La classificazione di una strada è atto a contenuto vincolato e ha mera natura dichiarativa

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 22 ottobre 2018, n. 6003.

La massima estrapolata:

La classificazione di una strada è atto a contenuto vincolato e ha mera natura dichiarativa, non esplicando altro effetto costitutivo se non quello circoscritto di determinare l’assegnazione della strada alla rispettiva classe ai fini delle dovute manutenzioni e connesse responsabilità.

Sentenza 22 ottobre 2018, n. 6003

Data udienza 4 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3410 del 2013, proposto da
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ma. Ab. e Ge. Sc., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Gr. in Roma, corso (…);
contro
Si. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Ca. e Ri. Ta., con domicilio eletto presso lo studio Ri. Ta. in Roma, via (…);
nei confronti
Regione Toscana, non costituita in giudizio;
Città Metropolitana di Firenze, ex Provincia di Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato St. Gu., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Pa. Mo. in Roma, corso (…);
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Es. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vi. Ch. e Co. Bu., con domicilio eletto presso lo studio Vi. Ch. in Roma, corso (…);
per la riforma
della sentenza n. 1587/2012 del Tribunale amministrativo regionale della Toscana, resa tra le parti, concernente il divieto di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Si. S.r.l. e della Città Metropolitana di Firenze, ex Provincia di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Sc., Ta., Ch. e Mo., su delega di Gu..

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza 11 ottobre 2012, n. 1587, ha: dichiarato improcedibile il ricorso n. 1011-2010 per l’annullamento delle note provinciali del 13 maggio 2010 e del 14 maggio 2010, relative alla richiesta di realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburanti, all’occorrenza della delibera G.R. n. 81 del 1° febbraio 2010 e dell’ulteriore nota provinciale del 9 settembre 2009; estromesso dalla controversia relativa ai secondi motivi aggiunti la Provincia di Firenze; accolto i primi ed i secondi motivi aggiunti al ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’atto comunale del 7 giugno 2010 di diniego di rilascio del titolo edilizio per la realizzazione della suddetta stazione di servizio e l’atto comunale del 17 maggio 2011 di conferma del suddetto diniego.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, dopo la sua presentazione, gli atti impugnati hanno esaurito i loro effetti e, in particolare, la nota provinciale del 9 settembre 2009 veniva sostituita dalla successiva determinazione del 14 maggio 2010, la delibera G.R. n. 81 del 2010 veniva annullata da questo Tribunale con sentenza n. 216-2011, gli atti provinciali del 13 maggio 2010 e del 14 maggio 2010 venivano sostituiti dai più recenti fogli del 30 marzo 2011 e del 31 marzo 2011, che determinavano la riapertura del procedimento relativo all’installazione della stazione di servizio;
– la Regione risulta proprietaria del tratto di strada in questione e all’ente proprietario spetta la sua classificazione, ai sensi degli artt. 2, commi 5, 8 e 13, comma 5 d.lgs. n. 285-1992;
– l’atto di classificazione ha natura dichiarativa e lo stesso rileva allorquando sussista corrispondenza tra le caratteristiche in concreto della strada e quelle ricondotte dall’art. 2 d.lgs. n. 285-1992 alle singole tipologie;
– la Regione, con nota del 20 ottobre 2009, considerava la predetta strada come extraurbana secondaria, ai sensi del predetto art. 2 d.lgs. n. 285-1992 e anche la Provincia, ente gestore della strada medesima, ha confermato, con foglio del 13 maggio 2010, che la stessa non possiede tutte le caratteristiche della strada extraurbana principale, facendo riferimento, a titolo esemplificativo, alla larghezza delle banchine, alle corsie di accelerazione, alle corsie di decelerazione;
– dunque, la via de qua non può rientrare nella predetta tipologia di strada principale, ex art. 2 d.lgs. n. 285-1992 e non rilevano sul punto gli atti di pianificazione comunale: i riferimenti normativi assunti dal Comune per denegare il rilascio del titolo edilizio erano errati;
– anche considerando l’applicazione della normativa sugli accessi di cui all’art. 22 d.lgs. n. 285-1992 ed all’art. 45 d.P.R. n. 495-1992, nonché al D.M. 19 aprile 2006, cui fa rimando l’art. 13 d.lgs. n. 285-1992, nel predetto decreto, al punto 7, è prevista, per le strade extraurbane secondarie, una distanza minima tra accesso ed intersezione di m. 300; la distanza di progetto è fissata in m. 400; dunque, l’intervento di cui si richiede la realizzazione rispetta in pieno le esigenze di sicurezza richieste dalla normativa vigente sul punto.
