Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21971.
La massima estrapolata:
In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilità dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative
Ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21971
Data udienza 16 settembre 2020
Tag/parola chiave: VENDITA – CONTRATTO PRELIMINARE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35489-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 829/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 14.12.2007 (OMISSIS) Spa evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Piacenza la (OMISSIS) Srl per sentir dichiarare risolto, per fatto e colpa della convenuta, il contratto preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto tra le parti in data 17.5.2007, con conseguente diritto dell’attrice di trattenere la caparra ricevuta all’atto della firma del predetto contratto; nonche’ per la condanna della convenuta al risarcimento del danno. A sostegno della domanda l’attrice esponeva di aver promesso di vendere, con il preliminare del 17.5.2007, alla convenuta un immobile sito in territorio del Comune di Piacenza, con la condizione sospensiva rappresentata dalla presentazione, a cura della parte promittente venditrice, della richiesta di nulla osta ai Vigili dei Fuoco e di D.I.A. al Comune di Piacenza, al fine di ottenere i nulla osta e permessi necessari alla realizzazione di alcune rimesse e posti auto nell’immobile compromesso in vendita; con l’ulteriore intesa che il contratto si sarebbe risolto in caso di diniego dei predetti nulla osta o di mancato positivo riscontro degli enti preposti al loro rilascio entro il 30.8.2007. Deduceva ancora di aver ottemperato alla condizione presentando le domande di rito, ma che il Comando dei Vigili del Fuoco aveva emesso parere negativo non avendo avuto riscontro, da parte della promissaria acquirente, ad una nota di chiarimento in data 2.7.2007. La societa’ attrice riteneva quindi che il mancato esito positivo dei nulla osta previsti dal preliminare fosse sostanzialmente imputabile all’inerzia colpevole della (OMISSIS) Srl, promissaria acquirente.
Quest’ultima, a sua volta, chiedeva ed otteneva dal medesimo Tribunale di Piacenza il decreto ingiuntivo n. 1930/2007 per la restituzione della caparra versata all’atto della firma del preliminare. Detto decreto veniva opposto da (OMISSIS) Srl e le due cause, quella introdotta con citazione per la risoluzione del preliminare e quella di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, venivano riunite.
Con sentenza n. 696/2015 il Tribunale di Piacenza rigettava l’opposizione confermando il decreto opposto, condannando l’odierna ricorrente alle spese del grado. Il Tribunale riteneva in particolare che comunque l’attrice non avesse diritto a ritenere la caparra, essendo cio’ conseguenza del recesso, e non invece della dichiarazione di risoluzione per inadempimento, del preliminare, e che le due domande non fossero tra loro sovrapponibili a causa del loro differente contenuto.
Interponeva appello (OMISSIS) Srl e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, (OMISSIS) Srl. Con la sentenza n. 829/2018, oggi impugnata, la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese del secondo grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) SrI affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) Srl.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., e degli articoli 1385, 1386, 1453 e 1455 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello non avrebbe riconosciuto il diritto della promittente venditrice a trattenere la caparra a seguito del grave inadempimento della promissaria acquirente agli obblighi derivanti a suo carico dal preliminare di compravendita di cui e’ causa. A parere della ricorrente, il giudice del gravame avrebbe in modo particolare errato nel non ravvisare l’inadempimento della (OMISSIS) Srl nella mancata coltivazione, da parte di quest’ultima, della pratica volta all’ottenimento del parere favorevole dei Vigili del Fuoco al progetto di realizzazione dei parcheggi e posti auto, propedeutico al rilascio del nulla osta da parte dell’ente locale.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 112, 113 c.p.c., e dell’articolo 1385 c.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perche’ la Corte bolognese non avrebbe considerato che la promittente venditrice aveva espressamente richiesto anche la declaratoria del proprio diritto a trattenere la caparra confirmatoria ricevuta alla firma del preliminare.
