La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4273.

La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della minorata difesa purché venga accertato che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano altre circostanze, di diversa natura, di segno contrario.

Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4273. La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

Data udienza 10 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Furto – Aggravante della minorata difesa a carico di persona ottuagenaria – Necessità di ostacolo della difesa pubblica o privata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta, con la quale e’ stato chiesto emettersi declaratoria di inammissibilita’ o, in subordine, il rigetto del ricorso.

La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 19 ottobre 2020, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Padova del 25 ottobre 2018, con la quale (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’articolo 624 bis c.p., aggravato ai sensi dell’articolo 625 c.p., n. 8 ter, e articolo 61 c.p., n. 5, consumato in danno di (OMISSIS) subito dopo che la medesima, all’epoca dei fatti ottantacinquenne, aveva fruito di servizi finanziari.
2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l’imputato per mezzo del difensore, Avv. (OMISSIS), affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 8 ter, per averne la Corte territoriale ricostruito i presupposti fattuali pur non avendo specificato la persona offesa dopo quanto tempo dall’uscita dall’ufficio postale si fosse consumata la condotta illecita, in tal modo reputando la consapevolezza dell’agente della pregressa fruizione di servizi finanziari in modo assiomatico; per contro, l’esecuzione del reato quando la vittima era gia’ salita sulla bicicletta introduce un’apprezzabile frattura temporale che, in uno alla mancata esplicazione di un appostamento dell’imputato, evidenzia il vulnus della motivazione sul punto.
2.2. Con il secondo motivo, si prospetta analoga censura in riferimento all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, parimenti ritenuta in via assiomatica in virtu’ del mero dato anagrafico afferente la vittima, e non gia’ all’esito della necessaria verifica ex ante ed in concreto.
2.3. Il terzo motivo contesta la ritenuta sussistenza della recidiva, avendo sul punto la Corte territoriale trascurato la vetusta’ dei precedenti e le diverse modalita’ di consumazione delle condotte.
3. Con requisitoria scritta Decreto Legge 12 novembre 2021, n. 137, ex articolo 23, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso o, in subordine, per il rigetto.

 

La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso coglie nel segno limitatamente al secondo motivo, relativo all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, mentre e’, nel resto, infondato.
1. Il primo motivo e’ inconducente.
1.1. La circostanza aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, n. 8 ter, e’ stata – come noto – introdotta dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, articolo 3, comma 26, nel dichiarato intento di apprestare una piu’ incisiva tutela – potenziando l’efficacia deterrente della relativa sanzione – alla persona che stia fruendo, o abbia appena fruito, di servizi finanziari e che, in virtu’ della manipolazione di denaro, si trovi maggiormente esposta al rischio di condotte illecite, con ulteriore pericolo di pregiudizio anche all’integrita’ personale.
La ratio della dell’aggravante in disamina risiede, dunque, nell’esigenza di una maggior tutela degli utenti che fruiscono dei servizi finanziari e che si trovano, per cio’ solo, in una condizione di oggettiva “minorata difesa” a causa della ragionevole previsione, fondata su collaudate massime di esperienza, del possesso di denaro, che espone la persona ad un elevato profilo di rischio e, nel contempo, agevola l’autore del reato nell’individuazione dell’obiettivo, esposto al vulnus alle possibilita’ di vigilanza della rispetto ai propri beni ed all’integrita’ fisica; profilo che la norma rinviene sia nella fasi preliminari e successive delle operazioni di deposito e prelievo, che nel corso della fruizione dei servizi finanziari.
Il fondamento della predetta aggravante e’ stato, dunque, generalmente ravvisato, in ossequio al principio di offensivita’, nel maggior disvalore che la condotta assume laddove l’agente approfitti delle possibilita’ di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione viene a svolgersi.
Siffatto profilo di qualificata offensivita’ giustifica l’inasprimento sanzionatorio, in linea con l’esigenza di interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria, che non tollerano automatismi fondati su presunzioni assolute (Corte Cost. n. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010, n. 354/2002 e n. 370/1996).

 