La parte appellante contestava la sentenza del TAR deducendo l’improcedibilità e/o inammissibilità di entrambi i motivi aggiunti (invece accolti dal TAR), nonché rilevando travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione con riferimento alla classificazione della strada di cui si tratta, illogica e contraddittoria motivazione e violazione delle norme attributive delle competenze comunali in materia di urbanistica, nonché censurando la condanna alle spese del Comune soccombente.
Con l’appello in esame chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.
Si costituiva la società Si. srl, ricorrente in primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale, assumendo che la sentenza di primo grado fosse erronea nella parte in cui ha dichiarato assorbita la seconda censura dei primi motivi aggiunti e i motivi primo, secondo e terzo dell’atto di secondi motivi aggiunti formulati da Si. srl.
L’appello incidentale risulta dunque riferito alla nota del responsabile dell’U.O. Pianificazione Urbanistica, Ambiente e Protezione civile del Comune di (omissis) n. 24351 del 7 giugno 2010, impugnata con atto di motivi aggiunti in primo grado e altresì riferito alla nota del 17 maggio 2011 a firma del responsabile dell’U.O. Pianificazione Urbanistica Ambiente e Protezione Civile del Comune di (omissis) e del legale dell’Amministrazione comunale, impugnata con i secondi motivi aggiunti di primo grado.
Interveniva ad adiuvandum la Società Es. S.r.l., titolare del permesso di costruire n. 52 del 6 giugno 2012 quale variante al permesso di costruire n. 91 del 4 novembre 2009, rilasciato dal Comune di (omissis) chiedendo l’accoglimento dell’appello principale.
Si costituiva il Comune chiedendo l’accoglimento dell’appello principale.
Si costituiva la Città Metropolitana di Firenze chiedendo di respingere l’appello principale.
All’udienza pubblica del 4 ottobre 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Si deve innanzitutto dichiarare l’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dispiegato dalla Società Es. S.r.l., in quanto è titolare del permesso di costruire n. 52 del 6 giugno 2012 quale variante al permesso di costruire n. 91 del 4 novembre 2009, rilasciato dal Comune di (omissis) per la realizzazione di una stazione di carburanti al Km n. (omissis), lato destro, della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (S.G.C. (omissis)) e della concessione n. 29305 del 17 maggio 2011 della Provincia di Firenze per l’apertura dei relativi accessi carrabili.
La realizzazione dell’impianto risulta resa possibile a seguito della sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione Terza, n. 216 del 4 febbraio 2011 (doc. n. 4 interveniente) con la quale sono stati annullati gli atti della Regione Toscana (e conseguentemente della Provincia di Firenze) con i quali erano stati introdotti i criteri per la apertura delle stazioni di servizio sull’asse viario costituito dalla S.G.C. (omissis), limitandone il numero ed in particolare impedendo la realizzazione dell’impianto della Es. S.r.l.
2. La prima delle due controversie connesse chiamate alla medesima Udienza Pubblica del 4 ottobre 2018, e oggetto della presente sentenza (RG. 3410-2013), origina dall’impugnazione, da parte del Comune di (omissis), della sentenza del TAR Toscana n. 1587-2012 con la quale è stato annullato un atto di diniego del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto e del titolo edilizio.
Questi, sinteticamente, i fatti alla base dell’odierna controversia.
In data 22 giugno 2009, la società Si. S.r.l., ricorrente in primo grado, ha presentato alla Provincia di Firenze (quale Ente deputato alla gestione della strada SGC (omissis)) una specifica istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’apertura degli accessi carrabili necessari alla realizzazione dell’impianto, posto nel Comune di (omissis), in un’area lungo la predetta SGC, al km (omissis), sulla direzione Firenze – Pisa, la cui disponibilità è stata acquisita da Si. medesima.
A seguito della presentazione della predetta richiesta, in data 4 agosto 2009, Si. S.r.l. ha presentato al S.U.A.P. del Comune di (omissis) l’istanza per la realizzazione del predetto impianto, che ha sollevato alcune eccezioni; nelle more del procedimento, la Provincia di Firenze ha espresso il proprio nulla-osta, ai fini di sua competenza, alla realizzazione dell’impianto.