Le due censure, che sono suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili in quanto con esse la societa’ ricorrente sollecita, almeno in parte, un nuovo esame delle valutazioni in punto di fatto svolte dal giudice di merito. Va in proposito ribadito che il motivo di ricorso non puo’ mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…” del giudice di merito “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Da tale principio deriva che la valutazione in ordine alla gravita’ del comportamento della societa’ promissaria acquirente, che la Corte territoriale ha ritenuto colpevolmente inerte agli obblighi derivanti a suo carico dal preliminare sottoscritto in data 15.7.2007, non e’ pertanto suscettibile di riesame in questa sede. Ne’, per converso, parte ricorrente avrebbe alcun interesse a detto riesame, avendo in sostanza la Corte emiliana aderito alla prospettazione di (OMISSIS) Srl, ritenendo, per l’appunto, contrario a buona fede l’atteggiamento con cui la societa’ promissaria acquirente, non rispondendo alle sollecitazioni ricevute dalla promittente venditrice, era rimasta totalmente inerte rispetto alle richieste di adeguamento del progetto indicate dai Vigili del Fuoco. La Corte di Appello ha tuttavia affermato che, avendo la societa’ attrice proposto la sola domanda di risoluzione del preliminare, e non anche quella di recesso, essa fosse onerata della prova del danno, che nello specifico non era stata raggiunta. Anche sotto tale profilo va osservato che e’ sottratta al sindacato di questa Corte la parte della decisione impugnata con la quale il giudice di appello ha ritenuto non raggiunta la prova del danno, trattandosi di valutazione in punto di fatto.
Per quel che invece concerne il punto in diritto della decisione, costituito dalla ravvisata mancata proposizione della domanda di recesso, la pronuncia della Corte di seconda istanza appare coerente con i precedenti di questa Corte, posto il principio (che merita di essere ribadito) secondo cui “In tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell’intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo – oltre che alla disomogeneita’ esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all’irrinunciabilita’ dell’effetto conseguente alla risoluzione di diritto – all’incompatibilita’ strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale piu’ cospicuo fosse consentito – in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale – di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 553 del 14/01/2009, Rv. 606608; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20798 del 10/10/2011, Rv. 619146; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4164 del 02/03/2015, Rv. 634463). Lo stesso ricorrente, peraltro, nel riportare, a pag.14 del ricorso, la propria domanda conferma di non aver invocato il recesso, ma soltanto la risoluzione del contratto preliminare di cui e’ causa. Ne’ rileva, a contrario, la circostanza che egli abbia invocato l’accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra confirmatoria, posto che tale effetto potrebbe, in linea teorica, discendere anche dall’accoglimento della domanda di risoluzione, qualora il danno fosse ritenuto coincidente con l’importo della caparra, o addirittura superiore ad esso, ben potendo l’attore, posta la natura disponibile del diritto al risarcimento del danno, scegliere di ridurre la propria pretesa risarcitoria commisurandola al solo importo di quanto gia’ percepito alla firma del preliminare. Dal che deriva che la sola richiesta dell’accertamento del diritto dell’attore a trattenere la caparra, come conseguenza dell’azione di risoluzione per inadempimento, non vale a dimostrare la sua intenzione di introdurre anche la domanda di recesso. Da quanto precede deriva l’ulteriore profilo di inammissibilita’ delle censure proposte da (OMISSIS) Srl con il primo e secondo motivo, per palese contrarieta’ ai precedenti di questa Corte.
Con il terzo ed ultimo motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione degli articoli 91, 92 e 653 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe dovuto almeno compensare le spese del giudizio, revocando il decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto da (OMISSIS) Srl e la relativa liquidazione delle spese della fase monitoria.
La censura e’ inammissibile.
La compensazione delle spese di lite costituisce infatti una possibilita’, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. In particolare, nel regime anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162, la compensazione poteva essere disposta anche senza alcuna motivazione, e senza che -per questo- la statuizione divenisse per cio’ solo sindacabile in sede di impugnazione e di legittimita’, atteso che il sindacato della Corte di Cassazione era comunque limitato all’accertamento che non risultasse violato il principio secondo il quale le spese non potevano essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che fossero addotte ragioni palesemente o microscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneita’, lo stesso processo formativo della volonta’ decisionale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8540 del 22/04/2005, Rv. 580529; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10420 del 18/05/2005, Rv. 580897; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17953 del 08/09/2005, Rv. 584700). Per effetto dell’entrata in vigore del richiamato Decreto Legge n. 132 del 2014, prima, e dell’intervento della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, poi, e’ stato ridotto l’ambito in cui il e’ possibile esercitare la facolta’ di compensare le spese di lite per la precisione, solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novita’ della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di sopravvenienze relative a tali questioni, di assoluta incertezza e che presentino la stessa, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’ delle situazioni tipiche espressamente previste dall’articolo 92 c.p.c., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795) – ma non e’ stata modificata la natura discrezionale dell’esercizio del relative potere da parte del giudice. Di conseguenza, nessuna violazione di legge si rinviene nella statuizione con cui la Corte territoriale ha condannato la (OMISSIS) Srl alle spese del grado, in applicazione della regola generale della soccombenza.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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