La circostanza attenuante della riparazione del danno

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 marzo 2021| n. 9877.

La circostanza attenuante della riparazione del danno non trova applicazione qualora il risarcimento sia corrisposto ratealmente poiché, trattandosi di un ristoro futuro ed aleatorio, esso non è integrale ed effettivo.

Sentenza|12 marzo 2021| n. 9877

Data udienza 12 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Truffa aggravata ai danni di ente pubblico – Medico primario – Attività di intramoenia – Violazione convenzione e orari non autorizzati

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Mari – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sand – rel. Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RECCHIONE SANDRA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PEDICINI ETTORE che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
L’avv. (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza dell’8 settembre 2020 confermava la condanna del (OMISSIS) per il reato di truffa ai danni di un Ente pubblico.
Si contestava al ricorrente, primario del reparto di otorinolaringoiatria presso l’ospedale di Ivrea di avere svolto l’attivita’ intramoenia in violazione della convenzione e fuori dagli orari autorizzati. La violazione della convenzione di lavoro esclusivo e la attestazione falsa delle ore di lavoro effettivo presso l’ospedale di Ivrea lucravano al (OMISSIS) la percezione della somma erogata per le ore non lavorate (Euro 23.219, 405) e quella dell’indennita’ di lavoro esclusivo (Euro 86.350,65).
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che il (OMISSIS) non era obbligato al rispetto di un orario giornaliero ma solo a quello dell’orario minimo settimanale di trentotto ore e che, comunque, svolgendo una funzione apicale, era vincolato essenzialmente dall’obbligo di risultato; pertanto non sarebbe stato provato l’inadempimento, anche tenuto conto del fatto che alla data di cessazione del rapporto di lavoro, rispetto all’orario minimo risultavano diverse ore di esubero (quasi ottocento). Sarebbe altresi’ assente la prova del danno.
2.1.1. Il motivo e’ inammissibile.
Il ricorrente ripropone argomenti gia’ sottoposti al vaglio della Corte di appello senza confrontarsi con il percorso argomentativo posto a fondamento dell’accertamento di responsabilita’ e, segnatamente, con i passaggi motivazionali che esprimevano le ragioni dell’accertamento del danno.
La Corte territoriale rilevava infatti che il danno riferibile alla percezione indebita dell’indennita’ di esclusiva era gia’ stato accertato con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato.
A tale danno, certo anche nel quantum, si aggiungeva quello correlato alla omessa timbrature del cartellino in uscita (univocamente accertata anche attraverso servizi di osservazione della polizia giudiziaria) che, nella valutazione della Corte di merito aveva contribuito a facilitare il raggiungimento del monte contrattuale di trentotto ore settimanali; la Corte di appello con valutazione di puro merito non rivalutabile in questa sede in quanto priva di illogicita’ manifeste ed aderente alle emergenze processuali riteneva che non poteva essere preso in considerazione il preteso esubero di ore maturate dal (OMISSIS), dato che il conteggio allegato era poco affidabile, tenuto conto che l’imputato aveva l’abitudine di non registrare tutte le uscite ed i successivi rientri; osservava inoltre che il monte di ottocento ore di preteso esubero era riferibile ai ventidue anni di servizio e che era comunque illegittima l'”autocompensazione” allegata dato che la stessa, ove fosse stata realmente esistente avrebbe dovuto essere certificata ed autorizzata dal datore di lavoro (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali e che non risulta in alcun modo incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle gia’ avanzate con l’atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacita’ dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimita’.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo: le visite effettuate fuori dall’ospedale venivano regolarmente comunicate all’Asl di appartenenza che poteva effettuare i relativi controlli; il sistema di prenotazione e di rendicontazione delle visite ostavano pertanto alla progettazione della azione fraudolenta contestata, destinata ad essere inevitabilmente rilevata attraverso il controllo delle prenotazioni; tale situazione sarebbe incompatibile con il riconoscimento dell’elemento soggettivo.
2.2.1 Anche in questo caso il motivo e’ inammissibile dato che (a) si propone alla Corte di legittimita’ una valutazione delle emergenze processuali antagonista rispetto a quella effettuata dai giudici di entrambi i gradi di merito, senza indicare vizi logici manifesti o decisive discrasie tra prova raccolta e prova valutata; (b) non viene effettuato alcun doveroso confronto con gli argomenti posti dalla Corte di merito a sostegno dell’accertamento dell’elemento soggettivo.
