La costruzione e la gestione di impianti di Fonti di Energia Rinnovabili (Fer)

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 5 ottobre 2020, n. 5799.

La massima estrapolata:

Fermo il divieto di imporre opere di compensazione territoriale o urbanistica ex articolo 12, comma 6 del Dlgs 387/2003 a favore di Regioni e Province per la costruzione e la gestione di impianti di Fonti di Energia Rinnovabili (Fer) come l’idroelettrico, tali opere sono consentite, purché eventuali, ai sensi del Dm 10 settembre 2010, e solo a favore dei Comuni e congruenti con le caratteristiche precipue dell’impianto Fer e della sua collocazione territoriale, dunque, non a pena di decadenza dall’Autorizzazione Unica, ma sempre nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, poiché la sola presenza dell’impianto idroelettrico, giudicato non nocivo, non rende per ciò stesso antropizzata l’area, tanto da poter abbassare il livello di protezione.

Sentenza 5 ottobre 2020, n. 5799

Data udienza 24 settembre 2020

Tag – parola chiave: Realizzazione pista ciclabile – Impianto idroelettrico – Variante – Impatto paesaggistico – Soprintendenza – Parere negativo – Area ad elevata vocazione naturale – Discrezionalità tecnico-specialistica – Vincolo paesaggistico – Codecisione tra le Amministrazioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso NRG 6518/2020, proposto dalla -OMISSIS- s.r.l., corrente in Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gi. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via (…), presso l’avv. Ma. Fa. Le.,
contro
– la Provincia di Bergamo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Al. Pe., ed altri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via (…),
– il Ministero per i beni e le attività culturali – MIBAC, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
– la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio ABAP per le province di Bergamo e Brescia ed il Comune di -OMISSIS- (BG), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del TAR Lombardia – Brescia, sez. I, n. -OMISSIS-/2020, resa tra le parti e concernente: A) – il parziale diniego di certificazione di compatibilità paesaggistica e di rinvio al Comune di -OMISSIS- (BG) per l’adozione di ordinanza di rimessa in pristino, reso dalla Provincia intimata con la nota prot. n. 1232 del 20 giugno 2019, notificato il successivo 5 luglio e rettificato con la nota n. 1332 del 3 luglio 2019 e notificato il successivo giorno, nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui il parere negativo reso dalla Commissione provinciale per il paesaggio del 30 gennaio 2019; B) – dell’ordinanza di demolizione emanata dal Comune di -OMISSIS- (BG) il 29 luglio 2019 e notificata il successivo 2 agosto (I atto per motivi aggiunti); C) – della nota della Soprintendenza ABAP per le province di Bergamo e Brescia, recante la conferma del parere non favorevole ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’opera
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio solo della Provincia intimata e del MIBAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 24 settembre 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi pure, per le parti costituite, gli avvocati Gi. Ru. (per delega di Ba.) e Pe.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in fatto che:
– col decreto n. 2650 del 5 dicembre 2014, la Provincia di Bergamo, Serv. ris. idriche, autorizzò ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 la -OMISSIS- s.r.l., corrente in Bergamo, a costruire e gestire un impianto idroelettrico, con opere di presa dal fiume Brembo nel territorio comunale di -OMISSIS- (BG);
– la -OMISSIS- s.r.l. dichiara al riguardo d’essersi impegnata col Comune di -OMISSIS- a realizzare, a sua cura e spese e qual misura compensativa urbanistica, un tratto di pista ciclopedonale lungo ca. m 380 e largo m 2,5, da collocare vicino ed in fregio al fiume Brembo e su un terrapieno sostenuto in modo specifico da un muraglione di contenimento;
