La destinazione a verde pubblico attrezzato

Consiglio di Stato, Sentenza|7 gennaio 2022| n. 111.

La destinazione a verde pubblico attrezzato non è un vincolo espropriativo, bensì è espressione della potestà conformativa del pianificatore, in quanto la realizzazione di opere intese all’effettivo godimento del verde è consentita anche all’iniziativa del proprietario in regime di economia di mercato, cosicché, a differenza dei vincoli espropriativi, in questo caso non vi è una compressione del diritto di proprietà così incisivo da rendere l’area inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale.

Sentenza|7 gennaio 2022| n. 111. La destinazione a verde pubblico attrezzato

Data udienza 13 luglio 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Strumenti urbanistici – Destinazione urbanistica – Destinazione a verde pubblico – Natura conformativa del vincolo – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2751 del 2014, proposto dalle signore Em. Ce. ed altri, rappresentate e difese dagli avvocati An. An. e Pa. Pi. e domiciliate presso la segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
il Comune di Parma, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati El. Po. e Sa. Al. Ro., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale (…);
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, n. 60/2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere Francesco Frigida nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021, svoltasi con modalità telematica, e dati per presenti, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, per le parti gli avvocati Pa. Pi. ed El. Po.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

La destinazione a verde pubblico attrezzato

FATTO e DIRITTO

1. Il de cuius delle tre odierne appellanti (che gli sono succedute durante il giudizio di primo grado) ha proposto il ricorso n. 230 del 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, avverso la variante generale al piano strutturale comunale del Comune di Parma, adottata il 13 aprile 2006 ed approvata con delibera consiliare n. 46 del 27 marzo 2007, con cui un’area di sua proprietà è stata nuovamente destinata a verde pubblico e altra area di sua proprietà è stata destinata a servizi in vista della possibile realizzazione di una stazione ferroviaria. In particolare, ad avviso delle interessate, il piano strutturale comunale avrebbe illegittimamente reiterato il vincolo a verde pubblico (asseritamente di natura espropriativa) e avrebbe imposto il vincolo (asseritamente espropriativo) per la realizzazione di una stazione ferroviaria, senza determinare alcuna indennità e senza alcuna motivazione.
1.1. Il Comune di Parma si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. 60 del 26 febbraio 2014, il T.a.r. per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, sezione prima, ha respinto il ricorso e ha condannato le ricorrenti al pagamento, in favore del Comune di Parma, delle spese di lite.
Segnatamente il collegio di primo grado ha reputato infondato il ricorso osservando, in sostanza, che “E’ principio consolidato in giurisprudenza che la destinazione ad attrezzature ricreative, sportive e a verde pubblico, data dallo strumento urbanistico ad aree di proprietà privata, determina l’imposizione sulle stesse di un vincolo di tipo conformativo e non espropriativo, conseguente cioè alla zonizzazione effettuata per definire i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle aree in cui è suddiviso il territorio comunale; pertanto, la validità della destinazione è a tempo indeterminato e non è soggetta alla decadenza quinquennale, propria dei vincoli preordinati all’esproprio, di cui all’art. 9, D.P.R. n. 327 del 2001 (…) Anche con riferimento alla parte della proprietà destinata a servizi, con la previsione di una possibile stazione ferroviaria (via Parigi), deve ricordarsi che, in generale, costituiscono vincoli preordinati all’espropriazione o di carattere sostanzialmente espropriativo soltanto quelli che implicano uno svuotamento incisivo della proprietà, mentre non lo sono i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento, tra i quali può farsi rientrare una stazione ferroviaria secondaria”.

 

