Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18842.
La massima estrapolata:
La condotta sanzionata dall’articolo 21 C.d.S., comma 1, che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell’opera, con conseguente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicche’ la sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell’opera
Ordinanza 16 luglio 2018, n. 18842
Data udienza 2 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24822/2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di ANCONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1164/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/08/2013;
letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 9.5.2008 la (OMISSIS) s.r.l. impugnava avanti al Giudice di Pace di Ancona il verbale di contestazione n. 213680 del 10.3.2008, elevato dalla Polizia Municipale di Ancona per violazione dell’articolo 21 C.d.S., commi 2 e 4.
La societa’ ricorrente deduceva che nei mesi di gennaio e febbraio 2008, al termine di lavori di scavo effettuati presso un condominio sito in (OMISSIS), che avevano interessato anche parte del suolo pubblico e il viale alberato, aveva proceduto al ripristino dello stato dei luoghi mediante riempimento degli scavi con materiale inerte stabilizzato regolarmente compattato, con unica eccezione nel tratto relativo a un’aiuola posta a lato del suddetto viale in cui, stante l’impossibilita’ di sostituire il terreno naturale con quello ghiaioso, era stato riposizionato terreno vegetale come in origine. Nei giorni seguenti il manto stradale non subiva avvallamenti. Solo a seguito di abbondanti precipitazioni, verificatesi in (OMISSIS) nel periodo immediatamente successivo ai lavori e che avevano provocato numerosi smottamenti in vari punti della citta’, il terreno vegetale dell’aiuola sopra citata subiva un abbassamento che comprometteva lo stabilizzato posto nello scavo per un tratto di 20-30 cm, determinando il danneggiamento di un’autovettura parcheggiata e l’intervento della Polizia Municipale di Ancona.
La (OMISSIS) s.r.l., considerata l’avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti necessari, concludeva chiedendo l’annullamento del verbale di contestazione ritenuto illegittimo.
Si costituiva il COMUNE di ANCONA, che chiedeva il rigetto del ricorso; e veniva espletata prova per testi.
Con sentenza n. 1031/09, del 2.11.2009, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso annullando il verbale e condannando il Comune di Ancona al pagamento delle spese di lite. Il Giudice di Pace riteneva che l’articolo 21 C.d.S., non poteva applicarsi al caso di specie in quanto il cantiere non era piu’ aperto.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Comune di Ancona, che, oltre all’accoglimento dello stesso, chiedeva che venisse dichiarata la legittimita’ del verbale di contestazione con contestuale condanna della societa’ appellata. Il Comune di Ancona asseriva, a sostegno dell’appello, che il Giudice aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’articolo 112 c.p.c., e non aveva valutato le risultanze istruttorie.
Si costituiva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l., che deduceva come il Giudice di prima istanza avesse ritenuto di accogliere il ricorso sulla base dell’avvenuta adozione da parte della ditta di tutti gli accorgimenti opportuni a garantire la sicurezza della circolazione, come prescritto dal Codice della Strada, nonche’ sulla base del fatto che al momento della contravvenzione non risultasse aperto alcun cantiere. L’appellata chiedeva, dunque, il rigetto dell’appello con condanna del Comune di Ancona al risarcimento del danno per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c..
Con sentenza n. 1164/13, depositata in data 19.8.2013, il Tribunale di Ancona accoglieva l’appello e, respinta l’opposizione, confermava la sanzione impugnata, affermando che il Comune aveva provato che la ditta si era tenuta responsabile per due anni dopo la chiusura del cantiere e che era suo onere, in caso di forti piogge, di avvertire il Comune della necessita’ di chiudere temporaneamente il sito.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante ing. (OMISSIS), il quale si e’ costituito anche in proprio, in base a quattro motivi, cui ha resistito il Comune di Ancona con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, n. 3): violazione del principio chiesto-pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.c.”. Sostengono i ricorrenti che il Tribunale di Ancona – pur premettendo che “la opposizione a sanzione amministrativa investe il Giudice di tutti gli aspetti della legittimita’ della sanzione stessa” – abbia erroneamente ritenuto che e l’inapplicabilita’ delle norme poste a base dell’impugnato verbale di contestazione, a cagione del fatto che, nella specie, il cantiere non era piu’ aperto (affermata dal giudice di pace a sostegno dell’accoglimento dell’opposizione), in realta’ non fosse il motivo di opposizione proposto dall’ing. (OMISSIS) e dalla (OMISSIS); per cui (ha soggiunto il Tribunale) bene avrebbe dedotto l’appellante che nel caso di specie sussistesse una non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (sentenza impugnata, pag. 2).
1.2. – Il motivo e’ fondato.
1.3. – La sentenza impugnata (pag. 1) espone che, in data 10.3.2008, a seguito del danneggiamento di un’autovettura parcheggiata su un tratto di strada interessata dagli scavi eseguiti dalla societa’ ricorrente, la polizia municipale di Ancona aveva redatto il verbale oggetto di impugnazione, con il quale aveva contestato al legale rappresentante della societa’ medesima la violazione dell’articolo 21, commi 2 e 4, del Codice della strada, in quanto “si accertava che i lavori di scavo, regolarmente autorizzati, effettuati su aree destinate alla circolazione dei veicoli, venivano eseguiti senza dare i dovuti accorgimenti di sicurezza della circolazione” (cfr. l’identico contenuto del verbale, trascritto a pagg. 2 e 3 del controricorso, in cui si altresi’ “si precisa che, a causa dell’intensa pioggia verificatasi nei giorni precedenti, lo scavo subiva un abbassamento di circa 10-15 cm rispetto al piano della carreggiata e la ghiaia veniva cosparsa sulla sede stradale nell’area limitrofa allo scavo. E’ imposto l’obbligo di ripristino, a spese dell’autore della trasgressione, dell’opera realizzata”).