In base a detto nulla-osta, Si. ha presentato le proprie controdeduzioni al Comune di (omissis), confermando che la strada in questione non può classificarsi come strada extraurbana principale, non avendone le caratteristiche.
Nell’attesa della conclusione del procedimento, la Provincia di Firenze, con nota del 14 maggio 2010, ha annullato il precedente nulla osta favorevole e tale nota della Provincia di Firenze, assieme all’allegata nota prot. n. 1668-2010 a firma del Direttore dei Gr. As. Vi. e alla delibera GRT 81 del 1 febbraio 2010, è stata impugnata dalla Si. S.r.l. al TAR della Toscana con ricorso R.G. n. 1011-2010.
Nel frattempo, il Comune di (omissis), a seguito dell’atto adottato dalla Provincia di Firenze, con nota n. 24351 del 7 giugno 2010 ha ritenuto di concludere il procedimento abilitativo dell’impianto, rigettando l’istanza avanzata dalla Si. e tale atto è stato impugnato dalla Si. S.r.l. con motivi aggiunti.
Intanto, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2010, n 120, che ha modificato il Codice della Strada, emendando l’art. 24 d.lgs. n. 285-1992.
Poiché a seguito di tale modifica sarebbe venuto meno il presupposto sotteso alla citata delibera regionale e alla nota soprassessoria adottata dalla Provincia di Firenze in data 21 settembre 2010, la Si. S.r.l. ha presentato alla Provincia di Firenze un’istanza di riesame dell’atto soprassessorio del 14 maggio 2010, ma con nota prot. n. 449924 del 10 novembre 2010 la Provincia di Firenze ha rigettato l’istanza avanzata da Si. S.r.l., comunicando “di non poter procedere alla revoca delle note prot. 190494 del 14.05.2010, prot. n. 190840 e n. 190813”.
Nel frattempo, è stata pubblicata la sentenza del TAR Toscana n. 216-2011, avente ad oggetto l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti sulla strada (omissis), che ha annullato gli atti pianificatori regionali e provinciali sopracitati, ribadendo, tra l’altro, la fondatezza della prospettazione della società ricorrente.
La Provincia di Firenze, con nota del 31 marzo 2011 ha revocato i precedenti provvedimenti soprassessori, oggetto di impugnativa e ha comunicato alla ricorrente la riapertura del procedimento per il rilascio della concessione, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241-1990.
Si., con nota a firma del proprio legale, ha confermato il proprio interesse al rilascio del nulla-osta, invitando il Comune di (omissis) a “voler riavviare il procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo richiesto”, e la stessa Provincia di Firenze, con nota del 2 maggio 2011, inoltrata anche allo stesso Comune di (omissis), ha confermato il nulla-osta favorevole alla realizzazione degli accessi relativi all’impianto de quo.
Si. Srl ha sollecitato lo stesso Comune di (omissis) al rilascio dei titoli, ma l’Amministrazione comunale ha ritenuto di rigettare l’istanza e di non dover riavviare il procedimento.
Per effetto della sentenza del TAR n. 1587-2012, impugnata in questo giudizio, il Comune ha rilasciato alla Si. il titolo edilizio
Il permesso di costruire e la correlativa autorizzazione SUAP sono stati impugnati con tre distinti ricorsi da Es. s.r.l. ed altri.
Nel frattempo, alla Si. è stato contestato il mancato inizio dei lavori nei termini di cui all’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380-2001 e, con provvedimento dirigenziale del 20.1.2016, il Comune di (omissis) ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire.
Con parallelo provvedimento, il SUAP ha dichiarato la decadenza del titolo autorizzatorio.
Contro tali provvedimenti ha reagito la Si. proponendo, dinanzi al TAR Toscana, il ricorso RG n. 471-2016, quest’ultimo poi riunito ai tre ricorsi proposti da Es. s.r.l. ed altri contro il rilascio del titolo edilizio, tutti decisi con l’unica sentenza 3 ottobre 2016, n. 1420, oggetto del parallelo giudizio chiamato all’udienza del 4 ottobre 2018.
