Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19463.
La decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legale della sentenza
La mera lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della pronuncia di primo grado non può determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione. Infatti, accanto alla previsione di un termine lungo di impugnazione o, in talune ipotesi, di termini brevi decorrenti officiosamente, permane – nel sistema processuale – il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza di un termine “breve” (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.), che attribuisce alla parte un vero e proprio “diritto potestativo” di natura processuale, cui corrisponde una soggezione dell’altra parte. La decorrenza del termine breve non è infatti correlata alla conoscenza legale della sentenza, già esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, né alla conoscenza effettiva della stessa, quale può essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall’art. 479 cod. proc. civ., ma è, invece, è ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all’altra per una decisione rapida – cioè entro il termine breve previsto dalla legge – in ordine all’eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al “procuratore costituito”, ai sensi degli artt. 285, 326, 170 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, nel dichiarare tardivo il gravame, aveva ritenuto che, avendo il giudice di prime cure dato lettura in udienza anche della motivazione della sentenza, era da tale udienza che decorreva il termine breve di impugnazione, ormai spirato al momento della notifica dell’appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 marzo 2019, n. 6278; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 giugno 2011, n. 12898; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 9 giugno 2006, n. 13431; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 febbraio 1990, n. 732; Cassazione, sezione civile L, sentenza 20 marzo 1987, n. 2799; Cassazione, sezione civile L, sentenza 4 dicembre 1985, n. 6092; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 giugno 1984, n. 3389).
Ordinanza|16 giugno 2022| n. 19463. La decorrenza del termine breve non è correlata alla conoscenza legale della sentenza
Data udienza 27 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave Sanzioni amministrative – Cause sottoposte al rito lavoro – Opposizione ad ordinanza ingiunzione – Decreto Legislativo n. 150 del 2011 – Notifica della sentenza di primo grado – Termine decadenziale di trenta gg. – Articolo 325 c.p.c. – Cass. n. 3389/1984
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Lu – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24144/2021 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CHIANCIANO TERME, in persona del Sindaco p.t..
– intimato –
avverso la sentenza del tribunale di Siena n. 77/2021, pubblicata il 16.2.2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 27.5.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza del tribunale di Siena, con cui e’ stato dichiarato tardivo il gravame avverso la sentenza del giudice di pace di Montepulciano, che aveva respinto l’opposizione del ricorrente avverso un’ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni stradali.
Secondo il tribunale, avendo il primo giudice dato lettura in udienza anche della motivazione della sentenza, da tale udienza decorreva il termine breve di impugnazione, che era spirato al momento della notifica dell’appello.
Il Comune di Chianciano Terme e’ rimasto intimato.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 325, 326, 327 c.p.c., sostenendo che il termine di trenta per l’appello non poteva decorrere dalla lettura del provvedimento in udienza, occorrendo la notifica della sentenza di primo grado a istanza di parte.
Il secondo motivo denuncia vizio assoluto di motivazione ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, lamentando che, per effetto della erronea dichiarazione di tardivita’ dell’impugnazione, il giudice abbia illegittimamente omesso di valutare i motivi di impugnazione.
Il primo motivo e’ fondato.
La mera lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni della pronuncia di primo grado non poteva determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione.
Anche nelle cause sottoposte al rito lavoro (quale l’opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011), la notifica della sentenza di primo grado costituisce il presupposto imprescindibile affinche’ l’impugnazione possa considerarsi sottoposta al termine decadenziale di trenta gg. previsto dall’articolo 325 c.p.c., (Cass. n. 3389/1984; Cass. n. 6092/1985; Cass. n. 2799/1987; Cass. n. 732/1990).
Si e’ invero precisato che, accanto alla previsione di un termine lungo di impugnazione o, in talune ipotesi, di termini brevi decorrenti officiosamente, permane – nel sistema processuale – il tradizionale istituto, di natura privatistica, della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza di un termine “breve” (articoli 325 e 326 c.p.c.), che attribuisce alla parte un vero e proprio “diritto potestativo” di natura processuale, cui corrisponde una soggezione dell’altra parte.
La decorrenza del termine breve non e’ correlata alla conoscenza legale della sentenza, gia’ esistente per il mero fatto della sua pubblicazione, ne’ alla conoscenza effettiva della stessa, quale puo’ essere derivata dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria o dalla richiesta di copia effettuata dalla parte o dalla notificazione della sentenza ai fini esecutivi nei modi stabiliti dall’articolo 479 c.p.c., (cfr., Cass. s.u. n. 13431/2006), ma e’, invece, e’ ricondotta dalla legge al sollecito indirizzato da una parte all’altra per una decisione rapida – cioe’ entro il termine breve previsto dalla legge – in ordine all’eventuale esercizio del potere di impugnare; sollecito veicolabile solo mediante il paradigma procedimentale tipico previsto dalla legge, quale unico modulo in grado di garantire il diritto di difesa ai fini impugnatori: la notificazione della sentenza al “procuratore costituito”, ai sensi degli articoli 285, 326, 170 c.p.c., (Cass., s.u. n. 12898/2011; Cass. s.u. n. 6278/2019 in motivazione).
E’ pertanto accolto il primo motivo, con assorbimento della seconda censura.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Siena, in persona di altro Magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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