– il 21 giugno 2017 essa propose quindi istanza di variante non essenziale alla Provincia, da trattare in apposta conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, nel corso dei cui lavori pervenne la nota prot. 43922 del successivo 19 luglio 2017, con cui l’Ufficio territ. reg. di Bergamo, con riguardo alla parte bassa del tracciato della pista, espresse «… parere negativo in merito alla realizzazione della pista ciclopedonale in quanto il tracciato: ricade nella tipologia di lavori vietati (…) in quanto dista meno di 10 metri dall’alveo inciso; ricade all’interno della fascia A del PAI…»;
– a seguito d’apposita richiesta al Comune per la riallocazione dell’opera de qua in un sito diverso e con varie rettifiche anche con riguardo agli aspetti paesaggistici implicati, la conferenza decisoria del 20 dicembre 2017 espresse parere favorevole sulla variante all’impianto idroelettrico di detta Società e, con determina dirigenziale n. 2713 del successivo giorno 22, la Provincia approvò tale decisione e la variante all’autorizzazione unica-AU ex art. 12 del D.lgs. 387/2003, con prescrizioni; – tuttavia, in esito al sopralluogo al sito dell’impianto del 6 luglio 2018, son state riscontrate varie criticità costruttive per il muraglione stesso, comunicate a detta Società, la quale, con missiva del 29 agosto 2018, ha ribadito la necessità del rialzo del muro di contenimento a sostegno della pista ciclopedonale comunale, già oggetto delle osservazioni sfavorevoli dell’UTR di Bergamo durante la citata conferenza di servizi sulla variante non essenziale all’AU;
– con nota del 18 ottobre 2018, la Provincia di Bergamo non ha condiviso le deduzioni della -OMISSIS- s.r.l. e le ha ingiunto a produrre un progetto dettagliato per l’eliminazione della pista provvisoria di cantiere, per il ripristino dell’andamento naturale del terreno e per il raccordo dell’argine del fiume Brembo col muro esistente nell’impianto idroelettrico;
– per ottenere il permesso di costruire-PDC in sanatoria per il muro in questione sarebbe occorso l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, onde il 12 novembre 2018 detta Società ne ha chiesto il rilascio alla Provincia;
– dopo altre vicissitudini, quest’ultima, previo parere parzialmente favorevole con prescrizioni reso il 30 gennaio 2019 dalla locale Commissione per il paesaggio (negativo sulla costruzione, a ridosso della scarpata a monte dell’impianto, di un muro di sostegno in CLS di m 88 x m 4 x m 0,40 con recinzione metallica), ha trasmesso tal istanza alla competente Soprintendenza ABAP;
– quest’ultima, con nota prot. n. 6082 del 15 aprile 2019, ha confermato il parere negativo sul muro di sostegno -reputandolo «… elemento incongruo e dequalificante del contesto naturale in cui si inserisce, con un elevato impatto percettivo negativo…»-, donde il rigetto provinciale in parte qua dell’istanza attorea d’accertamento, reso con D.D. n. 1232 del 20 giugno 2019;
Rilevato altresì che:
– avverso tal statuizione e gli atti presupposti la -OMISSIS- s.r.l. è insorta innanzi al TAR Bergamo, col ricorso NRG 615/2019, deducendo: 1) – l’evidente genericità della motivazione (mera copia del giudizio negativo della Soprintendenza) sulle specifiche ragioni dell’insufficienza della mitigazione dell’impatto paesaggistico, se si considera che la Provincia stessa ha riconosciuto «… l’esistenza di una problematica di sicurezza e stabilità della scarpata…» (cosa che avrebbe dovuto guidare tal giudizio di compatibilità), ferma l’illegittima omissione del preavviso di rigetto; 2) – l’incongruità e l’erroneità del giudizio negativo impugnato, che s’affida a clausole di stile o generiche e viola anche il principio di proporzionalità, quando sarebbero potute bastare talune prescrizioni per minimizzare l’impatto estetico del muro, come suggerito dalla stessa ricorrente;
– con l’atto per motivi aggiunti depositato il 20 agosto 2019, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 29 luglio 2019, con cui il Comune di -OMISSIS- le ha ingiunto la demolizione del muro di contenimento e contro la quale essa ne ha dedotto l’illegittimità derivata e la possibilità per la Provincia di discostarsi motivatamente dal parere negativo della Soprintendenza;