La destinazione a verde pubblico attrezzato

3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 22 marzo 2014 e in data 2 aprile 2014 – le parti private hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
4. Il Comune di Parma si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. In vista dell’udienza di discussione ambedue le parti hanno depositato memoria e memoria di replica.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 luglio 2021, svoltasi con modalità telematica.
7. Tramite il primo motivo d’impugnazione, le appellanti hanno lamentato l’erroneità della sentenza gravata, sostenendo, in sintesi, che il loro terreno sia ora classificato secondo un’unica classificazione urbanistica e non più secondo due, in quanto la destinazione a verde pubblico che grava su uno dei mappali costituirebbe un vincolo espropriativo, che non sarebbe stato attuato, con conseguente sua decadenza e correlativa scomparsa di qualsiasi disciplina urbanistica per il mappale di riferimento. Ne deriverebbe che l’unica area oggetto di variante sarebbe quella destinata a servizi, su cui è stata ipotizzata la costruzione di un’eventuale stazione ferroviaria.
Siffatta doglianza è infondata.
Al riguardo si osserva che le interessate sono proprietarie di due aree, a cui sono attribuiti due mappali differenti, su cui non vi è, per entrambi, alcun vincolo di natura espropriativa.
Da un lato, infatti, la destinazione a verde pubblico attrezzato non è un vincolo espropriativo, bensì è espressione della potestà conformativa del pianificatore, in quanto la realizzazione di opere intese all’effettivo godimento del verde è consentita anche all’iniziativa del proprietario in regime di economia di mercato, cosicché, a differenza dei vincoli espropriativi, in questo caso non vi è una compressione del diritto di proprietà così incisivo da rendere l’area inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “il vincolo di verde pubblico costituisce un vincolo di carattere conformativo funzionale all’interesse pubblico generale, espressione della potestà conformativa del pianificatore avente validità a tempo indeterminato” (Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 20 dicembre 2019, n. 8614; nel medesimo senso cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 settembre 2019, n. 6241, e Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 maggio 2019, n. 3190).

 

La destinazione a verde pubblico attrezzato

D’altro lato, la previsione, del tutto ipotetica, che nel quadro di una generica destinazione a servizi di vi potrebbe essere in futuro una stazione ferroviaria non è idonea a far sorgere alcun vincolo espropriativa, sia in ragione della natura soltanto potenziale di tale opera, evocata in modo eventuale e non sufficientemente delineata, sia siccome introdotta da uno strumento urbanistico (il piano strutturale comunale) recante delle indicazioni di massima e dei semplici indirizzi, che non sono idonei a trasformare il territorio e che di conseguenza non possono costituire vincoli preordinati all’esproprio.
8. Attraverso il secondo motivo, le appellanti hanno censurato l’omessa o erronea valutazione di un motivo dedotto in primo grado e, in particolare, la violazione dell’art. 8 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 37/2002, che statuisce che l’apposizione del vincolo espropriativo debba avvenire mediante il piano operativo comunale (“I vincoli urbanistici finalizzati all’acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante”), mentre nel caso di specie l’asserito vincolo ablatorio sarebbe stato apposto illegittimamente.
Questa censura è infondata, giacché il vincolo di cui trattasi è, come già evidenziato, di natura conformativa e non espropriativa.
9. Con il terzo motivo, le parti private hanno sostenuto l’omessa o erronea valutazione di un motivo dedotto in primo grado e specificamente la violazione dell’art. 20 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 20/2000, vigente ratione temporis, sui rapporti tra pianificazione generale e settoriale.
Tale motivo è infondato, poiché il piano strutturale comunale è uno strumento di pianificazione urbanistica generale che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale e che, a differenza del piano operativo comunale, non impone alcun vincolo espropriativo. Orbene, nella fattispecie in esame il piano strutturale comunale ha previsto una generica destinazione dell’area a servizi, tra cui è stato ipotizzata anche l’eventuale possibilità di collocarvi una stazione ferroviaria.
Va inoltre precisato che la destinazione a verde pubblico riguarda un altro lotto confinante e che, come già evidenziato, non vi è stata alcuna decadenza del vincolo, che non è espropriativo.
10. Mediante il quarto motivo, le interessate hanno lamentato l’omessa o erronea valutazione di un motivo dedotto in primo grado e, in particolare, la violazione dell’art. 13 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 37/2002, rubricata “Termini di efficacia del vincolo espropriativo” e dove si statuisce, tra l’altro, che “Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante” e che il “Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta”.
La suddetta contestazione è infondata, in quanto, come più volte sottolineato, il vincolo per cui è causa è di tipo conformativo, sicché non rientra nel perimetro applicativo della norma sopra richiamata.
11. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
12. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna, in solido, delle appellanti al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri stabiliti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, si liquidano in euro 2.000 (duemila), oltre al 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2751 del 2014, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna, in solido, le appellanti al pagamento, in favore del Comune di Parma, delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre al 15% a titolo di rimborso di spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato, con sede in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere
Roberto Politi – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *