Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18234.
La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso
La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto “absque pactis” e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela, è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un’operazione economica diversa da quella cui si riferisce l’autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per infirmare le risultanze relative alla dicitura abusivamente apposta sulla matrice di un assegno bancario – con la quale veniva indicata la funzione di garanzia dello stesso in relazione al credito portato da una determinata fattura – aveva ritenuto necessaria la proposizione della querela di falso, a fronte della deduzione, da parte del ricorrente, dell’esistenza di una pattuizione, tra le parti, relativa unicamente al riempimento dell’assegno medesimo).
Ordinanza|| n. 18234. La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso
Data udienza 8 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Recupero crediti – Assegno bancario – Titolo rilasciato a garanzia – Pagamento somme – Presupposti – Articoli 2702 e 2719 cc – Elementi probatori – Fotocopia del titolo – Conformità all’originale – Mancato disconoscimento – Abusivo riempimento della matrice – Valutazioni del giudice di merito – Articoli 214 e 215 cpc – Criteri – Articolo 216 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14604/2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Avverso la sentenza n. 1237/21 della Corte di Appello di Genova, depositata il 03/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’08/02/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
La denunzia dell’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso
RITENUTO IN FATTO
– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1237/21, del 3 dicembre 2021, della Corte di Appello di Genova, che – accogliendo il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 618/18, del 6 settembre 2018, del Tribunale di La Spezia – lo ha condannato a pagare al (OMISSIS) l’importo di Euro 15.000,00, oltre interessi legali dal 10 dicembre 2012 al saldo;
– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce di essersi reso cessionario di un credito, per forniture merce, vantato – nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.r.l., della quale il (OMISSIS) era stato, prima del fallimento della stessa, amministratore – dalla societa’ ( (OMISSIS) S.r.l.) di cui esso (OMISSIS) era gia’ stato amministratore;
– che il (OMISSIS), in tale sua qualita’, poneva all’incasso un assegno bancario di Euro 15.000,00, firmato dal (OMISSIS) e dallo stesso datogli a garanzie delle obbligazioni di (OMISSIS) S.r.l., da riempire per l’ipotesi – che il ricorrente assume essersi verificata nel caso di specie – in cui la parte debitrice si fosse resa inadempiente;
– che, tuttavia, tre anni dopo l’incasso dell’assegno, il (OMISSIS) – ovvero, come detto, l’emittente il titolo – adiva l’autorita’ giudiziaria, sul presupposto che l’assegno sarebbe stato rilasciato a garanzia di una specifica fornitura, regolarmente effettuata in favore di (OMISSIS);
– che l’allora attore produceva, a comprova, copia fotostatica della matrice dell’assegno, recante – oltre alla locuzione “per ricevuta” e alla firma dell’odierno ricorrente (l’una come l’altra riconosciute dall’interessato) – la dizione “garanzia mole fattura (OMISSIS) – Euro 15.000,00”, chiedendo, su tali basi, la restituzione dell’importo oggetto dell’assegno posto all’incasso, in precedenza, dal (OMISSIS);
– che costui, nel costituirsi in giudizio, assumeva che “tale matrice, nel momento in cui fu sottoscritta” dal medesimo, “non era compilata e tantomeno riportava la dicitura “garanzia mole per fattura (OMISSIS) – Euro 15.000,00″”;
– che su tali basi, dunque, il (OMISSIS) disconosceva “la matrice dell’assegno”, in quanto “evidentemente interpolato successivamente alla sottoscrizione “per ricevuta””, riservandosi di presentare querela di falso in relazione a tale documento, “invitando controparte alla produzione del suo originale”;
– che il giudice di prime cure rigettava la domanda di ripetizione, sul rilievo che il convenuto avesse tempestivamente disconosciuto la matrice dell’assegno, mentre parte attrice non aveva ne’ prodotto l’originale dello stesso, ne’ formulato istanza di verificazione, ne’ avanzato istanze probatorie finalizzate a comprovare che non vi fosse stato abusivo riempimento della matrice;
– che la decisione veniva, pero’, ribaltata in appello, sul presupposto che, trattandosi di scrittura riconosciuta come propria dal convenuto (giacche’ egli ne aveva solo lamentato l’abusivo riempimento), il medesimo avrebbe dovuto proporre querela di falso, cio’ che avrebbe potuto fare anche in appello, avendo l’attore provveduto, in primo grado, al deposito dell’originale del documento;
– che avverso la sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 e 2719 c.c., nonche’ degli articoli 214, 215 e 216 c.p.c.;
– che il ricorrente assume di aver immediatamente disconosciuto, nella stessa comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, il contenuto della copia fotostatica della scrittura privata, cioe’ della matrice dell’assegno, consegnatogli dal (OMISSIS);
– che il tempestivo disconoscimento della conformita’ della copia al suo originale, oltre che del contenuto del documento, ha “eliso in radice” – secondo il ricorrente – “la possibilita’ che alla copia del documento prodotto potesse essere attribuita l’efficacia probatoria di piena prova ex articolo 2702 c.c.”;
