consiglio di stato bis

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 14 aprile 2016, n. 1498

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9595 del 2015, proposto dal

Consorzio stabile Eu., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Pa. Gi. s.p.a., E.g. Za. s.p.a., Fa. Ca. s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Ar. Ca. e Fr. Va., con domicilio eletto presso il primo, in Roma, piazza (…);

contro

Consorzio di bonifica Al. Pi. Ve., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Sa. e Lu. Ma., con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via (…);

nei confronti di

Consorzio Stabile Me. s.c.a.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati St. La. e An. Ma.i, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Roma, via (…);

per la revocazione

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V, n. 3343/2015, resa tra le parti, concernente una procedura di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere di laminazione delle piene del fiume Ag.-Gu. attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di Tr. e Te. di Ar.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di bonifica Al. Pi. Ve. e del Consorzio Stabile Me. s.c.a.r.l.;

Visto il ricorso incidentale del Consorzio St. Me. s.c.a.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Fr. Va., An. Re. D’A., in dichiarata delega dell’avvocato Gi. Sa., e An. Ma.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Consorzio stabile Eu. impugna con ricorso per revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. la sentenza di questa Sezione in epigrafe, con la quale è stata definitivamente respinta la sua impugnativa contro l’esclusione dalla procedura di affidamento in appalto della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere di «laminazione delle piene del fiume Ag.-Gu. attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di Tr. e Te. di Ar.», indetta dal Consorzio di bonifica dell’Alta pianura veneta. L’esclusione era stata disposta perché a giudizio della commissione giudicatrice l’offerta tecnica del Consorzio stabile Eu. conteneva soluzioni che «non fanno salve, anzi stravolgono, le scelte progettuali fondamentali già effettuate dall’amministrazione non rispettando, in questo modo, i livelli prestazionali del progetto» (verbale di gara in data 27 giugno 2013).

2. Nell’impugnativa respinta con sentenza di cui viene ora chiesta la revocazione, l’odierno ricorrente aveva censurato sotto più profili il giudizio della commissione, osservando, a mezzo di consulente tecnico di parte, che le varianti offerte erano invece finalizzate ad apportare miglioramenti valutabili ai fini dell’attribuzione di punti in base ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, oltre che a correggere alcuni errori progettuali dell’amministrazione.

3. La Sezione ha invece confermato il giudizio della commissione, statuendo che il Consorzio stabile eu. «ha proposto un progetto recante alcune varianti rispetto al progetto definitivo a base di gara, al di fuori dei limiti segnalati dal bando medesimo; quindi, non conforme a quanto richiesto in gara e dunque inammissibile».

4. Con il presente ricorso per revocazione il Consorzio stabile Eu. sostiene che il giudizio di questa Sezione sarebbe inficiato da plurimi errori di fatto.

5. Per resistere ricorso si sono costituiti il Consorzio di bonifica dell’Al. pi. ve. e l’aggiudicatario Consorzio stabile Me. s.c.a.r.l., il quale ha anche riproposto i motivi del proprio ricorso incidentale “escludente” dichiarati dalla Sezione improcedibili per effetto del rigetto dell’impugnazione principale.

DIRITTO

1. Nel presente ricorso per revocazione del Consorzio stabile eu. lamenta il mancato esame di parte del primo articolato motivo d’appello e del secondo motivo nella sua globalità.

Con riguardo al primo, l’odierno ricorrente assume che la Sezione non avrebbe esaminato le censure volte a contestare che il proprio progetto contenesse varianti non consentite e fosse tale da compromettere il regolare funzionamento dell’opera. Più nel dettaglio, sul primo punto il Consorzio ricorrente evidenzia che la questione della conformità delle soluzioni progettuali rispetto a quelle prefigurate dall’amministrazione appaltante è stata affrontata «con una motivazione solo apparente» (pag. 10 del ricorso), limitata ad un acritico richiamo dei rilievi contenuti nel provvedimento di esclusione.

Nel passaggio motivazionale censurato si afferma che il progetto dell’odierna ricorrente contiene «alcune varianti rispetto al progetto definitivo, al di fuori dei limiti segnati dal bando medesimo; quindi non conforme a quanto richiesto in gara e dunque inammissibile. Per il profilo strutturale, infatti, prevedeva la suddivisione del bacino in tre zone anziché in due, mediante due argini invece di uno; collocava la cassa di laminazione in lena sulla destra anziché sulla sinistra del fiume; prevedeva una cassa in linea a quella in derivazione, bensì più a monte, trasversalmente alla corrente e l’abbassamento del piano di campagna del bacino di 4 – 5 metri rispetto alla quota di progetto. Per il profilo funzionale, il collocamento della cassa di espansione laterale sulla destra idrografica, anziché sulla sinistra, comportava l’impossibilità di utilizzare, per lo scarico della cassa, lo scolo “(omissis)”, come previsto nel progetto a base di gara, e la necessità di realizzare ad hoc, per lo scarico, una condotta della lunghezza di 244 metri, anziché di soli 27».

