La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 marzo 2021| n. 6817.

La controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte civile nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 – applicabile alle sole controversie di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile – ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’art. 14 cit. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso immediato per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il tribunale in composizione monocratica aveva rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e, perciò, soggetta all’appello ex art. 702-quater c.p.c.).

Ordinanza|11 marzo 2021| n. 6817

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Avvocato – Compensi – Patto di quota lite – Prova

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Aldo – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29889-2018 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
E contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 18/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

(OMISSIS) conveniva in giudizio ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia (OMISSIS) ed (OMISSIS), affinche’ fossero condannati al pagamento della somma di Euro 20.111,00 quale compenso per le prestazioni professionali rese in favore dei convenuti, sia nella fase delle indagini preliminari che nel dibattimento, quale loro procuratore di parte civile, nell’ambito di un procedimento penale che aveva visto coinvolti vari sanitari dell’ospedale di Scandiano, in quanto ritenuti responsabili dell’omicidio colposo della neonata figlia dei convenuti.
Nella resistenza di questi ultimi, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 giugno 2018 ha rigettato la domanda attorea.
Dopo aver dato atto della tardivita’ della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, riteneva che fosse stata offerta la prova dell’esistenza di un patto di quota lite fra le parti, per effetto del quale alcun compenso poteva essere preteso da parte dell’ (OMISSIS).
Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di un motivo, illustrato da memorie.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, in relazione all’articolo 702 bis e ss. c.p.c., con la conseguente nullita’ del procedimento, in quanto la decisione impugnata sarebbe stata resa dal Tribunale in composizione monocratica, anziche’ in composizione collegiale come imposto dal dettato del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14.
Il ricorso e’ inammissibile.
La controversia ha, infatti, ad oggetto la richiesta del ricorrente di liquidazione dei compensi maturati per l’attivita’ professionale svolta nell’interesse degli intimati, i quali avevano preso parte in qualita’ di parti civili ad un procedimento penale.
Rileva il Collegio che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20293/2004) l’avvocato che abbia prestato la propria opera professionale in favore di persona costituitasi parte civile in un processo penale non puo’ ottenere il pagamento dei relativi onorari valendosi del procedimento previsto dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, articoli 29 e 30, applicabile per gli onorari e gli altri compensi spettanti agli avvocati per le prestazioni professionali esplicate nell’ambito di un processo civile o di altri procedimenti a questo equiparati dalla stessa L. n. 794 (procedimenti davanti a giudici speciali o davanti agli arbitri). Pertanto, il provvedimento decisorio dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo riguardante onorari e spese spettanti ad un avvocato per la difesa di una parte civile in un processo penale ha a tutti gli effetti natura di sentenza emessa in un ordinario giudizio di cognizione e quindi detto provvedimento e’ impugnabile solo mediante appello e non gia’ mediante ricorso per cassazione (conf. Cass. n. 2945/1962).
Al riguardo e’ stato anche di recente ribadito che (Cass. n. 19025/2016) il procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, articoli 28 e ss., per la liquidazione degli onorari di avvocato non e’ applicabile per i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nel medesimo giudizio, ovvero in altro, ordinario, riunito a quello disciplinato dalla menzionata legge: in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che e’ il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all’appello e non al ricorso straordinario per cassazione (conf. Cass. n. 3671/1968).
Orbene, atteso che il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui alla L. n. 794 del 1942, articolo 28, che appunto attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile, resta preclusa nella fattispecie la possibilita’ di invocare il regime processuale, anche impugnatorio di cui al menzionato articolo 14 (in tal senso, anche in ragione degli effetti dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, si veda Cass. S.U. n. 25938/2018, che nell’affermare la giurisdizione ordinaria per la controversia instaurata dall’avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest’ultimo del Decreto Legislativo n. 546 del 2002, ex articolo 2, ha reputato non applicabile il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, che e’ norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attivita’ professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali).
Ne deriva che trattandosi quindi di domanda che andava proposta nelle forme del processo ordinario di cognizione o, in alternativa, secondo le modalita’ di cui al procedimento sommario di cognizione, trattandosi all’evidenza di causa attribuita alla competenza del tribunale in composizione monocratica, a fronte della scelta del ricorrente di avvalersi della previsione di cui all’articolo 702 bis c.p.c., la decisione presa dal giudice adito, oltre che palesarsi corretta quanto alla decisione in forma monocratica, andava pero’ impugnata ai sensi dell’articolo 702 quater c.p.c. e cioe’ con l’appello (e cio’ anche nel caso in cui l’esito fosse stato quello del riogetto della domanda), non essendo dato l’immediato ricorso in cassazione, che e’ limitato alle decisioni rese nelle controversie rientranti nella previsione di cui al menzionato articolo 14 (per identica conclusione, in relazione alla controversia intentata dal professionista per il recupero ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. dei compensi asseritamente maturati per attivita’ difensiva in ambito tributario, si veda Cass. n. 19102/2019). Ne’ appare fondata la deduzione secondo cui il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la richiesta avanzata in quanto, come detto, anche una domanda relativa a compensi professionali per prestazioni giudiziali penali puo’ essere veicolata nella forme di cui all’articolo 702 bis c.p.c., essendo preclusa solo la proposizione del sommario speciale di cognizione di cui al menzionato articolo 14.
L’erronea scelta del rimedio impugnatorio, in assenza di elementi che potessero fondare un diverso affidamento del ricorrente, essendo stata la causa decisa in conformita’ delle regole dettate dal legislatore per il procedimento sommario di cognizione, comporta l’inammissibilita’ del ricorso.
Nulla a provvedere sule spese atteso il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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