– che il (OMISSIS) ribadisce di aver “sempre negato di aver scritto nella matrice dell’assegno la frase “garanzia mole per fattura (OMISSIS) – Euro 15.000,00”, affermando solo di aver sottoscritto la matrice e di aver scritto “per ricevuta””;
– che, pertanto, non sarebbero stati valutati, ex articolo 216 c.p.c., gli effetti processuali derivanti dalla proposizione, nei termini della fase istruttoria, dell’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta;
– che, sotto altro profilo, si rileva come “la matrice dell’assegno fosse completa nella sua dicitura sopra indicata (Per ricevuta e sottoscrizione del (OMISSIS)) e null’altro avrebbe dovuto contenere, cosi’ come concordato al momento della consegna dell’assegno”;
– che, di conseguenza, l’interpolazione con una dicitura – non riconducibile alla grafia del (OMISSIS) – tesa a dimostrare una causale completamente diversa da quella (di garanzia) concordata dalle parti integrerebbe un’ipotesi di abusivo riempimento “contra pacta”, in relazione al quale non e’ necessario esperire querela di falso;
– che, inoltre, la sentenza impugnata avrebbe ignorato il principio della facolta’ alternativa di scelta tra querela di falso e disconoscimento della scrittura privata;
– che, infine, nessun rilievo e’ stato attribuito al fatto che il (OMISSIS) avesse tempestivamente contestato anche la conformita’ della copia all’originale, cosi’ da determinare – a carico della parte che intendesse avvalersene in giudizio – l’onere di produrre l’originale;
– il secondo motivo denuncia – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) – violazione e falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 6, articolo 345 c.p.c., comma 3, articoli 115 e 112 c.p.c.;
– che si censura la sentenza impugnata per aver dato rilievo alla produzione dell’originale della matrice (senza, peraltro, nulla dire circa il tempo e il modo della stessa) quantunque tardiva, giacche’ avvenuta oltre il termine per il deposito delle memorie istruttorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6, ed esattamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, in difetto, oltretutto, di presentazione, da parte del (OMISSIS), di alcuna istanza di verificazione della scrittura disconosciuta;
– che neppure potrebbe sostenersi, come argomentato dal (OMISSIS), che la produzione dell’originale di un documento, gia’ presente in atti in fotocopia, non abbia carattere di novita’, trattandosi di regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta;
– che siffatto principio e’ stato enunciato da questa Corte in casi – diversi da quello che occupa – in cui la produzione dell’originale risultava avvenuta in funzione di uno specifico mezzo tempestivamente prodotto;
– che il (OMISSIS) e’ rimasto solo intimato;
– che il ricorrente ha depositato memoria;
– che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va rigettato;
– che il primo motivo di ricorso non e’ fondato;
– che, diversamente da quanto assume il ricorrente, non vi era alcun accordo in ordine al riempimento – o al mancato riempimento – della matrice dell’assegno, giacche’ l’unica pattuizione intercorsa tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) riguardava, invece, la possibilita’ di riempimento dell’assegno, rilasciato a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni relative alla fornitura della merce, ove ve ne fosse stata necessita’;
– che, di conseguenza, l’apposizione della dicitura “a garanzia mole per fattura (OMISSIS) – Euro 15.000,00” risulta avvenuta non “contra pacta”, bensi’ “absque pactis”, donde la necessita’ della proposizione della querela di falso per privare di efficacia probatoria tale documento (tra le altre, Cass. Sez. 2, ord. 22 agosto 2019, n. 21587, Rv. 654901-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5245, Rv. 588253-01; Cass. Sez. 2, sent. 11 gennaio 2002, n. 308, Rv. 551497-01), posto, oltretutto, che dal tenore della comparsa di risposta, come riprodotta in ricorso, non emerge che l’odierno ricorrente avesse specificamente contestato la conformita’ della copia prodotta all’originale, essendosi limitato ad invitare controparte a depositare l’originale medesimo;
– che secondo questa Corte, infatti, “il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’articolo 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformita’ delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti ne’ il ricorso a clausole di stile ne’ generiche asserzioni” (da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 20 giugno 2019, n. 16557, Rv. 654386-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-5, ord. 25 maggio 2021, n. 14279, Rv. 661573-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 dicembre 2021, n. 40750, Rv. 663440-01);
– che il secondo motivo e’, invece, inammissibile;
– che l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito e’ stato motivato – sul presupposto dell’assenza di tempestivo disconoscimento della conformita’, all’originale, della fotocopia della matrice dell’assegno – in ragione della mancata proposizione della querela di falso, con cui contestare l’abusivo riempimento della stessa;
– che la sentenza impugnata, pertanto, ha posto a fondamento della decisione la copia del documento, sicche’ la denunciata tardivita’ della produzione dell’originale e’ priva di rilievo, fermo restando, inoltre, che il riferimento al deposito dell’originale pare costituire un mero “obiter dictum”, teso ad evidenziare come il convenuto potesse proporre querela di falso anche in appello;
– che, in conclusione, il ricorso va rigettato;
– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimita’, essendo rimasto il (OMISSIS) solo intimato;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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