– a seguito del remand cautelare per genericità ed insufficienza della motivazione del citato parere negativo, la Soprintendenza ha confermato, ampliandolo, il proprio parere negativo, gravato dalla -OMISSIS- s.r.l. col secondo atto per motivi aggiunti, con cui essa si duole dell’illegittimità derivata (già adesso il manufatto non è particolarmente visibile e tal situazione muterà in meglio quando l’edera piantata alla base del muro avrà terminata la sua crescita; il muro non è opera isolata e stridente col paesaggio, ma è inserito nel contesto d’una centrale idroelettrica, non privo di interventi antropici; l’intervento ha un’incidenza limitata sullo stato naturale dei luoghi);
– l’adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 30 luglio 2020, ha in parte dichiarato l’improcedibilità del ricorso attoreo e l’ha respinto per la restante parte, perché:
1. a) il parere della Soprintendenza ha dato buona contezza sulle ragioni di nocivo impatto, anche visivo, del muro di contenimento verso i valori naturalistici e del paesaggio in un’area ad elevata vocazione naturale;
2. b) la Soprintendenza, nella valutazione della compatibilità paesaggistica d’un intervento, esercita un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica, onde il sindacato giurisdizionale è di tipo estrinseco (difetto di motivazione, illogicità manifesta, errore di fatto conclamato), vizi, tutti questi, che non si verificano nella specie, poiché l’impianto idroelettrico è stato realizzato sì in una zona di particolare pregio naturalistico, ma a seguito d’una valutazione sul punto e con varie prescrizioni;
3. c) la sola presenza dell’impianto idroelettrico non rende per ciò stesso antropizzata l’area, tanto da poter abbassare il livello di protezione;
4. d) è di maggior impatto visivo il muro di contenimento in CLS lungo m 88 ed alto m 4 che non il progettato ed autorizzato muro con rete metallica posto alla base della scarpata con sistemazione naturale della stessa, né è contestabile che il muro abusivo non abbia modificato l’andamento naturale del pendio, ora rimodellato in modo anomalo;
5. e) l’onerosità della soluzione progettuale alternativa, indicata dalla Soprintendenza per comporre un minimo impatto sull’ambiente con sicurezza e stabilità dei luoghi, non incide sulla legittimità del parere qui impugnato;
6. f) legittimamente la Provincia ha motivato il suo diniego per relationem al parere negativo della Soprintendenza, ora sostituito da quello intervenuto in corso di giudizio e che ha superato il censure prospettate nel secondo atto per motivi aggiunti;
7. g) la fase di riesame, aperta dall’ordinanza cautelare n. 334/2020, ha consentito alla ricorrente di poter rappresentare quegli elementi giuridico-fattuali che avrebbero dovuto trovare ingresso nella fase del confronto procedimentale, ove ritualmente attivata, sanando così il relativo vizio;
8. h) non è vero che il predetto muro fosse già previsto nella variante del 21 giugno 2017, che sia stato mantenuto nelle successive varianti e che fosse un manufatto necessario, ché la prima circostanza è smentita dai documenti in atti (da cui s’evince che i muri di contenimento previsti all’inizio erano stati stralciati da detta Variante), non vi sarebbe stata necessità di sanarlo se fosse esistito già in essa e, comunque, il secondo parere della Soprintendenza ha posto una soluzione progettuale alternativa al muro abusivo;
– appella quindi detta Società, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza gravata, alla luce di due articolati gruppi di censure;
– si son costituiti in giudizio la Provincia ed il MIBAC intimati, che concludono in varia guisa per il rigetto dell’appello;
Considerato in diritto in primo luogo che:
– si può prescindere da ogni questione preliminare di rito, poiché l’appello è manifestamente privo di pregio e va rigettato;
