La clausola risolutiva espressa

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza)  civile, Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17912.

La massima estrapolata:

La clausola risolutiva espressa che conferisce al contraente il diritto di ottenere la risoluzione del contratto a seguito di un inadempimento della controparte, non ha carattere vessatorio. Difatti, non è riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 1341, co. 2, c.c. neanche in seguito all’aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti. Pertanto, se il contratto è risoluto di diritto, i premi pagati restano trattenuti dalla compagnia assicuratrice.

Ordinanza 27 agosto 2020, n. 17912

Data udienza 4 giugno 2020

Tag/parola chiave: Contratto di assicurazione – Clausole contrattuali – Riscatto della polizza assicurativa – Mancato pagamento dei premi successivi al primo – Clausola risolutiva espressa – Si esclude il carattere vessatorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14577-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, gia’ (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 483/2018 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 19/11/2018, il Tribunale di Vibo Valentia, in accoglimento dell’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza del diritto di (OMISSIS) al riscatto della polizza assicurativa conclusa tra le parti, essendosi l’assicurata limitata al solo pagamento della prima rata di premio senza corrispondere nessuna delle successive;
a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come la clausola contrattuale contenuta nella polizza in esame – in forza della quale, in caso di mancato pagamento di una sola rata di premio, il contratto di assicurazione si sarebbe risolto di diritto, con facolta’ della compagnia assicuratrice di trattenere i premi corrisposti non potesse ritenersi in alcun caso vessatoria (come preteso dall’assicurata), non essendo ricompresa (quale clausola risolutiva espressa) tra le c.d. clausole vessatorie previste dall’articolo 1341 c.c., e limitandosi, detta condizione, a riprodurre pedissequamente il contenuto dell’articolo 1924 c.c., con la conseguente esclusione della relativa vessatorieta’ ai sensi dell’articolo 1469-ter c.c., comma 3, (applicabile ratione temporis);
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che, con il motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente escluso il carattere vessatorio della clausola risolutiva espressa convenuta tra le parti, non essendo sufficiente la mancata menzione di detta clausola tra quelle espressamente menzionate nell’articolo 1341 c.c. (evenienza, peraltro, non riscontrabile nel caso di specie), dovendo il giudice in ogni caso verificarne il carattere vessatorio sotto il profilo dello squilibrio delle posizioni contrattuali dei contraenti delle parti;
il ricorso e’ manifestamente infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la clausola risolutiva espressa (tale dovendo indubitabilmente qualificarsi la condizione contrattuale contestata in questa sede) attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall’onere di provarne l’importanza;
detta clausola non ha carattere vessatorio, atteso che non e’ riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 1341 c.c., comma 2, neanche in relazione all’eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facolta’ di proporre eccezioni, in quanto la possibilita’ di chiedere la risoluzione e’ connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla (cfr. ex plurimis Sez. 3, Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018, Rv. 649554 – 01);
sotto altro profilo, varra’ considerare come del tutto correttamente il giudice a quo abbia evidenziato la non configurabilita’, in ogni caso, del carattere vessatorio della clausola contrattuale in esame (ai sensi dell’articolo 1469-bis c.c., comma 1, applicabile ratione temporis), trattandosi di una condizione contrattuale meramente ripetitiva di disposizioni di legge (cfr. l’articolo 1469-ter c.c., comma 3, applicabile ratione temporis), avuto riguardo al testo dell’articolo 1924 c.c., ai sensi del quale se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto e’ risoluto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata;
al riscontro della complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate segue la pronuncia del rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della societa’ controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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