Con tale decisione il TAR ha rigettato l’impugnazione della decadenza del titolo edilizio ed ha dichiarato improcedibili gli altri tre per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo il provvedimento di decadenza fatto venir meno quel permesso di costruire di cui si contestava ex adverso la legittimità .
3. In via preliminare, deve essere rilevato che l’appello non può essere dichiarato improcedibile, come eccepisce peraltro anche parte appellante, nonché la Città Metropolitana, per il fatto del sopravvenuto rilascio del permesso di costruire n. 4-2014, del 13 gennaio 2014, che è avvenuto dando conto, nella parte narrativa del provvedimento, della pendenza dell’appello e con riserva di ogni ulteriore diversa determinazione dell’amministrazione comunale, anche per ciò che attiene alle sorti del titolo, all’esito di tale giudizio, subordinando quindi chiaramente il titolo edilizio alla sentenza del TAR favorevole al ricorrente, di cui ne costituisce, quindi, l’esecuzione.
Infatti, la sentenza del TAR Toscana 11 ottobre 2012, n. 1587 ha forza esecutiva ed è idonea ad esplicare effetti diretti sulla successiva attività amministrativa.
Peraltro, il godimento del bene della vita riconosciuto dalla sentenza di primo grado appellata ha carattere di provvisorietà, in contrapposizione alla definitività della situazione che si ricollega all’esecuzione del giudicato, atteso che essa non ha, quanto agli effetti conformativi, la forza espansiva propria della res judicata.
Le statuizioni dettate dalla pronuncia appellata devono essere tali da non compromettere l’assetto degli interessi in gioco, ma devono essere coerenti con il contenuto della pronuncia esecutiva, non sospesa, del giudice di primo grado.
Quindi, il Comune non può che attenersi, nella riedizione del potere amministrativo, all’assetto di interessi che ritiene più conforme alla legittimità e opportunità dell’azione amministrativa in esecuzione della sentenza gravata.
Il Comune dunque ha interesse a che la questione sia definitivamente chiarita nelle sedi giudiziali e nel frattempo non può che adottare provvedimenti coerenti con quanto sostenuto, anche in tali sedi.
4. Si può omettere, per le ragioni che si diranno, l’esame del primo e del secondo motivo di appello e dall’eccezione formulata dalla parte interveniente secondo cui l’azione del ricorrente in primo grado Si. sarebbe inammissibile, poiché Si. non ha impugnato il diniego di rilascio del titolo edilizio già espresso con la nota del Comune di (omissis) prot. n. 42291 del 21 agosto 2009 e poi ribadito con la successiva nota della medesima Amministrazione comunale prot. n. 51592 del 15 ottobre 2009, a prescindere dl dubbio carattere provvedimentale di tali due note, inidonee a far decorrere i termini decadenziali di impugnazione.
Lo stesso argomento può estendersi all’eccezione di inammissibilità collegata alla natura subordinata (peraltro, non così cristallina, come si deduce) del permesso di costruire oggetto del presente giudizio, rispetto all’atto di nulla-osta, poi revocato da parte della stessa Provincia di Firenze.
Infatti, l’appello è fondato nel merito per un altro e diverso motivo, di carattere sostanziale.
5. In particolare, ritiene il Collegio che la S.G.C. (omissis) può essere annoverata tra le strade extraurbane principali di categoria B, considerato che, pur difettando di taluni marginali requisiti di tali strade, peraltro in pochissimi tratti, ne possiede tutte le caratteristiche principali.
Secondo l’art. 2 d.lgs. n. 285-1992, infatti, deve considerarsi strada extraurbana principale “B” qualunque “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”.
Secondo la medesima disposizione, sono invece considerate strade extraurbane secondarie “C” quelle che hanno una “unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.
Per inquadrare correttamente la S.G.C. (omissis), è sufficiente considerare che detta viabilità, esattamente come richiesto per le strade extraurbane principali “B”, presenta cartelli che ne segnalano l’inizio e la fine ed è caratterizzata dalla presenza di due carreggiate separate da spartitraffico, ciascuna composta di due corsie di marcia, oltre che dalla mancanza di intersezioni a raso; l’accesso alla predetta viabilità è inoltre consentito soltanto a determinate categorie di veicoli a motore, e la sosta è consentita esclusivamente negli spazi appositamente attrezzati, dotati di apposite corsie di accelerazione e decelerazione.