– in secondo luogo è da rammentare il fermo divieto di opere di compensazione ex art. 12, co. 6 del D.lgs. 387/2003 a favore di Regioni e Province per la costruzione e la gestione di impianti FER, mentre l’All. 2), § 2) al DM 10 settembre 2010 consente sì dette opere a favore dei Comuni, purché eventuali (e, dunque, non a pena di decadenza dall’AU) e congruenti con le caratteristiche precipue dell’impianto FER e della sua collocazione territoriale;
– a tal riguardo, il decreto di AU del 2014 (pag. 10) non previde alcun’opera di compensazione territoriale o urbanistica a favore dei Comuni vicini all’impianto attoreo, poiché essi non l’avevano richiesta, sicché la questione della pista ciclopedonale a favore del Comune di -OMISSIS- è scaturita non già dall’AU, bensì dall’impegno unilaterale attoreo del 2 settembre 2014, ribadito il 27 settembre 2017, non coessenziale all’impianto e con parere contrario dell’UTR di Bergamo reso il 19 luglio 2017 nella conferenza di servizi sull’istanza attorea di variante non essenziale;
– quest’ultima riguardò, tuttavia, solo le piccole modifiche all’impianto descritte nella missiva della Società appellante in data 7 dicembre 2017 e nell’integrazione documentale del successivo giorno 14 (ove non si parla, né si descrive alcunché della pista e del muro di contenimento), così approvate col decreto di variante n. 2713/2017;
Considerato inoltre che:
– questa premessa serve, per un verso, quale chiave di lettura del verbale di sopralluogo in situ in data 6 luglio 2018, ove s’è constatata l’avvenuta realizzazione sine titulo del muro di sostegno a ridosso della scarpata a monte dell’impianto;
– nella deduzioni attoree del 29 agosto 2018 alle osservazioni della Provincia e del verbale relativo al citato sopralluogo, il muro in questione è descritto come sopralzo (h=m 4) di quello di recinzione, qual contenimento di tal scarpata (incombente sull’impianto idroelettrico), ma evidentemente anche per poter costruire e gestire in sicurezza la pista ciclopedonale e del quale s’assume l’esistenza nella domanda per la variante non sostanziale all’AU;
– a parte l’inammissibilità di proporre un’opera, tanto diversa da quella autorizzata ab initio, solo con una variante non sostanziale all’AU -trattandosi d’un muro lungo m 88 ed alto ca. m 4-, la Provincia, con la nota prot. n. 65461 del 18 ottobre 2018, ha ritenuto il muro stesso come opera in difformità dall’AU e dalla variante;
– in quella sede la Provincia ha contestato che il muro di contenimento sia mai stato indicato in modo chiaro nella tav. V03, le uniche opere oggetto di richiesta di n. o. essendosi poi limitate, dopo lo stralcio voluto dall’appellante con la sua missiva del 17 dicembre 2017, solo ad alcune piccole modifiche sui muri dello sgrigliatore, alle botole ed alla scala esterna d’accesso al locale turbine, donde l’obbligo, imposto dalla Provincia all’appellante, di proporre il progetto dettagliato ai precisi fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.lgs. 42/2004 (nonché a quelli, prettamente edilizi, da trattare col Comune di -OMISSIS-);
– per altro verso, tutto ciò denota la pochezza dell’interesse attoreo, ché le evidenti incompatibilità idraulica e paesaggistica del muro di contenimento, contenuto nel parere dell’UTR di Bergamo in conferenza di servizi e nel predetto verbale di sopralluogo, avrebbero imposto la delocalizzazione della pista ciclopedonale, opera estranea all’impianto idroelettrico e non contemplata dall’AU;
– scolorano così tutti i motivi d’appello -in disparte la piena correttezza della sentenza del TAR ed il buon governo dei principi implicati-, a partire dal primo mezzo di gravame, ché il muraglione di contenimento è in sé opera impattante sui valori naturalistici e paesaggistici dell’area d’intervento e sulla libera visuale tra le due sponde del Brembo, nonché estranea alla struttura dell’impianto ed incongrua rispetto alla valutazione paesaggistica resa in conferenza di servizi sul progetto originario della centrale idroelettrica;
