Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 11 marzo 2020, n. 7018.
La massima estrapolata:
La compensazione giudiziale può operare anche relativamente ad una ragione creditoria già prescritta, ove il credito opposto sia certo e, benché indeterminato nel suo ammontare, di facile e pronta liquidazione, poiché la regola generale contenuta nell’art. 1242, comma 2, c.c., che postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione qualora il relativo termine non sia spirato nell’arco temporale di coesistenza dei crediti e dei debiti, si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, pure generale, per il quale, quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.
Ordinanza 11 marzo 2020, n. 7018
Data udienza 20 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Contratto di somministrazione di energia elettrica – Eccezione di non compensazione di crediti reciproci – Eccezione di parte – Esclusione della rilevabilità d’ufficio – Compensazione legale ope legis – Coesistenza dei debiti reciproci Sentenza di mero accertamento – Credito opposto certo ma non liquido – Compensazione fino alla concorrenza con la apertura di controcredito liquido
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6563-2018 proposto da:
COMUNE DI PERFUGAS in persona del Sindaco in carica Prof. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in qualita’ di successore a titolo universale di (OMISSIS) SPA, in persona del procuratore Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO
che:
1.Il Comune di Perfugas ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari resa in sede di rinvio, con la quale era stato accolto l’appello dell'(OMISSIS) Spa ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, era stata dichiarata la prescrizione dei crediti vantati dall’ente locale nei confronti della societa’ per il periodo antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione originariamente introduttivo del giudizio (in ragione degli ordinari effetti interruttivi) e la societa’ era stata condannata al pagamento degli importi pari a Lire 500.000,00 annui, eventualmente maturati per il periodo successivo.
2. La parte intimata ha resistito con controricorso.
3. Il PG ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO
che:
1.La complessita’ e la lunga durata della controversia rendono opportuna una breve sintesi dei fatti che l’hanno caratterizzata, al fine di consentire un piu’ agevole inquadramento delle questioni di diritto da affrontare.
1.1. Nel 1985 venne emesso, dal Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, un decreto ingiuntivo a favore dell'(OMISSIS) Spa e contro il Comune di Perfugas per il pagamento di circa L. 323.000.000,00, come corrispettivo per la fornitura dell’energia elettrica.
1.2. L’ente locale propose opposizione al provvedimento monitorio, eccependo la compensazione del proprio debito con il credito vantato nei confronti della (OMISSIS), dante causa dell'(OMISSIS), derivante da una transazione stipulata nel 1959 con la quale la societa’ si era obbligata a versare al Comune l’importo annuo di Lire 500.000,00 fino all’effettiva applicazione della tariffa di favore spettante ai comuni rivieraschi del bacino di Casteldoria (di cui Perfugas faceva parte), mantenendo inalterata quella vigente; e si era anche obbligata a ricostruire un tratto di strada, sommerso dalle acque dell’invaso, realizzato a quota superiore a quella prevista, omettendo, tuttavia, di adempiere.
1.3.Deducendo che il proprio credito era di gran lunga superiore alla somma pretesa dall'(OMISSIS), il Comune opponente chiese, in via riconvenzionale, anche il risarcimento dei danni subiti.
1.4. Il Tribunale accolse l’opposizione, condannando l'(OMISSIS) a pagare al Comune l’indennita’ di Lire 500.000 per un periodo di 35 anni, oltre a quanto dovuto per la responsabilita’ contrattuale derivante dall’interruzione della strada.
1.4. La Corte d’Appello di Sassari riformo’ la sentenza, accogliendo l’eccezione di nullita’ della transazione, sollevata dall'(OMISSIS), per mancata prova dell’avvenuta ratifica dell’accordo transattivo da parte del consiglio comunale. 1.5. Successivamente,fu accolto il ricorso per Cassazione proposto dal Comune di Perfugas: con sentenza di questa Corte n. 14583/2015 del 13.7.2015, infatti, venne affermato che:
a.l’inefficacia della transazione, in quanto conclusa da un falsus procurator, era rilevabile solo su eccezione della parte pseudorappresentata e non su quella sollevata dall’altro contraente, con la conseguenza che l’accordo transattivo doveva ritenersi valido;
b. le questioni proposte dall'(OMISSIS) nel ricorso incidentale riguardanti l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e sull’insussistenza dei presupposti per la compensazione dei crediti, in quanto assorbite, erano riproponibili nella fase rescissoria: la sentenza impugnata venne, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari per il riesame della controversia.
1.6. Per cio’ che qui interessa, la Corte territoriale, con la pronuncia oggetto dell’odierno giudizio, partendo dal presupposto che dovesse ritenersi valido l’accordo transattivo stipulato nel 1959 e che, conseguentemente, l'(OMISSIS) fosse tenuta ad adempiere le obbligazioni con esso assunte, ha accolto l’appello proposto in riassunzione, dichiarando l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal Comune di Perfugas per il periodo antecedente al 13.2.1985, data nella quale era stata notificata la citazione introduttiva del presente giudizio, con i conseguenti effetti interruttivi.
2. Avverso tale pronuncia sono state proposte, in questa sede, due censure.
2.1. Con il primo motivo, il Comune di Perfugas ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1242 c.c., comma 2.
Assume che la sentenza impugnata era fondata esclusivamente sull’asserita prescrizione dei crediti che aveva opposto in compensazione all'(OMISSIS), ma non era stato considerato che essi erano coesistiti con i debiti dell’ente dal 1959 fino alla instaurazione del giudizio e che, pertanto, facendo corretta applicazione dell’articolo 1242 c.c., comma 2, dovevano ritenersi compensati.