Nel “Piano di azione e relativa sintesi della SGC (omissis), ai sensi del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194, emanato con decreto n. 826-2009 del Dirigente del Settore Viabilità di Interesse Regionale, si dà atto come detta viabilità risultasse, già nel 2005, “tra le strade regionali toscane, l’asse stradale principale su cui transitano più di 6.000.000 veicoli l’anno”.
In tale contesto, è evidente che la ridotta larghezza delle banchine, nonché la mancanza, in alcuni tratti della S.G.C. (omissis), di corsie di accelerazione e decelerazione (che sono gli elementi evidenziati nella nota del 13 maggio 2010 della Provincia di Firenze, cui il T.A.R. della Toscana nella sentenza appellata ha dato rilievo), non sono elementi sufficienti per poter considerare detta viabilità una strada extraurbana secondaria.
Anzi, tale peculiare configurazione della S.G.C. (omissis), che risulta sotto ogni altro aspetto – numero delle corsie e flusso di traffico – una strada extraurbana principale, ne accentua evidentemente la pericolosità, risultando, anche per ragioni di sicurezza, più logico inquadrare detta viabilità nelle strade extraurbane principali “B”.
6. Né potrebbe essere considerato ostativo alla classificazione della (omissis) come strada extraurbana principale l’indicazione contraria contenuta nel fax della Regione Toscana del 20 ottobre 2009.
Infatti, come è stato correttamente rilevato anche dal T.A.R. della Toscana nella sentenza appellata, la classificazione di una strada da parte dell’Amministrazione ha natura meramente dichiarativa, assumendo rilevanza solo allorché vi sia corrispondenza rispetto alle caratteristiche previste dalla legge.
Secondo l’art. 13 del Codice della Strada, “Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all’articolo 2, comma 2”.
L’art. 2, comma 8, del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada dispone infine che, nelle more dei predetti adempimenti, “le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade di cui all’articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate per ciascuna classe di strada”.
Le norme richiamate, imponendo agli altri enti proprietari di procedere alla qualificazione ed alla eventuale dequalificazione delle strade in conformità ai requisiti individuati per ciascuna categoria dal Nuovo Codice della Strada, confermano che i provvedimenti di classificazione hanno natura dichiarativa delle effettive caratteristiche strutturali di ciascuna viabilità .
In questo senso, anche la giurisprudenza ha affermato che “la classificazione di una strada è atto a contenuto vincolato e ha mera natura dichiarativa, non esplicando altro effetto costitutivo se non quello circoscritto di determinare l’assegnazione della strada alla rispettiva classe ai fini delle dovute manutenzioni e connesse responsabilità ” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 487).
Peraltro, il menzionato fax della Regione Toscana è un atto non provvedimentale, proveniente da un funzionario del Settore Viabilità di Interesse Regionale a titolo non ufficiale, essendo privo di tipicità e nominatività .
Peraltro, vi sono altri provvedimenti ufficiali della Regione Toscana che classificano la S.G.C. (omissis) come strada extraurbana principale “B”, innanzitutto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Toscana, approvato con D.C.R. n. 72 del 24 luglio 2007, che costituisce lo strumento di pianificazione territoriale attraverso il quale la Regione Toscana individua gli obiettivi operativi della politica territoriale regionale e detta le direttive fondamentali per la pianificazione degli Enti locali minori.
Analogamente, nel Piano di Azione per la prevenzione ed il monitoraggio del rumore, approvato, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 194-2005, con decreto del Dirigente del Settore Viabilità di Interesse Regionale della Toscana n. 826 del 4 marzo 2009, la S.G.C. (omissis) viene espressamente qualificata come strada extraurbana principale “B”.
Ciò è dimostrato anche dai provvedimenti con i quali la stessa (ex) Provincia di Firenza detta le prescrizioni per la sicurezza dei cantieri di volta in volta aperti sulla predetta viabilità, che impongono il rispetto del Disciplinare Tecnico D.M. 10 luglio 2002 (pubblicato in G.U. del 26 settembre 2002 n. 226), relativo agli schemi segnaletici temporanei da impiegare sulle strade di tipo “A” e “B” (cfr. l’atto dirigenziale n. 347 del 3 febbraio 2010 della Provincia di Firenze sub doc. n. 8 Interveniente).