– pertanto la presenza dell’impianto in sé, il cui impatto fu a suo tempo giudicato non nocivo e che da solo non mostra di determinare una maggior pressione antropica sull’area, non giustifica pure la necessità del muraglione a sostegno della pista, opera, questa, se non inutile, certo più onerosa per l’equilibrio paesaggistico raggiunto nell’area stessa dopo l’inserimento della centrale, tranne che l’appellante non s’adegui al progetto alternativo suggerito dalla Soprintendenza;
– rettamente il TAR ha reputato ben motivato il secondo parere negativo della Soprintendenza, che l’appellante ed il suo tecnico si sforzano di minimizzare, ponendo a confronto il muro di sostegno col sottostante piazzale, ma dimenticando che quest’ultimo esiste e fu assentito perché superò con tutto l’impianto il vaglio di congruenza complessiva col vincolo paesaggistico;
– anzi, tal argomento non prova che i lavori per il muro di contenimento, sol perché contigui ad una centrale idroelettrica e da questa indipendenti, non alterino l’equilibrio naturalistico oggidì garantito dalla realizzazione di quest’ultima in base al progetto originario dell’impianto e della sua variante non essenziale, essendosi tal impianto già inserito da tempo e senza problemi nel contesto locale;
– impinge nel merito della valutazione tecnica effettuata dalla Soprintendenza, contro l’idea attorea di mantenere in loco un muraglione di m 88 per m 4 d’altezza, la contestazione dell’appellante per cui il progetto alternativo indicato dall’Autorità preposta al vincolo sia più impattante, trascurando di considerare come, per ferma giurisprudenza della Sezione, il giudizio sulla cura del vincolo da parte della Soprintendenza sia connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, implicante la applicazione di cognizioni specialistiche proprie dei settori scientifici della tutela e conservazione del paesaggio e dell’ambiente naturale, caratterizzati da ampi margini d’opinabilità;
– quantunque il Collegio non abbia ragione d’opporre alla tesi attorea un’altra parimenti sconfinante nel merito tecnico, è ictu oculi autoevidente che la scelta della Soprintendenza assecondi il naturale declivio della scarpata e ne addolcisca la pressione sul muro perimetrale dell’impianto, a differenza del muraglione abusivo, che invece taglia la collina;
– esso crea così un improvviso dislivello anomalo ed a strapiombo tra la sommità dell’argine ed il piazzale dell’impianto, con un impatto visivo da lungi percepibile ed in sé incongruo col contesto, collocato tra il fiume Brembo ed il torrente Guisa e che s’appalesa oggettivamente ad alta naturalità, tanto da far concludere alla Provincia che in esso insiste «… un paleo-alveo con presenza di “magredi”…, caratterizzati… da un elenco floristico di particolare pregio… che vede la presenza di 8 specie di orchidee spontanee e autoctone…»;
– del pari corretta è la statuizione con cui il TAR ha ritenuto se non irrilevante, certo non dirimente a favore della tesi attorea l’eventuale maggior costo dell’adeguamento al progetto alternativo della Soprintendenza, perché: a) questa è la conseguenza d’una scelta illecita dell’appellante e incoerente col paesaggio di contesto; b) l’esecuzione del nuovo progetto sarebbe monitorata costantemente dall’Autorità preposta al vincolo; c) il muraglione e la stessa pista ciclopedonale in quel sito non possono stare nelle loro forma e consistenza attuali, il loro mantenimento perpetuando un’anomala riprofilatura della scarpata, viepiù pericolosa per la sicurezza idrogeologica della zona;
– per contro, una volta eliminati e sostituiti con le opere meno impattanti sotto i profili naturalistico e paesaggistico previste dalla soluzione progettuale alternativa de qua, l’interesse paesaggistico sarebbe tutelato, mentre va rimessa al momento esecutivo delle eventuali soluzioni alternative la verifica più opportuna dell’efficace contenimento della scarpata e di una più sicura ed amena collocazione della pista ciclopedonale;
– in definitiva, nel prosieguo dell’azione amministrativa potranno trovare una più idonea sistemazione, in esito ad un’apposita conferenza di servizi e di ogni altro accertamento tecnico opportuno, sia la predetta scarpata, sia le misure per evitare quei grandi sbancamenti temuti dal CTP o gli effetti in vario modo nocivi di eventuali esondazioni sul piede della scarpata stessa;