L’articolo 21 C.d.S., commi 2 e 4, di cui si contesta la violazione dispongono che “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidita’ della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli” (comma 2); e che “Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (all’epoca stabilita) da Euro 742 a Euro 2970” (comma 4).
1.4. – Cio’ premesso, si rileva che costituisce principio consolidato quello secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non e’ condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonche’ del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; n. 27428 del 2005). L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. n. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008). E cio’, salvo quando “col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullita’ del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimita’ non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’ investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche’ la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4)” (Cass. sez. un. n. 8077 del 2012).
Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’articolo 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonche’ in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. sez. un. n. 9147 del 2009).
1.5. – Nel caso di specie, se da un lato, va escluso che il Giudice di Pace abbia introdotto un tema di indagine autonomo rispetto a quello prospettato dalla societa’ ricorrente, giacche’ il tema relativo alla effettuazione a regola d’arte dei lavori de quibus e della riconducibilita’ dell’evento a un fatto naturale, intervenuto successivamente al compimento dei lavori (circostanze queste esplicitamente dedotte dai ricorrenti a sostegno della proposta opposizione), presuppone logicamente e non implausibilmente che al momento dei fatti fosse intervenuta la chiusura del cantiere. Sicche’ non vale attribuire al giudice di primo grado la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Dall’altro lato, va ritenuto che (non solo in riferimento alla affermazione del Tribunale in ordine alla ritenuta fondatezza della contestazione dell’appellante circa la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nella decisione di primo grado) sia stato proprio il giudice d’appello ad ampliare indebitamente il thema decidendum, deducendo come il Comune “avesse dimostrato che la ditta si era tenuta responsabile spontaneamente per due anni dopo la chiusura del cantiere”.
In tal modo, il giudice d’appello ha supportato la propria decisione supponendo l’esistenza di un rapporto tra la garanzia per i lavori ed il petitum e la causa petendi azionati nell’opposizione, estraneo alla specifica contestazione della violazione del C.d.S. attribuita all’opponente.
2. – Con il terzo motivo, da esaminarsi prima del secondo (per pregiudizialita’ logico-giuridica), i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, n. 3): violazione articolo 21 C.d.S., comma 2”, in quanto il Giudice di appello ha ritenuto applicabile, alla fattispecie, la norma di cui all’articolo 21 C.d.S., comma 2, considerandola operativa (suo dire) anche dopo la conclusione dei lavori, soltanto perche’ la societa’ aveva spontaneamente garantito la corretta esecuzione dei lavori rimanendo obbligata, nei confronti del Comune, per due anni dalla conclusione dei medesimi.
2.1. – Il motivo e’ fondato.
2.2. – L’assunto del giudice di appello e’ errato e viola l’articolo 21 C.d.S., comma 2: infatti, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, la condotta sanzionata da tale norma non integra un illecito di carattere permanente, sicche’ la sussistenza di essa viene a cessare con la conclusione dell’opera (Cass. n. 8665 del 2006, secondo cui, appunto, “La condotta sanzionata dall’articolo 21 C.d.S., comma 1, che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell’opera, con conseguente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicche’ la sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell’opera”).
Orbene, se e’ vero che tale principio e’ da questa Corte riferito (in quella specie) alla condotta di cui al citato articolo 21 C.d.S., comma 1, e’ del pari fuori dubbio che esso valga indiscutibilmente anche rispetto agli obblighi previsti dal successivo comma 2, giacche’ entrambe le norme sono legate dalla medesima ratio, diretta a salvaguardare la sicurezza e la fluidita’ della circolazione stradale durante l’esecuzione di lavori ovvero il deposito materiali sulle aree destinate al transito o alla sosta di veicoli e di pedoni.
La condotta sanzionata dal C.d.S. ai sensi dell’articolo 21, commi 2 e 4, prescinde, dunque, da eventuali obblighi di carattere privatistico che dovessero intercorrere tra esecutore dei lavori e pubblica amministrazione. Di conseguenza, il Giudice di appello ha male interpretato la norma, ritenendo che la condotta possa essere integrata, anziche’ dall’esecuzione di lavori sulla rete stradale durante l’apertura di un cantiere, dall’assunzione di un obbligo di garanzia nei confronti della PA, dopo la conclusione dell’opera.
3. – I motivi primo e terzo devono, pertanto, essere accolti, con assorbimento del secondo motivo – con il quale i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, n. 3). violazione articolo 345 c.p.c.”, in quanto la sentenza impugnata fonda la decisione di accoglimento dell’appello su una prova costituita prodotta dal Comune solo in grado di appello, secondo cui la ditta si era tenuta responsabile per due anni dopo la chiusura del cantiere – e del quarto motivo – con il quale i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, n. 3): violazione articolo 96 c.p.c., e norme sulla legittimazione passiva in ordine alla condanna alle spese di lite”, contestando la condanna alle spese di Lorenzo (OMISSIS), in quanto il medesimo non sarebbe mai stato parte in proprio del giudizio di merito.
La sentenza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale di Ancona, nella persona di altro magistrato, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo, con assorbimento del secondo e del quarto. Cassa e rinvia al Tribunale di Ancona, nella persona di altro magistrato, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
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