11/12/2012, Rv. 624471 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 981 del 27/01/1995, Rv. 490026 – 01);
su tale ultimo punto la sentenza impugnata merita censura. L’assicuratore ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte di merito ha evidenziato che la pretesa fatta valere in via di rivalsa dalla (OMISSIS) andava disattesa, in difetto di prova idonea circa la congruita’ e l’adeguatezza dell’indennizzo corrisposto, prova che l’assicuratore non aveva fornito, avendo omesso di indicare elementi utili ad individuare l’adeguatezza dell’importo versato ai danni patiti dai trasportati. Ma, tale affermazione e’ erronea. L’assicurato puo’ contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilita’ ed alla entita’ del risarcimento. In applicazione del ricordato principio, qualora il debitore eccepisca la sussistenza di circostanze liberatorie, totali o parziali, dall’obbligo di risarcimento e’ a carico di colui che le formula l’eccezione, l’onere della prova di dette circostanze, come del resto puo’ desumersi dal contenuto dell’articolo 1227 c.c.Non puo’, quindi, condividersi l’affermazione fatta dalla Corte di Appello che ha posto a carico della compagnia la prova dell’adeguatezza della somma corrisposta ai danni subiti dai trasportati dove do, invece, la detta prova gravare sul (OMISSIS) o comunque sul proprietario che ha contestato la congruita’ dell’importo versato;
nello specifico rileva questa Corte che l’assicurato avrebbe potuto intervenire nella procedura stragiudiziale, chiedere l’accesso agli atti e formulare mezzi di prova sulla dinamica e riguardo ai criteri di quantificazione del danno;
la sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione dei principi contenuti nell’articolo 2697 c.c. e della giurisprudenza di questa Corte, va, pertanto, cassata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che, tenendo presente le ragioni che hanno determinato l’annullamento ed adeguandosi al principio di diritto enunciato, provvedera’ all’esame dell’azione di rivalsa proposta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.