La deroga al divieto della prova testimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 settembre 2021| n. 26570.

La deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’articolo 2721 cod. civ. è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di corrispettivi a titolo di attività di assistenza aziendale-contabile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver il tribunale, ritenute insussistenti le probabilità di accoglimento del gravame, dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, il ricorrente aveva censurato, con apposito motivo di gravame, l’ammissione della prova testimoniale avente ad oggetto l’avvenuto pagamento, lamentando che il giudice di pace aveva disposto l’ammissione della prova testimoniale richiesta dall’intimata sull’avvenuto pagamento del compenso professionale, nonostante l’importo eccedesse i limiti previsti, senza tuttavia giustificare la deroga ai suddetti limiti). Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 gennaio 2018, n. 1751; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 giugno 2013, n. 14457; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 maggio 1993, n. 5884).

Ordinanza|30 settembre 2021| n. 26570. La deroga al divieto della prova testimoniale

Data udienza 13 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento di somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’art. 2721 c.c. – Deroga – Necessità di una concreta valutazione delle ragioni per cui la parte non abbia predisposto una documentazione scritta – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20711/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 192/2014 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA, depositata il 31/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza in data 7 giugno 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Siracusa n. 192 del 31 ottobre 2014, e nei confronti di (OMISSIS).
1.1. Con la sentenza di primo grado era stata accolta l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento della somma di Euro 4.992,34 oltre interessi, in favore del (OMISSIS), a titolo di corrispettivo dell’attivita’ di assistenza aziendale-contabile svolta nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2010.
1.2. Il Giudice di pace aveva ritenuto provata, a mezzo testimoni, l’eccezione di pagamento del compenso professionale mediante corresponsione di Euro 120,00 mensili, senza quietanza, oltre alla somma di Euro 2.000,00 per la dichiarazione dei redditi.
2. Il Tribunale, dopo avere escluso che i testi escussi rispettivamente marito e padre della (OMISSIS) – fossero portatori di interesse che ne avrebbe potuto legittimare la partecipazione al giudizio, ha ritenuto insussistenti le probabilita’ di accoglimento del gravame, e ne ha dichiarato l’inammissibilita’ ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c..
3. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado, sulla base di un motivo. Non ha svolto difese in questa sede (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso e’ denunciata violazione degli articoli 2721 e 2726 c.c. e si lamenta che il Giudice di pace aveva disposto l’ammissione della prova testimoniale richiesta dalla (OMISSIS) sull’avvenuto pagamento del compenso professionale, nonostante l’importo eccedesse i limiti previsti dalle indicate, e senza giustificare la deroga ai suddetti limiti.
2. La doglianza e’ fondata.
2.1. Come emerge dal ricorso (pag. 5 ed e’ confermato dal tenore dell’atto di appello), il (OMISSIS) aveva censurato con apposito motivo di gravame l’ammissione della prova testimoniale avente ad oggetto l’avvenuto pagamento, lamentando che il Giudice di pace non avesse esposto le ragioni della deroga ai limiti fissati dall’articolo 2721 c.c..
Il rilievo, riproposto in questa sede come motivo di ricorso avverso la sentenza di primo grado, coglie nel segno.
2.2. Il Giudice di pace, nella sentenza impugnata, si e’ limitato ad argomentare sull’ammissibilita’ della prova testimoniale ai sensi dell’articolo 246 c.p.c., ma non ha esposto le ragioni che l’hanno indotto a ritenere superabile, nel caso concreto, il limite alla prova per testi dell’avvenuto pagamento in deroga ai limiti previsti dal comb. disp. articoli 2721-2726 c.c..
3. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall’articolo 2721 c.c., e’ subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex plurimis, Cass. 25/05/1993, n. 5884; Cass. 07/06/2013, n. 14457; Cass. 24/01/2018, n. 1751).
4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale in quanto giudice d’appello, ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., u.c., il quale provvedera’ anche a regolare le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Siracusa.

 

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