La disciplina della l. n. 104 del 1992

Consiglio di Stato, Sezione terza, Sentenza 27 luglio 2020, n. 4779.

La massima estrapolata:

La disciplina della l. n. 104 del 1992 trova fondamento nei principî di solidarietà sociale, di rango costituzionale, e ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione dell’assegnazione delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento.

Sentenza 27 luglio 2020, n. 4779

Data udienza 9 luglio 2020

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Vigili del fuoco – Assegnazione prima sede di servizio – Seconda scelta – Assegnazione sede prima scelta in forza della L. 104/92 – Mancata assegnazione sulla base del solo ordine della graduatoria ex art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 217/2005 – Legittimità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8919 del 2019, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ma. Al. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…);
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza -OMISSIS- del 27 maggio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, concernente il provvedimento di assegnazione della prima sede di servizio al Comando Provinciale di Ragusa alla -OMISSIS-, controinteressata, provvedimento emanato dalla Direzione Centrale Risorse Umane del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. in l. n. 27 del 2020, e l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, conv. con mod. in l. n. 57 del 2020;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli nell’assenza dei difensori, che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa da remoto;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l’odierno appellato -OMISSIS- – in qualità di partecipante al concorso per 10 posti “per la qualifica di funzionario amministrativo contabile vice direttore (di seguito anche FACVD) del ruolo dei funzionari amministrativo contabili direttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, indetto dal Ministero dell’Interno in data 22 maggio 2015, posizionatosi alla -OMISSIS- posizione, assunto in virtù di apposita autorizzazione del PCM e, segnatamente, nominato FACVD in prova con decorrenza 18 dicembre 2017 “e conseguentemente avviato al corso di formazione presso l’Istituto Superiore Antincendi”, in esito al quale “si è classificato -OMISSIS- su 62 candidati con un punteggio -OMISSIS-” – ha impugnato il provvedimento con cui, il 13 giugno 2018, la pubblica amministrazione lo ha assegnato alla sede di servizio del Comando Provinciale di Milano, dal predetto indicata come seconda scelta nell’elenco compilato in ordine di preferenza delle sedi disponibili, e non alla sede di Ragusa, “da lui indicata come prima scelta”, assegnata – per contro – a -OMISSIS-, “posizionatasi alla -OMISSIS- posizione con -OMISSIS-“, in ragione – così come rappresentato dalla pubblica amministrazione, tra l’altro, nell’Appunto del 21 giugno 2018 – dell’applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, e gli atti ad esso presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento.
1.1. Avverso i su indicati provvedimenti il ricorrente ha dedotto in primo grado, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
1) la violazione di legge e, in particolare, degli artt. 120, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2005 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, tenuto conto che i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione – ancorché motivati con esclusivo riferimento al su indicato art. 120 del d.lgs. n. 217 del 2005, prescrivente il criterio della posizione occupata dai funzionari amministrativo contabile “secondo l’ordine della graduatoria stilata” al termine del corso di formazione – disattendono arbitrariamente e immotivatamente tale criterio, costituente un “principio normativo generale della materia”, in distonia, peraltro, da quanto previsto nel bando di concorso.
2) la violazione dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2005, posto che i vizi già dedotti non possono essere superati dall’Appunto per l’evidente impossibilità di una comunicazione di tale genere, del tutto informale e “neppure” firmata, a integrare la motivazione dei provvedimenti gravati e, ancora, a incidere sui criteri di assegnazione all’uopo fissati, tanto più ove si consideri che l’applicazione dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 non assicura in alcun modo un diritto automatico di preferenza rispetto all’ordine di graduatoria (a differenza dell’art. 21 della stessa), bensì offre la più limitata forma di tutela, consistente nella scelta “ove possibile” – ovvero ove essa risulti vacante e non vi ostino contrapposti interessi – della sede più vicina alla propria abitazione, assolutamente inidonea a sovvertire l’ordine di assegnazione delle sedi secondo la graduatoria finale o, comunque, a legittimare la pubblica amministrazione ad operare una deroga al criterio fissato dall’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2005, con piena obliterazione, tra l’altro, della natura temporanea del beneficio de quo.
