Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 aprile 2023| n. 9709.

La compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento deve ritenersi legittima

La compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento deve ritenersi legittima, sempre che dagli atti emerga la prova che detto indennizzo sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum. (Nella specie in un giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, si invocava la compensatio lucri cum damno con riguardo all’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992).

Ordinanza|12 aprile 2023| n. 9709. La compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento deve ritenersi legittima

Data udienza 25 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Colpa medica – Errore diagnostico – Risarcimento del danno iure proprio – Difetto di autosufficienza dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28167/2021 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici e’ domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1112/2021 depositata il 6 luglio 2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

La compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento deve ritenersi legittima

RILEVATO

che:
1. (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il Ministero della Salute al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti iure proprio per la morte del loro congiunto (OMISSIS).
Esponevano, in particolare, che il (OMISSIS) aveva contratto l’epatite HCV a causa delle emotrasfusioni cui era stato sottoposto sin dall’anno 1979 e per aver sviluppato successivamente una grave epatopatia che ne aveva determinato il decesso.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza non definitiva n. 3835/2016, ritenendo sussistente il nesso causale fra l’infezione epatica da virus HCV, la correlata patologia e il conseguente decesso del (OMISSIS), accoglieva la domanda e condannava l’Amministrazione convenuta al pagamento di 250.000,00 Euro in favore del padre (OMISSIS) e di 100.000,00 Euro ciascuno per i fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS). Disponeva inoltre di precedere all’ulteriore istruttoria per la quantificazione del danno lamentato dalla madre (OMISSIS).
Con la sentenza definitiva n. 3391/2017, il Tribunale adito, rigettando la domanda di scomputo della somma precipita dalla madre (OMISSIS) a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, liquidava in favore della stessa la somma di 250.000,00 Euro.
Il Giudice di prime cure, infatti, riteneva inammissibile – in quanto prodotta tardivamente – la documentazione depositata dal Ministero concernente l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero della Salute.
2. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1112/2021, pubblicata in data 6 luglio 2021, dichiarando inammissibile la produzione dei documenti effettuata dal Ministero nel corso del giudizio, rigettava l’appello e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali.
Il Giudice Territoriale, in particolare, poneva alla base della decisione non soltanto la mancata indicazione da parte del Ministero della somma percepita dalla (OMISSIS) a titolo di indennizzo, ma anche il deposito tardivo della documentazione necessaria a darne la prova.
3. Avverso tale sentenza il Ministero della Salute propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.
3.1. Resistono con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

La compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento deve ritenersi legittima

CONSIDERATO

che:
4. Con il primo l’unico motivo di ricorso, il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazioni, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 210 del 1992, articolo 2, comma 2, degli articoli 2041, 2043, 2056 e ss. e articolo 2697 c.c. nonche’ degli articoli 115, 116, 183, 213 c.p.c. e articolo 345 c.p.c., commi 2 e 3.
La Corte d’Appello avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilita’ – e quindi la tardivita’ – della produzione documentale attestante le somme percepite dalla (OMISSIS) a titolo di indennizzo, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla Suprema Corte di legittimita’.
A giudizio del ricorrente, infatti, la deduzione degli elementi rilevanti ai fini della compensato lucri cum damno non soggiace ai limiti previsti per l’allegazione e la prova dei fatti, essendo sufficiente che tali elementi emergano nel corso del giudizio.
La Corte pertanto avrebbe dovuto ritenere provato l’assegno versato una tantum ex L. n. 210 del 1992 nei confronti della (OMISSIS) – peraltro mai contestato – e procedere allo scomputo da quanto alla stessa liquidato a titolo risarcitorio.
5. Il ricorso e’ inammissibile.
E’ orientamento consolidato di questa Corte che la compensatio lucri cum damno tra indennizzo e risarcimento deve ritenersi legittima, sempre che dagli atti emerga la prova che detto indennizzo sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova e’ onerata la parte che eccepisce il lucrum (cfr. Cass. 05/11/2021, n. 32030; 31/01/2019, n. 2778; 15/06/2013 n. 14932; 28/02/2014 n. 4785; 08/10/2014, n. 21256; del 10/05/2016 n. 9434).
Nel caso di specie, il Ministero non ha censurato l’affermazione del giudice dell’appello con cui ha dichiarato tardiva la produzione documentale depositata dal Ministero.
Inoltre il ricorrente denuncia (cfr. pag. 10 del ricorso) che il giudice di appello avrebbe dovuto valutare se in atti vi fossero altri elementi su cui basare la compensatio ma senza indicare quali sarebbero gli elementi cui avrebbe dovuto fare riferimento il giudice dell’appello, e cio’ in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.
Infine anche per quanto riguarda la denunciata circostanza che il versamento dell’indennizzo non era controverso, il Ministero ricorrente, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, non indica gli atti processuali dai quali poter desumere in modo specifico la formazione della non contestazione.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
7. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

 

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