La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

L’aggravante in parola – al pari delle circostanze che si caratterizzano per l’agevolazione derivante dall’approfittamento di particolari circostanze – assume natura oggettiva, compatibile con il dolo eventuale, in quanto e’ sufficiente che il soggetto attivo percepisca in modo cosciente il vantaggio derivante dalla situazione che pregiudica la difesa della vittima e se ne giovi all’atto di realizzare la condotta (V. per identita’ di ratio Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876).
1.2. Nel quadro cosi’ delineato, le censure del ricorrente non colgono nel segno.
La Corte territoriale ha evidenziato un complesso di circostanze che, lungi dal fermarsi al mero rilievo postumo del prelievo della pensione, lumeggiano ex ante la consapevolezza dell’agente delle operazioni compiute e della ragionevole disponibilita’ del relativa provvista finanziaria, sottolineando l’ininterrotta sequenza temporale tra l’uscita dall’ufficio postale e la condotta dell’agente, oltre al riferimento al dato notorio del periodo del mese di erogazione della pensione. Trattasi di un percorso argomentativo che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza, e che e’ contrastato dalla mera prospettazione di una cesura temporale riferita alla circostanza che la vittima fosse montata sulla bicicletta, senza specificare perche’ siffatta ordinaria manovra avrebbe richiesto un tempo tale da introdurre un’apprezzabile cesura nell’azione complessiva.
Il primo motivo e’, pertanto, infondato.
2. E’ del pari inconducente il terzo motivo sul punto relativo al diniego della disapplicazione della recidiva.
La Corte territoriale ha dato conto del fatto che la condotta in esame costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale gia’ avviato alla stregua della gravita’ dei precedenti penali; elemento rispetto al quale l’epoca di consumazione e’ stata reputata recessiva, in tal modo svolgendo una disamina, adeguatamente rappresentata in motivazione (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), che non evidenzia margini di irragionevolezza, e che il ricorrente contrasta mediante adduzione di non meglio specificate diverse modalita’ di consumazione dei pregressi illeciti.
3. E’, invece, fondato il rilievo svolto nel secondo motivo in relazione alla residua aggravante.

 

La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

3.1. Sull’aggravante della minorata difesa si sono appena pronunciate le Sezioni unite di questa Corte (n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095) che, risolvendo il contrasto delineatosi, con diverse accentuazioni, nella giurisprudenza di legittimita’, hanno non solo affermato come, ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante prevista dall’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, debbano tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilita’ del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneita’ astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso; ma ne hanno declinato il metodo di accertamento, che si declina attraverso tre verifiche, riguardanti, nell’ordine: a) l’esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di “ostacolo alla pubblica o privata difesa”; b) la produzione in concreto dell’effetto di “ostacolo alla pubblica o privata difesa” che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l’agente ne abbia concretamente “profittato” (avendone, quindi, consapevolezza).
La ratio decidendi della predetta decisione, fonda, in altri termini – ed in una prospettiva, per cosi’ dire, tridimensionale, sul rilievo della condizione in astratto idonea all’integrazione della minorata difesa; sulla successiva verifica che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate dalla predetta condizione; infine, sulla insussistenza (elemento negativo) che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
Le Sezioni unite hanno, peraltro, analiticamente affrontato il profilo di minorata difesa correlato alle condizioni relative all’eta’ della persona offesa, sulle quali si era parimenti registrato un contrasto interpretativo (espresso da Sez. 2, n. 37865 del 23/09/2020, Chiaramida, non mass. e, in senso opposto, da Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019, De Paola, Rv. 275305), ripudiando anche al riguardo ogni automatismo e presunzione e postulando, pertanto, il medesimo metodo di verifica.

 

La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

In tal senso, e’ stato richiamato quanto gia’ chiarito in generale da questa Corte (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione): “l’interprete delle norme penali ha l’obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile”: pertanto, sia i “singoli tipi di reato” che – si aggiunge, per evidente identita’ di (Ndr: testo originale non comprensibile) – gli elementi circostanziali, “dovranno essere ricostruiti in conformita’ al principio di offensivita’, sicche’ tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovra’ operare una scelta con l’aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell’interesse protetto”.
E solo un accertamento in concreto, caso per caso, delle condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere effettivamente realizzata una diminuita capacita’ di difesa, sia pubblica che privata, e’ idoneo ad assicurare la coerenza dell’applicazione della circostanza aggravante con il suo fondamento giustificativo, ossia, come si e’ visto, con il maggior disvalore della condotta derivante dall’approfittamento delle “possibilita’ di facilitazione dell’azione delittuosa offerte dal particolare contesto in cui l’azione verra’ a svolgersi”; maggior disvalore, a sua volta, necessario a dar conto della concreta, maggiore offensivita’ che giustifica, nel singolo caso, l’aggravamento sanzionatorio comminato dall’articolo 61 c.p., comma 1, n. 5.
Deve essere, pertanto, qui affermato come la commissione del reato in danno di soggetto ottuagenario e’ idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta “minorata difesa”, ma e’ sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
3.2. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo degli enunciati principi.
In replica alle deduzioni svolte con l’appello, con le quali si segnalava la necessita’ di accertamento in concreto della condizione anagrafica della vittima in termini di effettivo ostacolo della difesa, la Corte territoriale ha rassegnato un’argomentazione che, nel valorizzare il dato estrinseco (rectius: estetico) della riconoscibilita’ del profilo anagrafico della vittima, ottuagenaria, ha finito per privilegiare il dato meramente presuntivo correlato al deficit reattivo connesso, di regola, all’avanzare dell’eta’, senza esplorare gli ulteriori pani d’indagine della verifica del se la predetta condizione abbia in concreto ostacolato la pubblica o privata difesa e se non ricorressero, invece, circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.

 

La commissione del reato in danno di persona ottuagenaria

4. Alla luce di quanto osservato la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al punto segnalato, perche’ la Corte di merito – in piena liberta’ di giudizio, ma facendo corretta applicazione dei principi enunciati – proceda a nuovo esame sull’aggarvante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5.
Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Venezia; rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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