3) la violazione degli artt. 1, 3 e 7 della l. n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non avere la pubblica amministrazione informato il predetto che la propria assegnazione non avrebbe seguito l’ordine di graduatoria.
1.2. Con il decreto presidenziale -OMISSIS- del 2018 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica e sono stati, altresì, disposti incombenti istruttori.
1.3. Con l’atto depositato in data 9 luglio 2018 si è costituito in prime cure il Ministero dell’Interno, provvedendo – in medesima data e il successivo 25 luglio 2018 – a produrre documenti, tra cui una relazione in cui ha esposto le ragioni per le quali il ricorso sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o respinto, comunque, nel merito.
1.4. Con l’atto depositato in data 6 luglio 2018 si è, altresì, costituita -OMISSIS-, la quale – in medesima data – ha prodotto una memoria con la quale ha chiesto il rinvio della camera di consiglio fissata per l’11 luglio 2018.
1.5. A seguito del deposito di scritti difensivi in data 27 luglio 2018, con cui – in particolare – la controinteressata -OMISSIS- ha posto in evidenza la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti assunti in data 18 dicembre 2017 e, ancora, dato conto della meritevolezza della posizione dalla stessa rivestita di assistente del -OMISSIS-, portatore di un grave handicap, in ragione del rilievo che “l’art. 33, comma 5, eterointegra qualsiasi ulteriore norma” e, dunque, è pienamente operante anche in caso di procedure di assunzione, con l’ordinanza collegiale -OMISSIS- del 2 agosto 2018 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio “attraverso l’inserzione sul sito internet del Ministero dell’Interno”.
1.6. A tale incombente il ricorrente ha prontamente provveduto.
1.7. Il successivo 25 settembre 2018 il ricorrente – oltre a produrre documenti, atti a comprovare l’avvio di un “trattamento di procreazione medicalmente assistita” – ha depositato motivi aggiunti, previamente notificati in data 25 settembre 2018, volti a chiedere ed ottenere – per “mero scrupolo difensivo” – l’annullamento del decreto -OMISSIS- del 22 giugno 2018, depositato in giudizio dal Ministero resistente il 9 luglio 2018, di “conferma in ruolo dei dipendenti che hanno superato il periodo di prova di sei mesi, con loro definitiva assegnazione a decorrere dal 25 6 2018 alle sedi indicate”.
1.8. A tali fini il ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dall’illegittimità dei provvedimenti gravati e, pertanto, ha esteso nei confronti dell’indicato decreto le censure già dedotte, con pedissequa riproposizione delle censure di cui all’originario ricorso.
1.9. Anche in relazione a tale impugnativa, con l’ordinanza collegiale -OMISSIS- del 2018, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha disposto l’integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla pubblicazione nel sito della pubblica amministrazione, e, nel contempo, ha fissato l’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 per la definizione del ricorso nel merito.
1.10. Come comprovato dalla documentazione depositata avanti al primo giudice il 17 ottobre 2018, l’incombente di cui sopra è stato ottemperato.
1.11. Con l’atto depositato il 5 ottobre 2018 si è costituita in prime cure anche -OMISSIS-, la quale – in medesima data – ha prodotto una memoria con cui, dopo avere rappresentato di essere stata assegnata, in qualità di “nominata idonea e vincitrice del concorso”, presso la sede di Campobasso in via definitiva, “in applicazione della normativa nazionale di riferimento, ossia la legge n. 104 del 1992”, ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del ricorso “per omessa impugnazione di atti lesivi nel termine di legge del decreto del Direttore Centrale delle Risorse Umane -OMISSIS- del 22 giugno 2018, pubblicato in data 22 giugno 2018”, ossia prima della notificazione del ricorso introduttivo, nonché l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in ragione del mancato riporto nel bando di previsioni inerenti l’indicazione della preferenza delle sedi e, ancora, ha sostenuto la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione sulla base del riconoscimento, da parte della l. n. 104 del 1992, di un diritto di scelta con precedenza al lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap in situazione di gravità .