2. Nel prosieguo della narrativa, il Consorzio stabile eu. sostiene che questa Sezione si sarebbe quindi limitata «a riportare il giudizio espresso dalla Commissione di gara, omettendo totalmente di scrutinare le diffuse argomentazioni svolte dall’appellante nella sezione sub B del primo motivo» (pag. 11), nel quale si era sottolineato che il progetto costituiva una variante tipologica del progetto definitivo, essenzialmente consistente nella realizzazione di due casse, una in linea e una in derivazione tra loro collegate, con l’unica peculiarità della loro collocazione rovesciata (e cioè in sinistra idraulica anziché in destra la cassa in derivazione e viceversa quella in linea).

3. Tanto premesso, il motivo è evidentemente inammissibile perché non prospetta alcun omesso esame di censure determinato da una mancata percezione delle stesse, in ipotesi rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., ma solo un esame superficiale, esternato con motivazione insufficiente, e quindi un errore del giudizio, non deducibile mediante il rimedio revocatorio.

4. Con un ulteriore ordine di censure, il Consorzio stabile eu. sostiene che questa Sezione sarebbe incorsa in analogo errore per omesso esame delle «censure articolare nella sezione sub C del primo motivo d’appello (relativo alla contestata inefficacia del progetto ai fini del regolare funzionamento dell’opera) » (pag. 11 e 12 del ricorso). Al riguardo l’odierno ricorrente deduce che al fine di contrastare il giudizio della commissione e del TAR nell’appello si era rilevato che le presunte carenze progettuali «erano del tutto insussistenti» (pag. 12), alla luce della consulenza tecnica di parte prodotta a sostegno dell’impugnativa (redatta dal prof. ing. Ar. Br., ordinario della facoltà di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna). Quindi, il Consorzio si duole del fatto che le censure operate nei confronti del giudizio tecnico della commissione «non trovano ingresso nella motivazione della sentenza impugnata neppure ai fini di un motivato rigetto», inferendo da ciò che le stesse «non siano state minimamente considerate dal Giudice dell’appello» (pag. 12 del ricorso).

5. Anche questo motivo deve essere dichiarato inammissibile e con esso il ricorso nel suo complesso.

Deve premettersi che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo: Sez. V, 30 ottobre 2015, n. 4975) la deducibilità quale errore revocatorio ai sensi del n. 4) dell’art. 395 cod. proc. civ. dell’omesso esame di domande, motivi, censure o eccezioni è configurabile solo se l’errore percettivo che ha determinato la mancata pronuncia risulti in via immediata dall’esame del testo della pronuncia e della sua motivazione, senza la necessità di argomentazioni induttive, e purché in ogni caso un implicito rigetto del motivo non sia comunque configurabile dalla lettura complessiva del ragionamento posto a base della decisione censurata con il rimedio revocatorio. In questa linea, nel citato precedente si è inoltre sottolineato che nel giudizio in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici il dovere di sinteticità sancito in via generale dall’art. 3 cod. proc. amm. ha una particolare pregnanza ai sensi dell’art. 120, cod. proc. amm., in particolare in virtù del richiamo operato dal comma 10 di quest’ultima disposizione all’art. 74 del medesimo codice. Pertanto, in base alle norme in esame non è esigibile una motivazione che in modo pedissequo confuti ogni argomento difensivo, dovendosi al contrario ritenerne sufficiente una che dimostri che il giudice ha comunque seguito un autonomo percorso logico-giuridico.

6. Ciò precisato, il passaggio motivazionale sopra riportato contiene la chiara esternazione delle ragioni a sostegno del rigetto dell’impugnativa del Consorzio stabile Eu., le quali sono consistite nella piena condivisione del giudizio tecnico dell’amministrazione in punto esistenza di varianti progettuali non consentite da parte del medesimo Consorzio. A chiusura del ragionamento, la Sezione ha anche dichiarato inammissibile l’istanza di c.t.u. avanzata dall’appellante, specificando che in questo modo «si consentirebbe di surrogare i ragionevoli e congrui apprezzamenti tecnici della Stazione appaltante con diverse ed opinabili valutazioni».

Dalla lettura di questa motivazione non è quindi in alcun modo possibile configurare alcuna omessa pronuncia, né tanto meno ritenere che questa sia stata determinata da una incompleta lettura dell’appello proposto nel giudizio di merito.

7. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale del Consorzio aggiudicatario. Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; dichiara conseguentemente improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente Consorzio stabile Eu. a rifondere alle parti resistenti le spese di causa, liquidate per ciascuna in € 5.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Caringella – Presidente

Sandro Aureli – Consigliere

Claudio Contessa – Consigliere

Fabio Franconiero – Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere

Depositata in Segreteria il 14 aprile 2016.

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