Considerato pure, per quanto attiene al secondo motivo d’appello, che:
– quest’ultimo, essendo incentrato sulla contestazione della motivazione per relationem del diniego provinciale al primo parere della Soprintendenza, non ha più gran senso, poiché il principio di diritto al riguardo enunciato dal TAR è corretto, poiché la cogestione del vincolo paesaggistico si basa sulla necessaria codecisione tra le Amministrazioni competenti alla gestione del territorio e l’Autorità preposta alla gestione del vincolo stesso consente e anzi suggerisce, per l’economia e la speditezza dell’azione amministrativa -specie ove siano implicati diversi e concorrenti interessi pubblici sensibili (tra cui: lo sviluppo degli impianti FER; la salvaguardia della naturalità d’un luogo già inciso dall’impianto; la libera fruizione collettiva dell’amenità di detto luogo; la sicurezza idrogeologica del territorio e della libera circolazione di persone e mezzi)-, l’adeguamento di dette Amministrazione al parere della Soprintendenza in caso di totale condivisione (peraltro già a priori, visto quello, negativo, della Commissione comunale), senza necessità di motivare ulteriormente su questioni ove non v’è contrasto tra i pubblici poteri;
– in secondo luogo e come rettamente osserva il TAR, le vicende dedotte contro il primo parere negativo son state superate dall’ordinanza n. 334/2019, onde la fase di riemanazione, aperta grazie all’ordinanza stessa, ha permesso alla ricorrente di rappresentare quegli elementi giuridico-fattuali che avrebbero dovuto trovare ingresso nella fase del confronto procedimentale, ove ritualmente attivata, sanando così il relativo vizio;
– infine, il secondo parere della Soprintendenza è legittimo e congruo rispetto al fine -giacché essa ha ben precisato l’invasività irragionevole di un’opera in sé non inutile (la pista), ma inutilmente collocata in area sensibile da un progetto erroneo e orientato a predicare l’inesistente necessità del muraglione-, mentre le criticità rappresentate non son certo superate da meri abbellimenti, che lasciano detto muraglione abusivo in situ e con tutto il carico di nociva trasformazione del territorio;
– pertanto, il predetto parere è idoneo a definire l’assetto dei vari interessi coinvolti, a partire da quelli inerenti alla costruzione, altrimenti non realizzabile, della pista ciclopedonale grazie alla soluzione progettuale alternativa suggerita dalla Soprintendenza, che s’appalesa non irretita da vizi logici o da travisamenti di fatto, tant’è che lo stesso Comune, al di là della doverosità della misura demolitoria emanata e pur essendo in astratto coinvolto nella difesa di tale pista, non ha certo inteso difenderne a tutti i costi la costruzione con modalità contrarie al vigente regime vincolistico;
– inoltre, son stati salvaguardati così gli interessi procedimentali dell’appellante, a suo dire incisi dalla violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, con la precisazione che, pur ad ammetterne la sicura applicazione al procedimento ex art. 167, co. 5 del D.lgs. 42/2004 (il quale, a sua volta, non può giammai concernere abusi che creano nuovi volumi), il richiamo al successivo art. 21-octies, co. 2 serve per ribadire il concetto dell’uso non formalistico di tali garanzie, ove nei fatti il risultato partecipativo sia stato comunque ottenuto e speso dal privato;
– in definitiva, l’appello va respinto, ma giusti motivi suggeriscono la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. VI), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso NRG 6518/2020 in epigrafe), lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità di tutte le parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2020, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Giancarlo Montedoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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