1.12. All’esito del giudizio, con la sentenza -OMISSIS- del 27 maggio 2019, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e ha impugnato l’atto di assegnazione contestato, sulla scorta del rilievo che l’assegnazione della sede sarebbe dovuta avvenire rigorosamente e tassativamente sulla base del solo ordine della graduatoria, come previsto dall’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2005.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, articolando tre motivi di ricorso che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado.
2.1. Si è costituito l’appellato, -OMISSIS-, per chiedere la reiezione dell’appello, di cui ha dedotto l’infondatezza in tutti i motivi.
2.2. Nella camera di consiglio del 5 dicembre 2019, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta dall’appellante, il Collegio, ritenuto di dover decidere la causa nel merito, sull’accordo delle parti l’ha rinviata alla pubblica udienza per la discussione.
2.3. Infine nell’udienza del 9 luglio 2020, fissata ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, conv. con mod. in l. n. 57 del 2020, il Collegio, nell’assenza dei difensori che non hanno chiesto di discutere oralmente la causa da remoto, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è fondato quanto al -OMISSIS- motivo.
4. Il Collegio prende atto che l’odierno appellato è stato assegnato alla sede di Agrigento e ha dichiarato, nella memoria depositata l’8 giugno 2020 (p. 3), che egli non ha interesse a far valere il diritto all’assegnazione alla sede di Ragusa, senza che quindi l’amministrazione, a suo dire, abbia necessità di rivedere l’assegnazione delle sedi.
4.2. Nondimeno l’appellato, vittorioso in prime cure, non ha dichiarato in modo chiaro di non avere più interesse al ricorso, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, appunto, per sopravvenuto difetto di interesse, e il Collegio, nel dubbio circa la permanenza di detto interesse, ritiene quindi necessario scrutinare nel merito le censure proposte dal Ministero appellante, che invece – a differenza di quanto sostiene l’appellato – ha interesse sicuro alla riforma della sentenza, che ha annullato il provvedimento di assegnazione.
5. Deve essere anzitutto respinto il primo motivo (pp. 9-14 del ricorso), con il quale il Ministero appellante lamenta, in modo invero poco perspicuo, la violazione dell’art. 49, comma 3, da parte del primo giudice, in quanto il ricorso di prime cure si doveva ritenere improcedibile in ragione delle mancate notifiche ai controinteressati e alle erronee modalità di integrazione del contraddittorio.
5.1. Il Ministero, in particolare, deduce che:
a) l’integrazione del contraddittorio, disposta dal primo giudice, non sarebbe stata integralmente effettuata nel termine perentorio fissato (art. 27, comma 2, c.p.a.) né con le modalità fissate con l’ordinanza -OMISSIS- del 2018 del Tribunale, come peraltro evidenziato dallo stesso giudice che, peraltro, avrebbe giustificato tali omissioni sulla base dell’erroneo presupposto secondo cui l’integrazione sarebbe stata effettuata in ritenuta conformità ad una ragionevole lettura dell’ordinanza;
b) le modalità di integrazione del contraddittorio per i motivi aggiunti, attraverso la notifica per pubblici proclami con l’inserzione sul sito internet del Ministero dell’Interno e la notifica a mezzo p.e.c. presso gli uffici di servizio dei partecipanti alla procedura selettiva, non potrebbero considerarsi esaustive ai fini della corretta integrazione del contraddittorio.