La Corte di merito ha ritenuto infatti che la prova della consapevolezza degli illeciti si ricavava in modo univoco dal fatto che il (OMISSIS) aveva provveduto a correggere i tabulati delle presenze con annotazioni a mano: il che dimostrava che lo stesso era
pienamente consapevole del fatto che le due attivita’ non potevano essere svolte contemporaneamente (pag. 5 della sentenza impugnata).
Si tratta di argomento decisivo, coerente con le emergenze processuali e non contestato dal ricorrente.
2.3. Violazione di legge in relazione alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato previsto dall’articolo 55 quinquies TUPI: si deduceva che all’epoca della consumazione del reato (contestato sino al marzo 2013) la condotta omissiva non era prevista ed era stata inserita nella fattispecie che disciplina il licenziamento disciplinare (articolo 55 quater TUPI) solo nel 2016, sicche’ il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto con la formula “perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato”.
2.3.1 La doglianza e’ inammissibile sia perche’ manifestamente infondata, sia perche’ non e’ indicato in modo specifico l’interesse del ricorrente ad essere assolto nel merito, piuttosto che prosciolto per il decorso del termine di prescrizione.
Segnatamente: il collegio ritiene che la Corte di appello ha correttamente escluso la modifica della norma sul licenziamento disciplinare abbia qualche refluenza sulla fattispecie prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies; quest’ultima norma punisce penalmente la falsa attestazione della presenza consumata attraverso qualsiasi attivita’ fraudolenta e, dunque non solo, come ritenuto dal ricorrente, attraverso attivita’ commissive, ma anche attraverso l’omessa timbratura del cartellino in uscita (pag. 5 della sentenza impugnata); ne’ puo’ ritenersi che l’interpolazione dell’articolo 55 quater del TUPI possa intesa come una azione di interpretazione autentica della estensione dei comportamenti penalmente – e non solo disciplinarmente – rilevanti indicati nell’articolo 55 dello stesso testo: si tratta di norme che agiscono in ambiti distinti – disciplinare l’uno, penale l’altro – e del tutto indipendenti.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno: le attenuanti atipiche avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del buon comportamento processuale e della scarsa pericolosita’ sociale del (OMISSIS), mentre con l’attenuante del risarcimento avrebbe dovuto essere concessa in ragione dell’esistenza di un accordo transattivo che riguardava l’intero danno, nulla rilevando che il pagamento fosse stato rateizzato.
2.4.1. La doglianza e’ inammissibile.
Con riguardo agli oneri motivazionali gravanti sul giudice di merito in relazione alla concessione delle attenuanti generiche il collegio ribadisce che e’ sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’articolo 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimita’, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresi’, logicamente corretto (Cass. Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; Cass. Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654).
Con riguardo alla mancata concessione dell’attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 6), ed alla mancata valorizzazione dell’impegno al pagamento rateale il collegio afferma nuovamente che l’attenuante invocata e’ concedibile solo se il risarcimento e’ integrale e preventivo.
Si ribadisce cioe’ che ai fini della configurabilita’ della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che puo’ anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2 -, Sentenza n. 51192 del 13/11/2019 Ud. (dep. 19/12/2019) Rv. 278368; Sez. 4, Sentenza n. 34380 del 14/07/2011 Ud. (dep. 20/09/2011) Rv. 25150). Di contro nessun effetto ha l’impegno a risarcire ratealmente: il collegio sul punto intende dare continuita’ alla giurisprudenza secondo cui la circostanza attenuante della riparazione del danno non trova applicazione qualora il risarcimento sia corrisposto ratealmente poiche’, trattandosi di un ristoro futuro ed aleatorio, lo stesso non e’ integrale ed effettivo (Sez. 6, Sentenza n. 830 del 25/11/1982 Ud. (dep. 29/01/1983) Rv. 157175).
2.4. Violazione di legge: la sospensione del termine di prescrizione non sarebbe di centotrentasei giorni, come ritenuto dai giudici di merito, ma solo di diciannove, con la conseguenza che il termine massimo di prescrizione sarebbe spirato il 19 ottobre 2020.
2.4.1. la invocata anticipazione del termine di prescrizione sposta il termine di estinzione ad una data comunque successiva a quella della pronuncia della sentenza impugnata che risale all’8 settembre 2020.
Si ribadisce che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, rv 199903; Cass. Sez. Un., n. 32 del 22.11. 2000, rv 217266).
2. Alla dichiarata inammissibilita’ del ricorso consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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