Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18472.

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’articolo 369 del Cpc, copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo Pec), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’articolo 372 del Cpc. (Deposito – ha osservato la Suprema Corte – che non consta in atti, neppure a cura della controparte, né soccorre il principio che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve).

Ordinanza|| n. 18472. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata

Data udienza 18 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Accertamento tecnico preventivo – Pronuncia sulla liquidazione delle relative spese – Illegittimità – Presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria – Incidenza su una posizione di diritto soggettivo – Parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività – Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

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