5.2. Entrambi gli argomenti, sin qui riassuntivamente menzionati, al di là del loro carattere poco chiaro, generico e confuso, non sono condivisibili perché :
a) il ricorrente in prime cure ha correttamente adempiuto l’onere di notifica disposto dalle ordinanze -OMISSIS- e -OMISSIS- del 2018 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,s sede di Roma, in quanto ha tempestivamente trasmesso la documentazione da pubblica alla stessa pubblica amministrazione;
b) le modalità stabilite dall’ordinanza del primo giudice appaiono satisfattive in ordine ai fini della corretta integrazione del contraddittorio, in quanto l’art. 150 c.p.c. opera in via soltanto residuale, laddove, cioè, il giudice amministrativo non abbia indicato, come invece nel caso di specie ha fatto, le modalità di notifica, da ritenersi adeguate, ove si consideri che nel primo grado del giudizio si è costituita anche la controinteressata -OMISSIS-.
5.3. Il motivo, dunque, deve essere respinto.
6. Con il secondo motivo (pp. 14-15 del ricorso), ancora, il Ministero appellante contesta l’erronea valutazione, effettuata dal primo giudice, in ordine all’impugnazione dell’Appunto (“Prima sede di assegnazione per funzionari amministrativi contabili”) della Direzione Centrale per le Risorse Umane, trasmesso alla CONFSAL VVFF con la nota del Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento VV.FF. del 21 giugno 2018.
6.1. Sostiene l’appellante che tale atto non potrebbe essere considerato lesivo della sfera giuridica di -OMISSIS-, anche per l’assenza di un legame esistente tra l’Appunto e il bene della vita a cui questo aspirava.
6.2. Il motivo è destituito di fondamento perché, invece, è ben chiara la lesività di questo atto, nella misura in cui esterna le ragioni che hanno indotto il Ministero a seguire un criterio, nell’assegnazione delle sedi (compresa quella di Ragusa, a cui aspira(va) l’odierno appellato), che ha comportato la sua posposizione rispetto alla controinteressata -OMISSIS-.
6.3. Di qui l’infondatezza del motivo in esame.
7. Con il -OMISSIS- e ultimo motivo (pp. 15-20 del ricorso), infine, il Ministero appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe fatto buon governo dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e dell’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2005.
7.1. L’appellante censura l’erroneità dell’affermazione secondo cui l’assegnazione delle sedi deve avvenire secondo l’ordine di graduatoria di fine corso e che tale criterio non può essere derogato per nessun motivo, nemmeno per le assegnazioni disposte ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992.
7.2. Il criterio di assegnazione delle sedi di concorso secondo l’ordine di graduatoria dovrebbe infatti assurgere, a dire del primo giudice, al rango di principio normativo generale della materia, derogabile esclusivamente nei casi tassativi e di stretta interpretazione, tra i quali non sarebbe meritevole di essere considerata la facoltà contemplata dall’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 in favore del lavoratore che debba assistere il parente o l’affine con grave handicap.
7.3. È tuttavia evidente l’erroneità di un simile assunto, sul piano giuridico, se inteso in modo tanto radicale e aprioristico, come sembra avere prospettato irragionevolmente il primo giudice, perché l’ordine della graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell’indifferenza dell’ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un’ottica di ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono giustificare l’agevolazione di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e l’attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un parente o affine afflitto da handicap grave.
7.4. Se è vero infatti che l’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, a differenza dell’art. 21 della stessa legge, non configura un diritto assoluto alla scelta della sede più vicina al domicilio della persona da assistere, essendo tale fondamentale aspirazione soddisfatta, “ove possibile”, solo nel necessario contemperamento con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione e, quindi, sul presupposto che la sede esista e sia vacante, tuttavia il suo esercizio, ricorrendone tutti i presupposti di legge, non può essere subordinato in modo perentorio alle esigenze dell’ordine stabilito in graduatoria, addirittura assurta al rango di principio inderogabile, giacché l’esercizio di tale facoltà di scelta, in quanto agevolazione per la persona malata e non certo privilegio per il parente che l’assiste, deve essere possibile, in attuazione del superiore valore sancito dall’art 32 Cost. e dell’indeclinabile principio solidaristico che sta a fondamento della stessa agevolazione di cui all’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, tanto al momento dell’assunzione e quindi, all’esito di una procedura concorsuale, sulle sedi destinate ai vincitori, che in costanza di rapporto (Cass., sez. L, 3 agosto 2015, n. 16298).
7.5. Si tratta di un elementare principio di civiltà giuridica, che non intende certe scardinare il principio meritocratico che presiede al meccanismo concorsuale nell’ingresso nel pubblico impiego (art. 97 Cost.), ma che vuole preservare, ove possibile, le legittime, fondamentali, aspettative di quanti abbiano una reale esigenza di assistere un parente gravemente malato, in nome di un superiore principio solidaristico, che è componente essenziale del diritto alla salute (artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost.), senza che l’opposto ragionamento, inteso a privilegiare in modo aprioristico l’ordine della graduatoria nella sostanziale indifferenza dell’ordinamento al bisogno di assistenza, venga a concretizzare un atteggiamento persino discriminatorio – nella forma della c.d. discriminazione per associazione – contro il dipendente che abbia esigenza di assistere un parente malato.
7.6. Questo Consiglio di Stato, ad esempio nel più recente parere n. 997 del 5 marzo 2013, ha invero ribadito il proprio costante e risalente orientamento – contraddetto solo da isolate e non condivisibili pronunce del 2011 di questo Consiglio, sulla scorta, peraltro, di una altrettanto non condivisibile pronuncia del 2007 (Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008, n. 6147) – secondo cui la disciplina della l. n. 104 del 1992 trova fondamento nei principî di solidarietà sociale, di rango costituzionale, e ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione dell’assegnazione delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento (v., sul punto, ex plurimis Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566).
7.7. Essa ha infatti l’obiettivo di soddisfare la necessità di ripristinare la necessità di ripristinare condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale di tale finalità, ferma rimanendo, appunto, l’esistenza di un posto vacante nella sede di destinazione desiderata, come è appunto, nel caso di specie, quella di Ragusa.
7.8. Spetta certo agli specifici ordinamenti settoriali e, se previsto, alla contrattazione collettiva, nei vari comparti del pubblico impiego, disciplinare nel dettaglio l’assegnazione preferenziale del posto al dipendente, che vanti un’esigenza come quella protetta dall’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, ma l’assenza di una deroga esplicita all’ordine di graduatoria nelle disposizioni che regolano il concorso e l’assegnazione della prima sede e, in particolare, nell’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2015, per quel che concerne il presente contenzioso, non significa né implica certo che la normativa della l. n. 104 del 1992, per la sua pervasività e la sua trasversalità, non debba e non possa trovare applicazione anche al caso di specie, in attuazione di principi costituzionali direttamente applicabili per effetto della compiuta disciplina recata dall’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, come a torto ha ritenuto la sentenza impugnata nell’annullare il provvedimento di assegnazione della sede a -OMISSIS- al fine di assistere il -OMISSIS- gravemente malato.
7.9. Né il provvedimento di assegnazione, che dei suddetti principî ha fatto applicazione nel riconoscere il diritto di scelta a -OMISSIS-, può ritenersi illegittimo.
7.8. Di qui l’erroneità della sentenza impugnata, che deve essere totalmente riformata nel merito, con il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado con riferimento a tutte e tre le censure articolate dall’odierno appellato.
8. Le spese del doppio grado del giudizio, attesa la delicatezza del caso che tange l’esercizio di diritti fondamentali, possono essere interamente compensate tra le parti.
9. Rimane definitivamente a carico dell’appellato il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado.
9.1. L’appellato, attesa la sua soccombenza sostanziale, deve essere condannato a versare il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame da parte del Ministero.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Ministero dell’Interno, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado da -OMISSIS-.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado.
Condanna -OMISSIS- a versare il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello da parte del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate e, in particolare, di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in modalità da remoto, nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020, con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere, Estensore
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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