Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 13 novembre 2019, n. 45948.
Sentenza 13 novembre 2019, n. 45948
Data udienza 10 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/12/2017 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gai Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Marinelli Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS) che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 dicembre 2017, il Tribunale di Ancona ha condannato (OMISSIS), alla pena di Euro 5.000 di ammenda, perche’ lo ha ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera A), quale amministratore unico di (OMISSIS) srl, in relazione al deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi provenienti dal processo produttivo dell’insediamento industriale, accumulati sul terreno senza precauzioni. Fatto accertato il (OMISSIS), permanente.
2. Avverso la sentenza ha presentato appello l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia (e gli atti sono stati trasmessi dalla Corte d’appello di Ancona) con cui ha enunciato i seguenti motivi:
– Nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa, ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), per avere il Tribunale tenuto l’udienza del 10/06/2017, in orario anticipato rispetto a quello indicato nel decreto di citazione a giudizio, situazione che ha determinato una nullita’ assoluta del processo e della sentenza per violazione del diritto di difesa.
– Violazione di legge e mancanza/insufficienza della motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilita’ penale.
Il Tribunale avrebbe motivato l’affermazione della responsabilita’ penale sulla scorta della mera testimonianza del teste Scavolini che aveva dichiarato che in esito a sopraluogo aveva rinvenuto rifiuti abbandonati, sparsi ed esposti ad agenti atmosferici, senza valutazione dei testi della difesa e senza disamina dei documenti prodotti (formulari dei rifiuti) dimostrativi del corretto smaltimento dei rifiuti, costituiti da scarti di materiale edile, da parte del ricorrente da cui la conclusione che non si era in presenza di un deposito incontrollato, bensi’ di un deposito temporaneo in vista dello smaltimento, peraltro avvenuto, dopo la notificazione dell’ordinanza sindacale in data 12/02/2015. Il semplice dato che si trattava di materiale di scarto della lavorazione non sarebbe sufficiente per ritenere sussistente il reato di deposito incontrollato.
In data 24 settembre 2019 il difensore ha depositato motivi nuovi con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Deve darsi atto che l’atto di appello proposto da (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che lo aveva condannato alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda, sono stati trasmessi dalla Corte d’appello di Ancona.
Tale impugnazione, sussistendone i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, deve essere convertita in ricorso per cassazione ex articolo 568 c.p.p., comma 5 (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092).
5. Cio’ posto, non e’ fondato il primo motivo di ricorso, di natura processuale, con cui si deduce la nullita’ assoluta della sentenza per violazione del diritto di difesa, ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), per avere il Tribunale tenuto l’udienza del 10/06/2017, in orario anticipato rispetto a quello indicato nel decreto di citazione a giudizio, situazione che ha determinato una nullita’ assoluta del processo e della sentenza per violazione del diritto di difesa.
Risulta dagli atti, a cui Questa Corte di legittimita’ ha accesso in presenza di vizio procedurale, che l’udienza del 10/06/2017, stante l’adesione all’astensione dei VPO, era stata rinviata senza il compimento di alcuna attivita’ processuale; alla successiva udienza del 22 settembre 2017, a cui era stato rinviato il processo, era presente il difensore di fiducia, alla presenza del quale si e’ celebrato il processo. Dunque, alcuna violazione del diritto di difesa e’ predicabile e la dedotta nullita’ della sentenza non e’ sussistente.
6. Non di meno, il ricorso e’ fondato quanto al merito dell’affermazione della responsabilita’ penale per le ragioni qui di seguito esposte.
Va osservato che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del merito, a seguito di sopralluogo dell’azienda, di cui il ricorrente e’ legale rappresentante, erano stati rinvenuti in stato di abbandono “rifiuti esposti agli agenti atmosferici e comunque gestiti in maniera non conforme a quanto previsto dalle norme”, rifiuti in seguito rimossi in adempimento di ordinanza sindacale, e sulla scorta di tale accertamento il Tribunale ha fondato l’affermazione della responsabilita’ penale del (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 162 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), sussistendo un deposito incontrollato.
Ora, il ricorrente contesta, sotto il profilo dell’omessa motivazione, l’affermazione della responsabilita’ penale senza valutazione dei testi della difesa e senza disamina dei documenti prodotti (formulari dei rifiuti) dimostrativi del corretto smaltimento dei rifiuti, costituiti da scarti di materiale edile, da parte del ricorrente da cui la conclusione che non si era in presenza di un deposito incontrollato, bensi’ di un deposito temporaneo in vista dello smaltimento, peraltro avvenuto, dopo la notificazione dell’ordinanza sindacale in data 12/02/2015.
Sulla configurazione dell’ipotesi contravvenzionale di deposito incontrollato, questa Corte ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183; con la conseguenza che, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non puo’ ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come “deposito preliminare” (se il collocamento di rifiuti e’ prodromico ad un’operazione di smaltimento), come “messa in riserva”, se il materiale e’ in attesa di un’operazione di recupero, come “abbandono” quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero, o come “discarica abusiva” nell’ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384).
Ed ancora, si e’ precisato, nella giurisprudenza di legittimita’, che l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceita’ del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Di Stefano, Rv. 267636 – 01).
Il Tribunale di Ancona non ha fatto corretta applicazione dei principi qui riportati e, a fronte dell’allegazione difensiva (formulari) e dell’assolvimento dell’onere di allegazione, non ha compiuto alcun vaglio ai fini della configurabilita’ del deposito temporaneo o incontrollato.
7. La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio al limitato profilo dell’inquadramento giuridico quale deposito incontrollato ovvero deposito temporaneo.
A tale riguardo, rammenta il Collegio, che la condotta antigiuridica di abbandono cessa con la rimozione che si afferma avvenuta il 22/02/2015, sicche’ non e’ a tutt’oggi maturata la prescrizione (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Cusini, Rv. 262410 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply