Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10279.
Fermo il principio secondo il quale la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda cosi come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il “forum destinatae solutionis” previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
Ordinanza|19 aprile 2021| n. 10279
Data udienza 8 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – CORRISPETTIVO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3221-2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
” (OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata i126/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS, che conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e perche’ sia ritenuta la competenza del Tribunale di Busto Arsizio.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza depositata il 27 novembre 2019, emessa nell’ambito del giudizio sommario di cognizione ex articolo 702 bis c.p.c. introdotto con ricorso notificato il 10 luglio 2019 dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.n.c. per ottenere il pagamento del corrispettivo previsto nel contratto di appalto stipulato dalle parti in data (OMISSIS), oltre ai costi aggiuntivi derivanti dalle varianti in corso di opera, ha declinato la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Pisa, ritenendo la nullita’ della clausola contrattuale che prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Busto Arsizio in quanto avente carattere vessatorio e non specificamente approvata, in mancanza di prova di una trattativa personalizzata, individuato con riferimento a tutti i possibili fori alternativi il Tribunale di Pisa quale giudice territorialmente competente per avere la societa’ convenuta sede in (OMISSIS) (articolo 19 c.p.c.), effettuati i lavori nel medesimo Comune, ove pure era stato concluso il contratto (articolo 20 c.p.c.), non trovando nella specie applicazione il foro delle obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell’articolo 1182 c.c., per indeterminatezza e illiquidita’ della somma pretesa.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto regolamento per competenza ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., notificato il 27 dicembre 2019, l’originaria ricorrente, con il quale ha dedotto, con complessive quattro censure, la erronea valutazione dell’articolo 20 c.p.c. e dell’articolo 1182 c.c., con il secondo la erronea valutazione degli articoli 28 e 29 c.p.c., con il terzo (per mero errore materiale indicato come 2 motivo corrispondente al terzo) deduce la mancata formulazione da parte della societa’ convenuta del foro relativo alla sede della (OMISSIS) ((OMISSIS)) a fronte di obbligazioni pecuniarie liquide, con il quarto la conseguente erronea attribuzione delle spese processuali.
L’intimata s.n.c. ha depositato memoria difensiva ex articolo 47 c.p.c..
Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., e’ stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito e’ stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
con le prime tre censure la ricorrente lamenta la violazione della disciplina normativa processuale ritenuta rilevante e da applicare alla fattispecie in esame sotto plurimi profili.
Le doglianze sono prive di fondamento.
La controversia attiene – come peraltro riconosciuto anche dalla stessa (OMISSIS) – a preteso corrispettivo, oltre a costi aggiuntivi derivanti dalle varianti in corso di opera, avente titolo in un rapporto di appalto stipulato fra le parti presso la sede della societa’ convenuta, in (OMISSIS), ed evi eseguito.
Va preliminarmente rilevato che correttamente il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto ammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado dalla s.n.c. (OMISSIS). Il laboratorio per l’estetica ed il benessere con riferimento ai criteri del luogo in cui ha sede la societa’ convenuta, del luogo in cui e’ stato stipulato ed e’ stato eseguito il contratto di appalto, assolvendo all’onere di cui all’articolo 38 c.p.c..
Si rappresenta, inoltre, che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, ex combinato disposto degli articoli 28 e 29 c.p.c., attribuisce al foro designato dalle parti la competenza esclusiva soltanto se risulta, ai sensi dell’articolo 29 c.p.c., comma 2, un’enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (cfr. Cass. 18 aprile 2000 n. 5030; Cass. 4 marzo 2005 n. 4757).
Tanto chiarito, la competenza per territorio deve essere determinata con riferimento alla domanda cosi come proposta, prescindendo da ogni indagine circa la relativa fondatezza nel merito (Cass. n. 8950 n. 2006). Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 20 c.p.c. e dell’articolo 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto da tale ultima disposizione, comma 3, e’ applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessita’ dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 12455 del 2010; Cass. n. 7674 del 2005).
Nella specie la (OMISSIS) ha richiesto non solo il corrispettivo derivante dal contratto di appalto, ma anche i costi per le opere realizzate a seguito di varianti, tanto di avere concluso anche per la determinazione dell’importo in corso di causa. Da cio’ l’agevole determinazione (e verifica) – anche alla luce delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17989 del 2016 – che la somma spettante non puo’ essere certo essere determinata in virtu’ di un semplice calcolo matematico.
Ne consegue che la statuizione del giudice unico del Tribunale di Busto Arsizio che ha individuato nel Tribunale di Pisa il giudice territorialmente competente a conoscere della controversia de qua e’ conforme a diritto per avere la s.n.c. sede in Montopoli di Val D’Arno, luogo dove e’ stato, inoltre, concluso ed eseguito il contratto di appalto.
Va, pertanto, respinto il ricorso per regolamento di competenza e per l’effetto conferma la competenza per territorio del Tribunale di Pisa.
Le spese del regolamento vanno rimesse alla determinazione del Tribunale di Pisa, dinanzi al quale la causa proseguira’, previa riassunzione nel termine di legge.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto conferma la competenza esclusiva del Tribunale di Pisa, anche per la liquidazione delle spese del regolamento.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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