2.2. Con il secondo motivo,deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, consistente nella mancata valutazione degli argomenti posti a base dell’eccezione di compensazione: assume che la prescrizione dei crediti vantati dal Comune era stata dichiarata senza considerare che essi non erano stati autonomamente azionati, ma erano stati opposti in compensazione per paralizzare l’avversa domanda, questione decisiva per il corretto inquadramento della fattispecie.
3. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati per intrinseca connessione: essi sono entrambi fondati.
3.1. Il secondo costituisce l’antecedente logico del primo.
3.2. Premesso infatti che la sentenza che ha definito la fase rescindente (Cass. 14583/2015)- accogliendo il ricorso principale del Comune di Perfugas – ha affermato il principio di diritto secondo cui l’accordo transattivo stipulato fra le parti l’11.12.1959 doveva ritenersi valido e, conseguentemente, l'(OMISSIS) era tenuta ad adempiere le obbligazioni con esso assunte, si rileva che la Corte territoriale, partendo da tale presupposto, ha esaminato solo parzialmente le eccezioni dell'(OMISSIS) sulle quali non si era formato il giudicato (cfr. par. 9.1. in motivazione della sentenza sopra richiamata): infatti, per cio’ che qui interessa, i giudici di rinvio non hanno esaminato la seconda questione riproposta dall’ente (cfr. controricorso che richiama l’atto d’appello in riassunzione dell'(OMISSIS), pagg. 11,12 e 13 capo F) consistente nella “non compensabilita’ dei reciproci crediti” in quanto essi non erano caratterizzati, secondo la tesi difensiva dell’ente, da certezza, liquidita’ ed esigibilita’.
3.3.Su tale questione – riproposta dall'(OMISSIS) e dedotta a contrario dal Comune di Perfugas che, in sede di opposizione ai decreto ingiuntivo, aveva spiegato anche la domanda riconvenzionale per il pagamento dell’eventuale differenza fra debiti e crediti – la Corte territoriale ha omesso del tutto di motivare, essendosi limitata ad esaminare soltanto, per cio’ che qui interessa, l’eccezione di prescrizione che e’ stata accolta senza l’esame, invero imprescindibile per cio’ che si dira’, della questione concernente la non compensabilita’ dei crediti.
3.4. Sul punto, infatti, la motivazione e’ del tutto assente e risulta, dunque, fondato il secondo motivo, ricondotto al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4: al riguardo, tuttavia, non e’ inutile ricordare in relazione alla prima censura proposta, che questa Corte, ha avuto modo di chiarire che “la compensazione legale estingue “ope legis” i debiti contrapposti in virtu’ del solo fatto oggettivo della loro contemporanea sussistenza, sicche’ la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento dell’avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti dal momento in cui sono venuti a coesistenza; tuttavia, la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non puo’ essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, senza necessita’ che la relativa manifestazione di volonta’ sia espressa mediante l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volonta’ di ottenere la dichiarazione dell’estinzione del debito(Cass. 10335/2014; Cass. 23948/2018).
3.5. Ed e’ stato anche affermato che “la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicche’ la sentenza che la accerti e’ meramente dichiarativa di un effetto estintivo gia’ verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiche’ tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilita’ del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte” (Cass. 22324/2014).
3.6. E’ ben vero che questa Corte ha affermato, in passato, in punto di compensazione giudiziale che “il principio secondo cui la compensazione puo’ operare anche relativamente ad una ragione creditoria gia’ prescritta (articolo 1242 c.c., comma 2) non e’ applicabile alla compensazione giudiziale, potendo questa aver luogo soltanto “ope iudicis”, con la conseguenza che l’effetto dell’estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non puo’ verificarsi” (cfr. Cass. 1298/1998; Cass. 23078/2005); ma e’ anche vero che tali arresti risultano temperati da altre pronunce successive (cfr. Cass. 18775/2005; Cass. 21923/2009) e, soprattutto, da quella piu’ recente secondo la quale il giudice, “se il credito opposto e’ certo ma non liquido, perche’ indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, puo’ provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi puo’ dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido” (cfr. Cass. SU 23225/2016).
3.7. Al riguardo, il rilievo sul quale era fondata l’eccezione dell'(OMISSIS) di non compensabilita’ dei crediti per mancanza di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, non tiene conto che la dichiarata validita’ della transazione costituisce un idoneo presupposto per consentire al giudice di valutare la ricorrenza delle condizioni per decidere in ordine alla eccepita compensazione in quanto la regola generale contenuta nell’articolo 1242 c.c., comma 2 postula la prevalenza del diritto alla compensazione rispetto alla prescrizione, nel caso in cui il relativo termine non sia spirato nell’arco temporale in cui crediti e debiti siano coesistiti: essa si fonda sul principio di ragionevolezza e di buona fede nella disciplina dei rapporti negoziali e rappresenta una declinazione di quello, generale, secondo il quale quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantita’ corrispondenti (cfr. articolo 1241 c.c.).
4. La Corte territoriale, omettendo di motivare sulla specifica questione, ha ignorato del tutti i principi sopra riportati e non ha valutato – limitandosi a richiamare la validita’ della transazione stipulata nel 1959, gia’ affermata da questa Corte – la ricorrenza o meno delle condizioni per accogliere l’eccezione di compensazione ex articolo 1242 c.c., comma 2: la sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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