7. Di conseguenza, non si condivide la tesi del giudice di primo grado, poiché il progetto di impianto di carburanti di Si. non è conforme alle prescrizioni poste in materia di sicurezza dal Codice della Strada e dai relativi atti attuativi.
In base all’art. 45 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed al punto 7 del D.M. 19 aprile 2006, recante “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, la distanza minima tra innesti successivi deve essere pari ad almeno 1.000 metri per le strade extraurbane principali e ad almeno 300 metri per le strade extraurbane secondarie.
La S.C.G. (omissis) è riconducibile alle strade extraurbane secondarie di tipo B e, conseguentemente, nella realizzazione dei nuovi accessi deve essere rispettata la distanza minima di 1.000 metri dalla più vicina intersezione, la realizzanda stazione di rifornimento di Si., che si colloca a circa 400 metri dallo svincolo di (omissis), non rispetta le norme di sicurezza poste dal Codice della Strada.
8. Il quarto motivo di appello, con cui il Comune di (omissis) censura la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto “l’eccezione di rito avanzata dal Comune, il quale ha sostenuto l’inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti, per la mancata impugnativa del PS e del RU, nei quali la strada in esame era contemplata come extraurbana principale, deve, di conseguenza ritenersi assorbito.
9. Giova ricordare che il permesso di costruire n. 4-2014, rilasciato dal Comune di (omissis) in seguito alla sentenza n. 1587-2012, è stato dichiarato decaduto con provvedimento comunale n. 2130 del 20.1.2016, e tali ulteriori atti sono oggetto della sentenza relativa al ricorso in appello R.G. 9458-2016, chiamato alla stessa udienza del 4 ottobre 2018.
Occorre aggiungere infine che, in pendenza dei giudizi di primo grado, la Si. ha richiesto al Comune di (omissis) il rilascio di un nuovo permesso di costruire, ma la richiesta è stata formulata facendo comunque salvi gli effetti della decisione giudiziale conseguente all’impugnazione del precedente diniego e, dunque, si dovrebbe intendere ad essa subordinata.
Il Comune, peraltro, ll’esito del relativo procedimento, con determina del dirigente competente, prot. n. 38522 del 10.11.2017 ha respinto tale domanda.
10. L’appello incidentale è infondato.
Infatti:
– l’ipotizzata violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento è insussistente, posto che la Si. già era stata avvisata del diniego di rilascio del titolo edilizio con la nota del Comune di (omissis) prot. n. 42291 del 21 agosto 2009, poi ribadito con la successiva nota della medesima Amministrazione comunale prot. n. 51592 del 15 ottobre 2009;
– la nota dirigenziale prot. n. 24351 del 7 giugno 2010, recante il diniego alla prosecuzione dell’istruttoria e al conseguente rilascio del titolo abilitativo richiesto da Si. srl ha natura meramente endoprocedimentale e tutti gli ipotizzati vizi dedotti si riflettono sul provvedimento finale, che trova la sua ragion d’essere nel mancato rispetto delle distanze legali tra gli accessi dell’impianto de quo e l’intersezione esistente sulla predetta viabilità, come sopra appena detto, mancato rispetto da ritenersi, si ribadisce, pienamente legittimo;
– la questione dell’asserita incompetenza del Comune a decidere in ordine agli accessi, per i quali la competenza spetterebbe soltanto all’ente proprietario della strada non è esatta, in considerazione della necessaria, parziale sovrapposizione tra la competenza in materia di accessi, che il C.d.S. attribuisce all’ente proprietario, e le competenze urbanistiche dell’ente locale, che non può non tenere conto di tali distanze per assentire il premesso di costruire;
– in base a quanto disposto dal d.lgs. n. 32-1988, il Comune, una volta ottenuto il nulla osta dell’ente proprietario, dovrebbe rilasciare l’autorizzazione prevista da tale legge; tuttavia, il Comune deve anche il permesso di costruire, il che presuppone una verifica di compatibilità con il vigente strumento urbanistico: lo stesso art. 2, d.lgs. n. 32-1998 stabilisce espressamente che “L’autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore”.
11. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello principale deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso di primo grado, in quanto infondato.
L’appello incidentale deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta,
Definitivamente pronunciando sull’appello principale come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Respinge l’appello incidentale.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Raffaele Prosperi – Consigliere
Federico Di Matteo – Consigliere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *